Sentenza n. 155/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.159 del 28 marzo 2024 del Tribunale di Pescara, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico, di condanna del medesimo alle penalità di mora.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pescara che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pescara, notificata in forma esecutiva e successivamente passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di €1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, in relazione agli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato, oltre interessi o rivalutazione dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfacimento. Il ricorso è stato proposto a fronte dell'inerzia ministeriale, dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. È stata chiesta la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento, la fissazione di un termine di 30 giorni per l'esecuzione e la condanna dell'Amministrazione alle penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, ma non ha dato esecuzione al giudicato.
La decisione
Il TAR ha accertato la mancata ottemperanza al giudicato e ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di corrispondere alla ricorrente €1.000,00, da utilizzare per le finalità dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfacimento. Il termine per adempiere è stato fissato in 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Pescara, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del primo. Le spettanze del commissario saranno liquidate con separato decreto e poste a carico dell'Amministrazione. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora, ritenuta non giustificata in ragione dell'importo contenuto da corrispondere e del fatto che interessi o rivalutazione erano comunque dovuti. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in €400,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo per la verifica di possibili ipotesi di danno erariale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
Fondamento dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, c.p.a.
Consente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, la condanna alle penalità di mora; nel caso concreto tale richiesta è stata esclusa per l'importo contenuto e per la debenza di interessi o rivalutazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Rileva ai fini del decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti dell'Amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Individua la finalità di aggiornamento e formazione cui deve essere destinata la somma riconosciuta mediante la carta elettronica del docente.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
Costituisce il riferimento per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfacimento.
Massime di principio
- La mancata esecuzione, da parte di un'Amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che impone una prestazione determinata integra i presupposti per il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare allo scadere infruttuoso del termine assegnato all'Amministrazione, con un ulteriore termine per l'esecuzione.
- La penalità di mora non consegue automaticamente all'accertamento dell'inottemperanza: può essere negata quando, in relazione alle concrete circostanze, l'importo dovuto sia contenuto e siano comunque dovuti interessi o rivalutazione idonei a compensare il ritardo.
- Le spese dell'attività del commissario ad acta possono essere poste a carico dell'Amministrazione soccombente e liquidate con separato provvedimento sulla base della documentazione dell'attività svolta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 687/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 688/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 689/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 690/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 691/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 692/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →