Cassazione Penale, Sentenza n. 17167/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, impugna la pronuncia della Corte d'appello nella parte in cui è stata riconosciuta la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. in relazione ai capi 1, 2 e 3 (furti). L'unico motivo dedotto è violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte avrebbe fondato l'aggravante esclusivamente sul mero orario notturno in cui i reati furono consumati, senza elementi concreti aggiuntivi. Per il capo 1 si eccepisce che nelle vicinanze era presente un istituto bancario dotato di allarme e telecamere attive; per il capo 2 si riferisce che la videosorveglianza era inattiva; per il capo 3 che la videosorveglianza era invece attiva. In sintesi: si contesta che non sussistano elementi che dimostrino la "minorata difesa" concreta oltre al solo fatto che i reati siano stati commessi di notte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e dichiarato inammissibile la censura. Ha confermato l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. per i capi 1, 2 e 3, ritenendo priva di vizi logici la motivazione della Corte d'appello: i locali erano esercizi pubblici nei centri abitati, la frequentazione notturna era notevolmente ridotta, non risultavano impianti di videosorveglianza efficaci per tutti i locali tali da garantire un monitoraggio continuo, e l'imputato aveva agito nel periodo notturno approfittando della situazione. La sentenza d'appello, che aveva dichiarato la non procedibilità per un episodio per difetto di querela e aveva confermato la condanna per i restanti sette furti con pena complessiva di 1 anno, 4 mesi e 20 giorni di reclusione e multa di euro 282,66 (rideterminata), è pertanto sostanzialmente confermata. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 61, primo comma, n. 5 cod. pen.
La circostanza aggravante della "minorata difesa" richiede un accertamento concreto che individui come la situazione di tempo, luogo o persona abbia effettivamente ostacolato la difesa pubblica o privata; il "tempo di notte" può, di norma, essere considerato astrattamente idoneo a creare tale ostacolo, ma per applicare l'aggravante è necessario dimostrare che l'ostacolo si sia realizzato in concreto e che l'agente ne abbia profittato.
Sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 40275 del 15/07/2021 (Cardellini)
Ha chiarito il principio secondo cui, per configurare l'aggravante di cui all'art. 61 n.5, il giudice deve operare tre verifiche: a) esistenza di circostanza astrattamente idonea (tempo/luogo/persona); b) produzione in concreto dell'effetto di "ostacolo" alla difesa; c) che l'agente abbia concretamente profittato di tale situazione. Evita presunzioni assolute: il tempo di notte può essere idoneo ma occorre motivazione sul contesto concreto.
Giurisprudenza richiamata (es. Sez. 2, n. 6608 del 14/11/2013; Sez. 4, n. 15214 del 06/03/2018; Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020)
Orientamenti che confermano che ogni circostanza fattuale di tempo, luogo o persona va valutata nel suo contesto concreto per accertare la diminuita capacità di difesa; la mancanza o l'inefficacia di sistemi di sorveglianza può essere elemento funzionale al riconoscimento dell'aggravante.
Massime di principio
- Il mero fatto che un reato sia stato commesso di notte è di per sé un elemento rilevante ma non automaticamente sufficiente: il giudice deve motivare in concreto come e perché il tempo notturno abbia determinato una "minorata difesa".
- Per riconoscere l'aggravante di cui all'art. 61 n.5 bisogna verificare tre punti: a) esistenza di una circostanza astrattamente idonea (es. notte, luogo isolato); b) che tale circostanza abbia effettivamente ostacolato la difesa pubblica o privata nel caso concreto; c) che l'autore del reato abbia effettivamente tratto vantaggio da tale situazione.
- Fattori che rafforzano il riconoscimento dell'aggravante: assenza o inattività di sistemi di videosorveglianza, scarsa illuminazione, vie deserte, ridotta vigilanza pubblica, ridotta frequentazione diurna/notturna dei luoghi interessati.
- Fattori che possono neutralizzare o attenuare l'aggravante: presenza comprovata di sistemi di sorveglianza attivi e funzionanti, telecamere visibili e funzionanti nelle immediate vicinanze, elevata frequentazione anche in orario notturno o prova che l'autore non abbia consapevolezza o non abbia tratto vantaggio dalla situazione.
- In situazioni analoghe la difesa deve proporre elementi probatori mirati (fotografie, verifiche sull'effettivo funzionamento di impianti di allarme/TVCC, testimonianze sulla frequentazione, rilevazioni di illuminazione pubblica) per contestare l'esistenza della diminuita difesa; il giudice valuterà il contesto concreto e l'idoneità degli elementi forniti.
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