Sentenza n. 739/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare, - dell’ordinanza dirigenziale n. 53 del 25 agosto 2025 avente ad oggetto la chiusura dell’attività commerciale costituita dal ristorante “Casa Boheme”, a firma del Dirigente del Settore SUAPE, Manutenzioni e Viabilità; - di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto, incluso, ove occorrer possa, dell’ordinanza sindacale n. 52 del 10 luglio 2025 (non conosciuta e non conoscibile – perché non pubblicata - mediante consultazione del sito istituzionale dell’ente).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di chiusura per cinque giorni di un ristorante e di ripristino dello stato dei luoghi per occupazione abusiva di suolo pubblico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza dirigenziale che, a seguito di due accertamenti della Polizia Locale relativi all’occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie, ombrelloni e altri arredi, aveva disposto l’immediata rimozione dell’occupazione e la chiusura dell’esercizio per cinque giorni e comunque fino all’adempimento dell’ordine. Sono stati dedotti: violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 16, l. 94/2009, poiché l’occupazione non sarebbe stata totalmente abusiva, riguardando una porzione di piazza e non una strada, e non sarebbero sussistenti specifiche ragioni di sicurezza pubblica; difetto di motivazione ed erroneità dei presupposti; incompetenza relativa del dirigente, in quanto il potere sarebbe spettato al sindaco e non sarebbe stato delegabile. La ricorrente ha inoltre contestato la mancata notifica di uno dei verbali e ha invocato il successivo rilascio della concessione sull’area occupata. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dei verbali, pagamento delle sanzioni e ripristino dei luoghi, sostenendo che la chiusura fosse conseguenza automatica dell’accertamento.
La decisione
Il TAR ha respinto preliminarmente l’eccezione di inammissibilità: il pagamento delle sanzioni e il ripristino dei luoghi non integrano acquiescenza in assenza di una manifestazione esplicita e univoca di adesione, tanto più quando l’interessato abbia tempestivamente impugnato l’ordinanza contestando i presupposti del potere esercitato. Nel merito, il ricorso è stato rigettato. L’art. 3, comma 16, l. 94/2009 consente di ordinare il ripristino e, per le occupazioni commerciali, la chiusura dell’esercizio per almeno cinque giorni in caso di indebita occupazione di suolo pubblico. La norma configura, per le strade urbane, un potere vincolato, fondato sull’interesse generale alla piena fruibilità della sede stradale, sicché non è necessaria una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto. Il Comune ha documentato, mediante attestazione dell’Ufficio viabilità non puntualmente contestata, che la Piazza della Chiesa possiede caratteristiche tecniche tali da essere classificata come strada ai sensi dell’art. 2 del Codice della strada e costituisce porzione di corsia stradale, pur essendo istituita come area pedonale. È stata respinta anche la tesi secondo cui la chiusura sarebbe applicabile soltanto alle occupazioni totalmente abusive: la misura opera anche quando l’occupazione ecceda la superficie autorizzata. Poiché il potere è vincolato e la partecipazione non avrebbe potuto modificare l’esito, è stata esclusa la rilevanza della violazione dell’art. 7 l. 241/1990. È stata inoltre respinta la censura di incompetenza, ritenendosi legittima l’adozione dell’ordinanza da parte del dirigente comunale, in ragione della natura vincolata del potere. La mancata notifica di uno dei verbali non incide sulla legittimità dell’ordinanza, poiché non è necessaria la recidiva e anche un solo accertamento di occupazione abusiva è sufficiente. Infine, la successiva presentazione della domanda e il successivo rilascio della concessione non rendevano lecita l’occupazione abusiva esistente al momento dell’accertamento. Ricorso rigettato e spese compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 16, l. 94/2009
il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni
La disposizione attribuisce un potere vincolato di ripristino e di chiusura minima quinquennale in caso di occupazione indebita di suolo pubblico per fini commerciali; la misura è applicabile anche alle occupazioni eccedenti la superficie autorizzata e non richiede la recidiva.
art. 2 d.lgs. 285/1992
La classificazione tecnica dell’area come strada ai sensi del Codice della strada consente l’applicazione del regime previsto dall’art. 3, comma 16, l. 94/2009.
art. 20 d.lgs. 285/1992
L’accertamento dell’occupazione abusiva di suolo pubblico costituisce il presupposto fattuale per l’adozione delle misure ripristinatorie e interdittive.
art. 7 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio non determina l’illegittimità dell’atto quando il potere esercitato è vincolato e la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto incidere sul contenuto finale.
art. 88 c.p.a.
Il giudice può richiamare, per la motivazione della decisione, precedenti giurisprudenziali su questioni già risolte in senso uniforme.
Massime di principio
- In caso di occupazione di suolo pubblico per fini commerciali su una strada urbana, l’accertamento dell’occupazione indebita impone il ripristino dello stato dei luoghi e legittima la chiusura dell’esercizio per almeno cinque giorni, trattandosi di potere vincolato volto a garantire la fruibilità della sede stradale.
- La misura interdittiva prevista dall’art. 3, comma 16, l. 94/2009 è applicabile non solo quando manchi integralmente il titolo concessorio, ma anche quando l’occupazione ecceda la superficie autorizzata.
- La qualificazione di una piazza come strada urbana può essere desunta dalle sue caratteristiche tecniche e dalla destinazione al transito, anche se l’area è istituita come zona pedonale e vi transitano mezzi di soccorso, di polizia o di servizio.
- Poiché la chiusura dell’esercizio discende automaticamente dall’accertamento dell’occupazione indebita e il potere è vincolato, non è necessaria una motivazione specifica sull’interesse pubblico concreto e la mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta illegittimità quando la partecipazione non avrebbe potuto modificare l’esito.
- La presentazione della domanda di concessione o il successivo rilascio del titolo non sanano retroattivamente l’occupazione abusiva accertata anteriormente, né il ritardo dell’amministrazione nel concludere il procedimento rende lecita l’occupazione nel periodo precedente al rilascio.
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