Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38214/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati per cui veniva giudicato (bancarotta fraudolenta impropria, patrimoniale e documentale in qualità di amministratore unico di STYLE Soc. coop. in liquidazione) e precedenti condanne/sentenze irrevocabili a suo carico (Tribunale di Velletri - reato continuato ex art. 648-bis commesso nel 2015-2016 come amministratore di UNIVERSAL soc. coop.; Tribunale di Pavia - associazione per delinquere e reati scopo commessi dal 2012 come legale rappresentante di cooperative fornitrici di manodopera). L'appellante sosteneva che gli episodi fossero espressione di un unico disegno criminoso: uso strumentale dello schema cooperativistico, sistematica omissione di versamenti contributivi e fiscali, sottrazione delle scritture contabili, trasferimento della sede di STYLE, collegamenti soggettivi con altri soggetti (es. commercialista Groppi) e coerenza del modus operandi. La Corte d'appello aveva escluso la continuazione con argomentazione sintetica basata su diversità temporale e geografica delle condotte. In Cassazione si censurava la motivazione come meramente assertiva e priva del necessario esame dei dati fattuali e dell'efficienza probatoria rispetto all'esistenza del medesimo disegno criminoso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame. La Suprema Corte ha rilevato che la motivazione della Corte d'appello era apparente e insufficiente: mancava il confronto concreto con gli elementi prospettati dal ricorrente (tra cui la precedente unificazione riconosciuta dal Tribunale di Pavia, la sovrapponibilità temporale e il reiterato modus operandi, il rapporto tra bancarotta e violazioni fiscali e contributive, il trasferimento della sede sociale e i collegamenti soggettivi). La decisione di rinvio lascia alla nuova sezione del giudice di merito piena autonomia di valutazione nel merito, con l'avvertenza di non ripetere i vizi motivazionali censurati.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    richiamato in relazione alla mancata richiesta di discussione orale

    norma processuale richiamata per segnalare che le parti non avevano chiesto la discussione orale; profilo procedurale senza incidenza sulla questione sostanziale della continuazione

  • legge 18 dicembre 2020, n. 176

    conversione del decreto-legge n.137/2020

    richiamata unitamente al decreto di conversione per completezza formale rispetto alla disciplina processuale emergenziale

  • decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16

    richiamato in relazione alla proroga della disciplina processuale

    rilievo meramente procedurale circa la vigenza della disciplina processuale richiamata

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato in relazione ai limiti dell'atto di impugnazione

    norma che delimita il contenuto delle censure in Cassazione e il sindacato estrinseco delle ragioni di impugnazione

  • art. 648-bis cod. pen.

    reato continuato contestato nella sentenza del Tribunale di Velletri (anni 2015-2016)

    reato di riciclaggio menzionato tra i provvedimenti precedenti ritenuti utili per dedurre un disegno criminoso unitario

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora)

    richiamata in relazione alla natura della bancarotta impropria per causazione del fallimento

    indica che la bancarotta impropria per causazione può richiedere considerazione dell'unitaria matrice ideativa rispetto ad attività fiscali/organizzative complesse

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 11064 del 01/12/2021, Mascia)

    richiamata sul concorso tra bancarotta e reati fiscali

    sostiene la possibile connessione ideativa tra bancarotta per causazione e reati fiscali, rilevante per valutare continuità del disegno criminoso

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Fane)

    richiamata sul tema dell'onere di allegazione

    precisa i limiti dell'onere di allegazione a carico della difesa e la necessità che il giudice valuti gli elementi proposti

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto)

    richiamata circa l'autonomia del giudice del merito

    ricorda che la Corte di merito conserva autonomia di ricostruzione dei fatti nel nuovo esame

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali)

    richiamata in ordine al limite del riesame da parte del giudice di rinvio

    indica che il giudice di rinvio può rinnovare la valutazione probatoria ma non ripetere i vizi motivazionali censurati dalla Cassazione

Massime di principio

  • La ricostruzione del vincolo di continuazione richiede un concreto esame degli elementi fattuali che colleghino le condotte: non bastano affermazioni generiche sulla diversità delle fattispecie; il giudice deve motivare in ordine ai profili di somiglianza (intento unitario, modus operandi, sovrapposizione temporale e collegamenti soggettivi).
  • Le sentenze definitive o le unificazioni pronunciate in altri procedimenti costituiscono elementi che il giudice di merito deve considerare e valutare concretamente, non potendoli semplicemente escludere con argomentazioni apodittiche.
  • Nel caso di bancarotta impropria per causazione collegata a omissioni sistematiche (es. mancato versamento di oneri, sottrazione scritture), è necessario valutare la possibile unità ideativa rispetto ai reati fiscali e societari: la struttura della condotta può manifestare un disegno criminoso unitario.
  • L'onere a carico del difensore è di allegare elementi specifici che indichino il collegamento tra vicende; tuttavia spetta al giudice di merito valutare l'efficienza dimostrativa di quei fatti e motivare compiutamente la decisione.
  • Una motivazione meramente assertiva o priva di confronto con gli elementi prospettati dalla parte è vizio che giustifica l'annullamento con rinvio da parte della Cassazione per consentire un nuovo, corretto esame del compendio probatorio.
  • In presenza di censura sulla mancata valutazione di precedenti decisionali e sulla rilevanza del modus operandi, il giudice di rinvio mantiene autonomia di giudizio ma non può replicare i vizi motivazionali già censurati: occorre una motivazione completa e circostanziata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.