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Sentenza

Sentenza n. 3309/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - della delibera della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma del 29 settembre 2022 n. 9 e dell'allegata Relazione “Subentro nella gestione del servizio comunale tutelato di Campagnano di Roma - Valore Residuo della gestione uscente del S.I.I. di Campagnano di Roma inseribile nella tariffa dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma” nella parte in cui a pag. 15 della Relazione è stata esclusa la valorizzazione di eventuali partite pregresse e conguagli già quantificati perché non approvati dai soggetti competenti (“le grandezze di cui al punto b) dell'art. 29 della deliberazione dell'ARERA 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr non sono state prese in considerazione ai fini del calcolo del VR in quanto le partite pregresse ed i conguagli non risultano ancora approvati dai soggetti competenti ai sensi dello stesso articolo”) e laddove nella delibera si è solamente ritenuto “DI dare mandato alla STO di apportare le eventuali modifiche al Valore Residuo della gestione in oggetto, che dovessero rendersi necessarie a seguito delle verifiche svolte dall'ARERA”; - di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o comunque connesso a quelli impugnati, anche laddove non conosciuto;

Giustizia amministrativa202215438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma che, ai fini del calcolo del valore residuo della gestione uscente del servizio idrico integrato nel Comune di Campagnano di Roma, aveva escluso la valorizzazione di partite pregresse e conguagli quantificati ma non ancora approvati

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente d'ambito)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la delibera n. 9 del 29 settembre 2022 e la relazione allegata nella parte in cui avevano escluso dal calcolo del valore residuo della gestione uscente le eventuali partite pregresse e i conguagli già quantificati, ma non approvati dai soggetti competenti, nonché nella parte in cui avevano rimesso alla struttura tecnica operativa dell'ambito eventuali modifiche conseguenti alle verifiche dell'ARERA. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, riferendo che, a seguito della proposizione del ricorso, era stato riconosciuto il valore residuo della gestione uscente e che aveva ottenuto il relativo pagamento.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla ricorrente, ritenendo che, in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo, non vi fossero ragioni per proseguire l'esame della controversia. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione della definizione in rito e delle sopravvenienze dedotte in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

  • art. 29, deliberazione ARERA 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr

    le grandezze di cui al punto b) dell'art. 29 della deliberazione dell'ARERA 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr non sono state prese in considerazione ai fini del calcolo del VR in quanto le partite pregresse ed i conguagli non risultano ancora approvati dai soggetti competenti ai sensi dello stesso articolo

    La disposizione è richiamata quale base della scelta amministrativa contestata circa l'esclusione dal valore residuo delle partite pregresse e dei conguagli non ancora approvati; il TAR non ne esamina il merito per effetto dell'improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, quando evidenzia il venir meno dell'utilità concreta della decisione, comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Il principio dispositivo impedisce al giudice amministrativo di proseguire l'esame della controversia quando la parte titolare dell'interesse azionato dichiara che, per sopravvenienze intervenute, non sussiste più un interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàServizio idrico integrato
RamiProcesso amministrativoServizi pubblici
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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