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Sentenza

Sentenza n. 2036/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del 12 dicembre 2025 con cui l’Amministrazione ha comunicato che il procedimento per il rilascio dell’attestazione di idoneità professionale si era concluso negativamente per mancato riscontro a una precedente comunicazione, nonché gli ulteriori atti del procedimento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto di avere conseguito e superato gli esami necessari per l’idoneità di responsabile tecnico per la revisione dei veicoli, ma di non avere ricevuto l’attestazione cartacea. Ha contestato la nota del 12 dicembre 2025, sostenendo che l’Amministrazione non avesse provato la ricezione della comunicazione del 20 ottobre 2011, con la quale erano stati richiesti chiarimenti in ordine a possibili motivi ostativi risultanti dal casellario giudiziale, né l’adozione di un provvedimento finale di diniego. Ha inoltre dedotto che il successivo comportamento dell’Amministrazione, compresa un’autorizzazione rilasciata nel 2015 a una società che si avvaleva della sua attività, fosse incompatibile con la mancata abilitazione e avesse ingenerato un legittimo affidamento. Con i motivi aggiunti ha contestato anche la nota del 23 gennaio 2026, confermativa della precedente, e la nota dell’8 settembre 2011, sostenendo che la competenza al rilascio dell’attestazione spettasse all’Assessorato e che la valutazione dei certificati penali dovesse essere svolta dall’Amministrazione procedente. La Regione ha sostenuto che l’attestazione non fosse mai stata rilasciata, che il ricorrente non avesse riscontrato la comunicazione del 20 ottobre 2011 e che i precedenti penali risultassero ostativi al rilascio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei confronti della nota n. 50190 del 12 dicembre 2025 e l’ha annullata. Dal contenuto della nota risultava che il mancato rilascio dell’attestazione era stato ricondotto all’assenza di riscontro alla comunicazione del 20 ottobre 2011, con la quale il ricorrente era stato invitato a fornire elementi utili, anche in relazione all’eventuale intervenuta riabilitazione. Tuttavia, l’Amministrazione non ha fornito la prova della ricezione di tale comunicazione, mentre il ricorrente ne aveva contestato la conoscenza. Il provvedimento si fondava quindi su un presupposto di fatto non dimostrato e su un procedimento nel quale non era stato instaurato un effettivo contraddittorio con l’interessato. L’annullamento non comporta il riconoscimento dell’idoneità, ma impone all’Amministrazione di verificare nuovamente i presupposti e le eventuali circostanze ostative al rilascio dell’attestazione, nel rispetto del contraddittorio. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile quanto agli ulteriori atti impugnati, ritenuti endoprocedimentali o meramente confermativi. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 80, comma 9, codice della strada

    La Regione ha richiamato la disposizione quale base normativa dei requisiti ostativi al rilascio dell’attestazione, ma la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • art. 240 regolamento di attuazione del codice della strada

    La Regione ha richiamato la disposizione in materia di requisiti e procedura per l’abilitazione del responsabile tecnico; la sentenza non ne offre una specifica interpretazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • È illegittimo il provvedimento amministrativo che nega o considera concluso negativamente un procedimento sulla base del mancato riscontro a una comunicazione di chiarimenti della cui ricezione l’Amministrazione non abbia fornito prova, quando l’interessato contesti di averla ricevuta.
  • Quando l’esito di un procedimento abilitativo dipende dall’accertamento di circostanze di fatto potenzialmente ostative, l’Amministrazione deve svolgere tale accertamento in contraddittorio con l’interessato e non può fondare la decisione su un presupposto di fatto non verificato.
  • L’annullamento di un provvedimento negativo per difetto di istruttoria e mancato contraddittorio non comporta automaticamente il riconoscimento del titolo abilitativo, ma impone all’Amministrazione la riedizione del procedimento e la nuova verifica dei presupposti sostanziali.
  • Gli atti endoprocedimentali e gli atti meramente confermativi, privi di autonoma lesività, non sono immediatamente impugnabili e determinano l’inammissibilità del ricorso nella parte ad essi riferita.

Come è indicizzato

MaterieEsercizio della professionePartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProfessioni e ordini professionaliProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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