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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16712/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva dedotto di aver prestato attività dal 1990 al giugno 2018 come operatore agricolo a tempo determinato, svolgendo lavori meccanici in agricoltura e mansioni presso un centro di meccanizzazione agricola, sulla base di una serie di contratti a termine reiterati in modo ritenuto illegittimo, e aveva chiesto il risarcimento del danno per abuso del contratto a termine. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'ente datore di lavoro, ritenendo valida la disciplina speciale applicata ai contratti agricoli e reputando non decisiva la stagionalità in senso stretto. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) improcedibilità dell'appello per inesistenza o tardività della notifica; 2) violazione della disciplina sui contratti a termine e della normativa europea per avere la Corte territoriale ritenuto legittima la reiterazione dei contratti e omesso l'esame della concreta natura delle mansioni; 3) violazione delle norme collettive e della disciplina agricola per avere qualificato come agricole mansioni che sarebbero state estranee alla stagionalità; 4) violazione della normativa speciale regionale e collettiva; 5) erronea liquidazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo valida la notifica dell'appello al domicilio digitale del difensore risultante dall'albo professionale. Ha invece accolto i motivi dal secondo al quarto, richiamando precedenti recenti secondo cui l'ente datore di lavoro non è imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c., la deroga alla durata massima dei contratti a termine opera solo per attività stagionali in senso stretto e, in caso di contestazione, il giudice deve accertare in concreto le mansioni svolte e la loro effettiva stagionalità, gravando sul datore l'onere di provarne l'esclusiva riconducibilità ad attività stagionali o complementari. Il quinto motivo sulle spese è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese di legittimità. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 435 c.p.c.

    La doglianza sulla notifica dell'appello è stata respinta perché la notifica al domicilio digitale del difensore è stata ritenuta valida.

  • art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012

    Il domicilio digitale del difensore consente la notificazione all'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi.

  • d.l. n. 90 del 2014

    Ha modificato la disciplina del domicilio digitale richiamata dalla Corte.

  • art. 6-bis d.lgs. n. 82 del 2005

    L'indirizzo PEC del difensore, comunicato all'Ordine e inserito nei pubblici elenchi, è idoneo a ricevere notifiche.

  • d.m. n. 44/2011

    Il ReGIndE è richiamato come uno dei registri in cui confluisce il domicilio digitale.

  • art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368 del 2001

    La deroga al limite di durata dei contratti a termine opera solo per attività stagionali e richiede una causale specifica.

  • art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368 del 2001

    La disciplina agricola invocata non si applica all'ente datore di lavoro perché non qualificabile come imprenditore agricolo.

  • art. 19 d.lgs. n. 81 del 2015

    La disciplina dei contratti a termine continua a richiedere, per le attività stagionali, un accertamento rigoroso della stagionalità.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015

    La deroga al limite massimo di durata è ammessa solo per contratti riferiti ad attività stagionali.

  • art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81 del 2015

    La disciplina speciale per l'agricoltura non si estende automaticamente all'ente pubblico datore di lavoro.

  • art. 21, comma 8, lett. c, CCNL Operai agricoli e florovivaisti

    La previsione collettiva mostra che non tutti i lavoratori a termine rientrano nella deroga per attività stagionali.

  • art. 2135 c.c.

    L'ente pubblico datore di lavoro non può essere considerato imprenditore agricolo.

  • d.P.R. n. 1525 del 1963

    L'elenco delle attività stagionali è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica.

  • L.R. Sicilia n. 4 del 2006

    Le previsioni regionali non possono derogare alla disciplina nazionale dei contratti a termine.

  • artt. 91, 92 e 96 c.p.c.

    Il motivo sulle spese è stato assorbito in quanto la regolazione delle spese dovrà essere rivista in esito al rinvio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte ha richiamato precedenti conformi per motivare la decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato escluso il raddoppio del contributo unificato in base all'esito del giudizio.

Massime di principio

  • Nelle notificazioni al difensore, l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi professionali è valido quale domicilio digitale, anche se nel singolo giudizio era stato indicato per le sole comunicazioni di cancelleria.
  • In tema di contratti a termine, la deroga al limite massimo di durata è di stretta interpretazione e presuppone che le prestazioni siano realmente stagionali; non è sufficiente la mera appartenenza del datore al settore agricolo.
  • L'ente pubblico non economico che svolge funzioni in materia agricola non è per ciò solo imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c., con conseguente inapplicabilità automatica della disciplina speciale dettata per i datori di lavoro agricoli.
  • Quando il lavoratore contesti la natura stagionale delle mansioni, il giudice deve accertare in concreto le attività effettivamente svolte e il datore di lavoro deve provare la loro esclusiva riconducibilità ad attività stagionali o strettamente complementari.
  • L'elenco delle attività stagionali previsto dalla normativa speciale deve essere interpretato in modo tassativo, senza ricorso ad analogia, e la contrattazione collettiva richiamata dalla legge deve individuare specificamente le attività che consentono la deroga.
  • La presenza di attività aziendali permanenti, anche in un contesto produttivo ciclico o stagionale, impone l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori stabilmente addetti a tali mansioni.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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