Cassazione Penale, Sentenza n. 16672/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi in Cassazione si fondano su plurime censure. Il difensore di Rinzivillo ha dedotto un unico motivo: errata applicazione dell'art. 133 c.p. e mancata riduzione della pena nonostante l'esclusione, in motivazione, dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1 c.p., con conseguente mancata spiegazione della discrepanza tra motivazione e dispositivo sul trattamento sanzionatorio. Il ricorso di Petrone impugna la qualificazione e la motivazione circa la corruzione (artt. 110, 319, 321 c.p.), contestando l'assenza di collegamento funzionale tra i fatti e l'ufficio ricoperto, la mancanza di prova di promessa/utile e la violazione del principio del ragionevole dubbio; chiede inoltre la riqualificazione in art. 318 c.p. e censura la determinazione della pena e il diniego di attenuanti. I ricorsi di Lazzari sollevano questioni processuali e di merito: incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 16 c.p.p., carenza di contributo concorsuale nel reato di accesso abusivo (capo S), difetto di correlazione tra accusa e giudicato (art. 521 c.p.p.), mancanza di prova del sinallagma corruttivo (art. 115 c.p.), e, in subordine, la ricaduta in fattispecie alternative (art. 346‑bis, art. 322 c.p.), oltre a rilievi sulla pena e sulle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso proposto nell'interesse di Rinzivillo fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio nei confronti di Rinzivillo e ha disposto il rinvio ad altra Sezione per nuovo giudizio in ordine alla pena, rilevando che la Corte d'appello non aveva adeguatamente motivato l'incidenza dell'esclusione dell'aggravante ex art. 416‑bis, comma 1 c.p. sulla determinazione della pena (art. 133 c.p.) e non aveva chiarito la discrepanza tra motivazione e dispositivo di primo grado. Per i ricorsi di Petrone e Lazzari la Suprema Corte ha invece rigettato le censure come infondate: ha confermato la qualificazione dei fatti come corruzione propria (art. 319 c.p.) e l'impianto probatorio dei giudici di merito, ritenendo che sussistesse un accordo corruttivo a prestazioni corrispettive e che gli atti esecutivi (anche i contatti con altri pubblici ufficiali e gli accessi abusivi al sistema S.D.I.) fossero funzionalmente collegati all'accordo stesso; sono state dunque confermate, nei rispettivi limiti, le condanne e le statuizioni di merito riguardanti Petrone e Lazzari. Sono state inoltre respinte le eccezioni processuali di incompetenza territoriale e di mutamento del fatto (art. 16 e art. 521 c.p.p.), nonché le richieste di riqualificazione in fattispecie meno gravi (art. 318, art. 346‑bis, art. 322 c.p.).
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
La Corte ha rilevato che la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato la valutazione della pena alla luce dell'esclusione dell'aggravante ex art. 416‑bis, comma 1, e pertanto ha annullato la determinazione del trattamento sanzionatorio di Rinzivillo con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
art. 416‑bis, comma 1 cod. pen.
L'aggravante mafiosa è stata esclusa in motivazione dalla Corte d'appello; la Cassazione ha ritenuto che l'esclusione richiedeva però una motivazione chiara circa l'incidenza sulla pena e la possibile applicazione di altre aggravanti, lacuna che ha determinato l'annullamento parziale per Rinzivillo.
art. 63, quarto comma cod. pen.
La Corte ha richiamato la disciplina sull'aumento della pena per l'aggravante ad effetto speciale, evidenziando contraddizioni nella motivazione dell'aumento della pena in primo grado rispetto all'esclusione successiva dell'aggravante mafiosa.
artt. 110, 319, 321 cod. pen.
I Giudici di merito, confermati dalla Cassazione, hanno ritenuto integrata la corruzione propria (art. 319) in concorso (art. 110) sulla base di un accordo corruttivo a prestazioni corrispettive; la promessa/accettazione dell'utilità e la disponibilità a compiere atti contrari ai doveri d'ufficio sono stati ritenuti sufficienti anche se alcuni dettagli esecutivi restavano da definire.
art. 318 cod. pen.
La Corte ha respinto la richiesta di riqualificazione in corruzione per asservimento della funzione (art. 318), ritenendo che nel caso concreto sussistesse un accordo corruttivo con specifica valenza di atto contrario ai doveri d'ufficio, giustificando l'applicazione dell'art. 319.
art. 115 cod. pen.
La Corte ha ritenuto non pertinente l'argomento che evocava l'ipotesi di mera pattuizione non punibile: per i giudici di merito e per la Cassazione l'accordo corruttivo si era effettivamente perfezionato a livello di massima intesa sulla ricompensa e sulle prestazioni.
art. 16 cod. proc. pen.
Sulla questione di incompetenza territoriale, la Corte ha confermato che la determinazione della competenza dipende dal 'fatto' ritenuto rilevante; individuando il fatto principale (capo Y) commesso a Roma, ha ritenuto corretta la competenza della Corte d'appello di Roma.
art. 521 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che non vi fosse mutamento del fatto tra imputazione e dispositivo tale da ledere i diritti di difesa: le condotte contestate nei capi N) e O) sono state assorbite come atti esecutivi del fatto principale (capo Y).
art. 615‑ter cod. pen.
Quanto all'accesso abusivo alla banca dati S.D.I., la Cassazione ha ritenuto congrua la ricostruzione dei giudici di merito che hanno individuato, anche sul piano delle conversazioni intercettate, un interesse comune e un contributo concorsuale (anche morale) del Lazzari alle ricerche effettuate dal Petrone.
art. 346‑bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto non configurabile l'ipotesi dell'intermediazione protettiva prevista dall'art. 346‑bis, perché gli imputati avevano già definito un'intesa con il corruttore e non si erano limitati a porre in contatto soggetti estranei all'accordo.
art. 322 cod. pen.
La Cassazione ha ritenuto inapplicabile la fattispecie invocata (nei termini prospettati) perché l'accettazione della proposta corruttiva esclude la sussunzione nella diversa fattispecie invocata; dunque prevale la qualificazione per corruzione.
art. 114 cod. pen.
La riduzione per minima partecipazione è stata esclusa: la Corte ha ritenuto che il ruolo del Lazzari non fosse tale da giustificare l'attenuante, avendo assunto un ruolo sostanzialmente sovrapponibile a quello degli altri partecipanti.
art. 62‑bis cod. pen.
Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato dai giudici di merito sulla base della gravità, della durata del comportamento e della mancanza di elementi positivi a favore degli imputati.
legge n. 124 del 2007, artt. 17, 18
Le deduzioni difensive circa il tipo di ufficio e le competenze (in particolare rispetto a servizi di intelligence) non sono state ritenute idonee a escludere il collegamento funzionale tra gli atti contestati e le rispettive posizioni soggettive; la Corte ha ritenuto che gli atti esecutivi rientrassero nella sfera di intervento operativo e funzionale degli imputati.
Massime di principio
- Se in appello viene esclusa un'aggravante rilevante, la Corte d'appello deve motivare esplicitamente come quell'esclusione incida sulla determinazione della pena: altrimenti la Cassazione può annullare la determinazione del trattamento sanzionatorio e disporre il rinvio.
- Per la configurabilità della corruzione (art. 319 c.p.) è sufficiente un accordo a prestazioni corrispettive anche di massima: non è necessario che tutti i dettagli esecutivi o il prezzo siano già definiti, purché emergano promessa/accettazione e utilità collegata alla funzione.
- Atti esecutivi posti in essere in esecuzione di un unico accordo corruttivo possono essere assorbiti nel reato unico (nessuna continuazione) se costituiscono momenti esecutivi di quel medesimo patto.
- La distinzione tra art. 318 e art. 319 c.p. dipende dalla concreta presenza di un atto specifico contrario ai doveri d'ufficio; se la condotta è diretta alla realizzazione di un atto identificabile e lesivo, prevale la qualificazione più grave (art. 319).
- L'art. 346‑bis (intermediazione) si applica solo quando l'agente si limita a porre in contatto soggetti estranei all'accordo; se l'intermediario è già parte dell'intesa originaria e agisce per eseguirla, la fattispecie non è applicabile.
- La competenza territoriale si determina in base al 'fatto' ritenuto principale: se più condotte sono connesse ed integrate in un unico reato, prevale il luogo del primo reato rilevante per determinare la competenza.
- Nel reato di accesso abusivo a sistemi pubblici, anche un contributo non materiale (concorso morale, richiesta o utilizzo di informazioni) può integrare responsabilità concorsuale se ricorre un comune disegno criminoso e riscontrabili elementi probatori (intercettazioni, tempistica, riscontri).
- Il diniego delle attenuanti generiche e della minima partecipazione richiede motivazione specifica: la gravità della condotta, la durata e l'assenza di elementi favorevoli possono giustificare il rigetto.
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