Cassazione Penale, Sentenza n. 38214/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati per cui veniva giudicato (bancarotta fraudolenta impropria, patrimoniale e documentale in qualità di amministratore unico di STYLE Soc. coop. in liquidazione) e precedenti condanne/sentenze irrevocabili a suo carico (Tribunale di Velletri - reato continuato ex art. 648-bis commesso nel 2015-2016 come amministratore di UNIVERSAL soc. coop.; Tribunale di Pavia - associazione per delinquere e reati scopo commessi dal 2012 come legale rappresentante di cooperative fornitrici di manodopera). L'appellante sosteneva che gli episodi fossero espressione di un unico disegno criminoso: uso strumentale dello schema cooperativistico, sistematica omissione di versamenti contributivi e fiscali, sottrazione delle scritture contabili, trasferimento della sede di STYLE, collegamenti soggettivi con altri soggetti (es. commercialista Groppi) e coerenza del modus operandi. La Corte d'appello aveva escluso la continuazione con argomentazione sintetica basata su diversità temporale e geografica delle condotte. In Cassazione si censurava la motivazione come meramente assertiva e priva del necessario esame dei dati fattuali e dell'efficienza probatoria rispetto all'esistenza del medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame. La Suprema Corte ha rilevato che la motivazione della Corte d'appello era apparente e insufficiente: mancava il confronto concreto con gli elementi prospettati dal ricorrente (tra cui la precedente unificazione riconosciuta dal Tribunale di Pavia, la sovrapponibilità temporale e il reiterato modus operandi, il rapporto tra bancarotta e violazioni fiscali e contributive, il trasferimento della sede sociale e i collegamenti soggettivi). La decisione di rinvio lascia alla nuova sezione del giudice di merito piena autonomia di valutazione nel merito, con l'avvertenza di non ripetere i vizi motivazionali censurati.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
richiamato in relazione alla mancata richiesta di discussione orale
norma processuale richiamata per segnalare che le parti non avevano chiesto la discussione orale; profilo procedurale senza incidenza sulla questione sostanziale della continuazione
legge 18 dicembre 2020, n. 176
conversione del decreto-legge n.137/2020
richiamata unitamente al decreto di conversione per completezza formale rispetto alla disciplina processuale emergenziale
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16
richiamato in relazione alla proroga della disciplina processuale
rilievo meramente procedurale circa la vigenza della disciplina processuale richiamata
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
richiamato in relazione ai limiti dell'atto di impugnazione
norma che delimita il contenuto delle censure in Cassazione e il sindacato estrinseco delle ragioni di impugnazione
art. 648-bis cod. pen.
reato continuato contestato nella sentenza del Tribunale di Velletri (anni 2015-2016)
reato di riciclaggio menzionato tra i provvedimenti precedenti ritenuti utili per dedurre un disegno criminoso unitario
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora)
richiamata in relazione alla natura della bancarotta impropria per causazione del fallimento
indica che la bancarotta impropria per causazione può richiedere considerazione dell'unitaria matrice ideativa rispetto ad attività fiscali/organizzative complesse
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 11064 del 01/12/2021, Mascia)
richiamata sul concorso tra bancarotta e reati fiscali
sostiene la possibile connessione ideativa tra bancarotta per causazione e reati fiscali, rilevante per valutare continuità del disegno criminoso
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Fane)
richiamata sul tema dell'onere di allegazione
precisa i limiti dell'onere di allegazione a carico della difesa e la necessità che il giudice valuti gli elementi proposti
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto)
richiamata circa l'autonomia del giudice del merito
ricorda che la Corte di merito conserva autonomia di ricostruzione dei fatti nel nuovo esame
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali)
richiamata in ordine al limite del riesame da parte del giudice di rinvio
indica che il giudice di rinvio può rinnovare la valutazione probatoria ma non ripetere i vizi motivazionali censurati dalla Cassazione
Massime di principio
- La ricostruzione del vincolo di continuazione richiede un concreto esame degli elementi fattuali che colleghino le condotte: non bastano affermazioni generiche sulla diversità delle fattispecie; il giudice deve motivare in ordine ai profili di somiglianza (intento unitario, modus operandi, sovrapposizione temporale e collegamenti soggettivi).
- Le sentenze definitive o le unificazioni pronunciate in altri procedimenti costituiscono elementi che il giudice di merito deve considerare e valutare concretamente, non potendoli semplicemente escludere con argomentazioni apodittiche.
- Nel caso di bancarotta impropria per causazione collegata a omissioni sistematiche (es. mancato versamento di oneri, sottrazione scritture), è necessario valutare la possibile unità ideativa rispetto ai reati fiscali e societari: la struttura della condotta può manifestare un disegno criminoso unitario.
- L'onere a carico del difensore è di allegare elementi specifici che indichino il collegamento tra vicende; tuttavia spetta al giudice di merito valutare l'efficienza dimostrativa di quei fatti e motivare compiutamente la decisione.
- Una motivazione meramente assertiva o priva di confronto con gli elementi prospettati dalla parte è vizio che giustifica l'annullamento con rinvio da parte della Cassazione per consentire un nuovo, corretto esame del compendio probatorio.
- In presenza di censura sulla mancata valutazione di precedenti decisionali e sulla rilevanza del modus operandi, il giudice di rinvio mantiene autonomia di giudizio ma non può replicare i vizi motivazionali già censurati: occorre una motivazione completa e circostanziata.
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