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Sentenza

Sentenza n. 1279/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulle istanze del 12 febbraio 2025 dirette al riconoscimento dello status di vittima del dovere e alla concessione dei benefici conseguenti

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio asseritamente formatosi sull’istanza con cui chiedeva l’accertamento dello status di vittima del dovere e l’attribuzione dei benefici previsti dalla l. 266/2005 e dal d.P.R. 243/2006, deducendo di avere contratto una polmonite interstiziale bilaterale da SARS-CoV-2 nel dicembre 2020, durante il servizio prestato presso una struttura non meglio indicata, con ricovero ospedaliero dal 17 dicembre 2020 al 24 febbraio 2021. Il Ministero dell’Interno ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la posizione fatta valere ha natura di diritto soggettivo, e ha comunque contestato la sussistenza e la prova dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere o di soggetto equiparato ai sensi dell’art. 1, commi 563 e 564, l. 266/2005.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ha ritenuto che i benefici spettanti alle vittime del dovere ai sensi dell’art. 1, comma 565, l. 266/2005 siano fondati su un diritto soggettivo e non su un interesse legittimo, poiché, una volta sussistenti i requisiti normativi, l’amministrazione non dispone di discrezionalità né sull’an né sul quantum delle provvidenze. Il rapporto di impiego con il Ministero costituisce soltanto l’occasione del verificarsi della fattispecie, mentre la prestazione ha natura prevalentemente assistenziale; la controversia rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale, ai sensi dell’art. 442 c.p.c. Il giudice amministrativo ha inoltre escluso che la tutela contro il silenzio-inadempimento possa fondare o radicare la propria giurisdizione quando il rapporto sostanziale riguarda diritti soggettivi: gli artt. 31 e 117 c.p.a. sono norme processuali e non possono aggirare il riparto di giurisdizione. Il giudizio potrà essere riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    La tutela contro il silenzio-inadempimento non attribuisce al giudice amministrativo la cognizione di rapporti sostanziali riconducibili a diritti soggettivi devoluti al giudice ordinario.

  • art. 1, commi 563 e 564, l. 266/2005

    Individuano, rispettivamente, le vittime del dovere e i soggetti equiparati, costituendo il parametro per il riconoscimento dello status richiesto.

  • art. 1, comma 565, l. 266/2005

    Prevede i benefici in favore delle vittime del dovere; la relativa posizione, in presenza dei requisiti, è qualificata come diritto soggettivo.

  • d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243

    Disciplina i benefici conseguenti al riconoscimento dello status di vittima del dovere.

  • art. 442 c.p.c.

    Radica nella competenza del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale, le controversie relative alle prestazioni assistenziali in esame.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria della giurisdizione.

Massime di principio

  • Le controversie sul riconoscimento dello status di vittima del dovere e sull’attribuzione dei benefici previsti dalla l. 266/2005 riguardano diritti soggettivi, non interessi legittimi, quando la pretesa è fondata sulla sussistenza dei requisiti normativi.
  • In materia di benefici per le vittime del dovere, l’amministrazione, una volta verificata la ricorrenza dei presupposti di legge, non dispone di discrezionalità né sulla spettanza delle provvidenze né sulla loro misura; la natura del rapporto di impiego con l’amministrazione non modifica tale qualificazione.
  • Le controversie relative ai benefici per le vittime del dovere, aventi natura prevalentemente assistenziale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale.
  • L’azione contro il silenzio-inadempimento prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a. non può essere utilizzata per radicare la giurisdizione amministrativa su una controversia il cui rapporto sostanziale riguarda diritti soggettivi devoluti al giudice ordinario.
  • In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, il giudizio può essere riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieVittime del dovere e beneficiGiurisdizione e riparto
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSilenzio della pubblica amministrazione

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