Sentenza n. 5668/2026 - Napoli, Sezione 1
per la ottemperanza della ordinanza della Corte di Appello di Napoli n. 3284/2025 del 13 maggio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Comune di Puglianello nell'esecuzione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli n. 3284/2025, definitiva, che aveva determinato le indennità dovute per l'acquisizione sanante e l'occupazione temporanea, oltre interessi e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari espropriati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza dell'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli del 13 maggio 2025, resa nel giudizio di opposizione all'indennità di stima relativa all'acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 di un terreno di 7.743 mq nel Comune di Puglianello. L'ordinanza, notificata il 1° febbraio 2026 e non impugnata, aveva determinato in euro 328.794,45, oltre interessi legali dal 13 febbraio 2021, l'indennità ex art. 42-bis e in euro 25.240,18, oltre interessi secondo le decorrenze indicate nel titolo, l'indennità per occupazione temporanea legittima; aveva inoltre posto a carico del Comune le spese di lite e quelle di CTU. I ricorrenti hanno dedotto che, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, il Comune non aveva eseguito il titolo e hanno domandato l'adozione delle misure necessarie all'ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo era definitivo ed esecutivo, munito di formula esecutiva e regolarmente notificato, e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Comune di dare completa esecuzione all'ordinanza entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Benevento, con facoltà di delega, precisando che l'attività commissariale comprende l'eventuale stanziamento in bilancio e tutte le fasi necessarie al pagamento, e che la mancanza di fondi o di cassa non giustifica l'inadempimento. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora, disponendo interessi legali sulle somme risultanti dal giudicato dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza sino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, o commissariale; l'insediamento del commissario non sottrae al Comune il potere di provvedere. Ha condannato il Comune alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, e alle penalità di mora. Il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Va accolta, altresì, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, di quello effettuato dal Commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere.
La penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute in base al giudicato, a partire dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento, spontaneo o commissariale; la nomina del commissario non impedisce all'amministrazione di adempiere.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Con ordinanza n. 3284/2025 del 13.5.2025 la Corte d’Appello di Napoli – Quinta Sezione Civile, in accoglimento della domanda dei signori Maria Biondi ed Angelo Gambuti nel giudizio avente ad oggetto opposizione ad indennità di stima relativo alla procedura di acquisizione sanante ex art. 42 bis, d.p.r. 327/2001 del terreno sito in Puglianello (di mq. 7.743, particella 103 del foglio 1), ha così statuito: “definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Maria Biondi e Angelo Gambuti nei confronti del Comune di Puglianello: 1. determina in Euro 328.794,45 oltre interessi legali (al tasso previsto dall’art. 1284 comma 1° c.c.) dal 13/2/2021, la complessiva indennità ex art. 42 bis d.P.R. 327/2001;
La disposizione è richiamata quale fondamento dell'indennità di acquisizione sanante già determinata dal titolo giudiziale azionato; il TAR ordina di eseguire integralmente quella statuizione, senza rideterminare l'indennità.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
In presenza della constatata osservanza delle formalità di legge (in primis, la notifica del ricorso dopo la scadenza del termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro amministrazioni statali ed enti pubblici non economici), il ricorso va, dunque, accolto;
Il ricorso di ottemperanza è stato proposto dopo la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni applicabile alle esecuzioni contro le amministrazioni pubbliche, requisito che il TAR ha ritenuto rispettato.
art. 1284, comma 1, c.c.
determina in Euro 328.794,45 oltre interessi legali (al tasso previsto dall’art. 1284 comma 1° c.c.) dal 13/2/2021, la complessiva indennità ex art. 42 bis d.P.R. 327/2001;
Il titolo da eseguire riconosce gli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, primo comma, c.c., con decorrenza dal 13 febbraio 2021 sull'indennità ex art. 42-bis.
Massime di principio
- Quando un titolo giudiziale definitivo ed esecutivo è rimasto inadempiuto e risultano osservate le formalità prescritte, compreso il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni pubbliche, il giudice dell'ottemperanza ordina all'amministrazione di adottare gli atti necessari per l'esatta e completa esecuzione.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, attribuendogli i compiti necessari a realizzare il pagamento, inclusi gli stanziamenti e le fasi contabili; l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non legittimano il mancato adempimento del giudicato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata negli interessi legali sulle somme dovute in base al giudicato, dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione nella sentenza di ottemperanza fino all'effettivo pagamento, spontaneo o commissariale. La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di provvedere.
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