Sentenza n. 1935/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento a) della decisione in materia di oscuramento assunta dall'A.S.L. BI sulla richiesta avanzata dalla controinteressata con la «Dichiarazione segreti tecnici e commerciali» allegata alla propria offerta tecnica, decisione della quale non sono noti gli estremi né il contenuto motivazionale, e della quale la ricorrente ha avuto contezza soltanto per facta concludentia, in ragione dell'anteposizione della predetta dichiarazione alle pagine 1-3 del documento osteso e dell'oscuramento in concreto operato, nella parte in cui ha disposto la sottrazione all'ostensione dei nominativi, delle date e dei luoghi di nascita, delle residenze, dei codici fiscali, dei numeri di iscrizione all'albo professionale e di ogni altro elemento identificativo dei professionisti indicati dalla controinteressata per lo svolgimento del servizio; b) della comunicazione dell'A.S.L. BI prot. n. 30301 del 07/09/2026, resa ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. 36/2023, nella parte in cui non dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento, in violazione dell'art. 36, comma 3, del d.lgs. 36/2023; c) dell'oscuramento materialmente operato in sede di messa a disposizione degli atti e delle offerte sulla piattaforma di approvvigionamento digitale SINTEL, avvenuta in data 09/09/2026 e comunicata con nota prot. n. 30624 di pari data, nella parte in cui sottrae all'ostensione i nominativi e ogni elemento identificativo dei professionisti indicati nell'elenco dei professionisti, nei curricula, nelle dichiarazioni integrative allegate ai curricula e nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione del 15 e 16 luglio 2026 contenute nell'offerta tecnica della controinteressata; d) ove occorrer possa, della «Dichiarazione segreti tecnici e commerciali» sottoscritta dalla controinteressata in data 07/05/2026, nella parte in cui ha dedotto la presenza di «dati personali sensibili» a fondamento della richiesta di sottrazione all'ostensione dei curricula e dei fascicoli dei professionisti; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'ostensione integrale e senza oscuramenti dell'offerta tecnica presentata dalla controinteressata, ivi compresi l'elenco dei professionisti individuati per lo svolgimento del servizio, i curricula dei professionisti e del Responsabile del Servizio e del suo sostituto, le dichiarazioni integrative allegate ai curricula e le dichiarazioni sostitutive di certificazione del 15 e 16 luglio 2026, nonché del questionario relativo al possesso dei requisiti minimi (Mod. 2) e della corrispondenza intercorsa con la Stazione appaltante tra il 10 e il 16 luglio 2026, e del documento contenente le referenze richiamate nel documento di gara unico europeo della controinteressata, e per la conseguente condanna dell'Amministrazione all'esibizione dei predetti documenti ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a.; nonché, in via subordinata, per l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la medesima ostensione a titolo di accesso civico generalizzato ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 5-bis del d.lgs. 33/2013.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Oscuramento parziale e mancata ostensione di documenti relativi all’offerta tecnica dell’aggiudicataria e alla documentazione di gara, nonché omissione delle decisioni sulle richieste di oscuramento nella comunicazione dell’esito della procedura
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, concorrente esclusa, ha impugnato gli oscuramenti applicati dall’ASL Biella ai documenti di gara messi a disposizione il 9 settembre 2026 e la mancata ostensione di ulteriore documentazione richiesta l’8 settembre 2026, compresi l’offerta tecnica dell’aggiudicataria, l’elenco e i curricula dei professionisti, il questionario sui requisiti professionali, le dichiarazioni e certificazioni, le referenze e la corrispondenza con la stazione appaltante. Ha dedotto: (I) violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, insussistenza dei presupposti per oscurare e difetto di motivazione e istruttoria; (II) in alternativa, violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali, qualora l’oscuramento fosse stato disposto d’ufficio a tale titolo; (III) violazione dell’accesso difensivo, poiché i documenti erano necessari per la tutela in giudizio, e dell’art. 16 del disciplinare; (IV) in via subordinata, violazione della disciplina sull’accesso civico generalizzato. La stazione appaltante ha sostenuto che gli oscuramenti dei dati personali erano stati effettuati sulla base della valutazione aziendale e delle indicazioni del DPO e che l’oscuramento della relazione tecnica dipendeva dal fatto che non era prevista dalla legge di gara né valutata dalla commissione. In camera di consiglio la ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere per la documentazione nel frattempo resa disponibile senza oscuramenti nel giudizio connesso, mantenendo l’interesse per l’offerta tecnica, il questionario professionale e gli altri documenti non ostesi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente ai documenti depositati senza oscuramenti nel giudizio connesso R.G. 1491/2026, perché tale ostensione ha soddisfatto in parte la pretesa. Per la documentazione ancora non ostesa ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le prime tre censure. L’eccezione per segreti tecnici o commerciali non era sorretta da una dichiarazione sufficientemente specifica e comprovata: il richiamo alla possibile replicazione del modello organizzativo non individuava concretamente informazioni segrete dotate di valore economico e caratteri oggettivi di segretezza. Inoltre, l’accesso difensivo della concorrente prevaleva nel caso concreto, con riferimento all’intero contenuto dell’offerta aggiudicataria, anche per parti non utilizzate dalla commissione ai fini della valutazione. I nominativi e gli altri elementi identificativi dei professionisti erano dati personali generici, non dati sensibili, giudiziari o super-sensibili; la loro conoscenza era necessaria per consentire alla ricorrente ulteriori verifiche sui requisiti dichiarati. Anche l’allegato contenente le referenze richiamate nel DGUE apparteneva alla documentazione di gara e doveva essere osteso. Il TAR ha quindi annullato le determinazioni, anche implicite, di oscuramento e ordinato all’ASL di trasmettere entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza i documenti richiesti e non ancora ostesi. Spese compensate. La censura subordinata relativa all’accesso civico generalizzato non è stata autonomamente esaminata, essendo accolto l’accesso difensivo.
Norme richiamate
art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023
L’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90. 2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.
Il Codice pone come regola generale la disponibilità dell’offerta dell’aggiudicatario e degli atti presupposti all’aggiudicazione, con accesso reciproco alle offerte per gli operatori collocati nei primi cinque posti.
art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023
Grava pertanto sull’aggiudicatario l’onere di “motivare” e “comprovare” la presenza di parti della sua offerta coperte da segreti tecnici o commerciali. Solamente una volta fornita tale dimostrazione da parte del controinteressato aggiudicatario, e quindi ritenuta operante l’eccezione all’ostensibilità di cui all’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, sarà onere del ricorrente non aggiudicatario dimostrare l’indispensabilità della documentazione richiesta ai fini della difesa in giudizio per fare prevalere il suo diritto di difesa sul diritto del controinteressato alla tutela dei segreti tecnici e commerciali.
L’offerente che invoca la segretezza deve prima individuare e comprovare le informazioni protette; solo dopo tale dimostrazione grava sul richiedente l’onere di provare l’indispensabilità difensiva dell’accesso.
art. 35, comma 5, d.lgs. 36/2023
Tale eccezione non opera, tuttavia, qualora l’accesso richiesto dal concorrente sia «indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara», giacché in tal caso torna ad applicarsi la regola generale dell’accessibilità.
La tutela dei segreti tecnici o commerciali cede quando l’accesso è indispensabile per difendere in giudizio interessi giuridici connessi alla procedura di gara.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Ai fini del bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo, preordinato all’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale in senso lato, e la tutela della riservatezza (nella specie, cd. generica), secondo la previsione dell’art. 24, co. 7, della l. n. 241 del 1990, non trova applicazione né il criterio della stretta indispensabilità (riferito ai dati sensibili e giudiziari), né il criterio dell'indispensabilità e della parità di rango (riferito ai dati cc.dd. supersensibili), ma il criterio generale della “necessità” ai fini della “cura” e della “difesa” di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza, a condizione del riscontro della sussistenza dei presupposti generali dell’accesso documentale di tipo difensivo.
Per i dati personali comuni, il bilanciamento dell’accesso difensivo con la riservatezza segue il criterio della necessità per la cura o la difesa di un interesse giuridico, senza applicare i criteri più rigorosi previsti per dati sensibili, giudiziari o super-sensibili.
art. 9 Regolamento (UE) 2016/679
Tali informazioni hanno natura di dati personali generici idonei ad indentificare i soggetti interessati, non riconducibili alla categoria dei dati personali sensibili (quali definiti dall’art. 9 del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento e del Consiglio) o dei dati giudiziari (quali definiti dall’art. 10 del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento e del Consiglio) oppure, ancora, dei dati super-sensibili (art. 60, d.lgs. n. 196/2003).
I dati identificativi dei professionisti oscurati nel caso concreto sono dati personali generici e non appartengono alle categorie particolari di dati disciplinate dall’art. 9.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Tali informazioni hanno natura di dati personali generici idonei ad indentificare i soggetti interessati, non riconducibili alla categoria dei dati personali sensibili (quali definiti dall’art. 9 del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento e del Consiglio) o dei dati giudiziari (quali definiti dall’art. 10 del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento e del Consiglio) oppure, ancora, dei dati super-sensibili (art. 60, d.lgs. n. 196/2003).
I dati identificativi dei professionisti non sono dati relativi a condanne penali o reati ai sensi dell’art. 10, ma dati personali comuni.
art. 60 d.lgs. 196/2003
Tali informazioni hanno natura di dati personali generici idonei ad indentificare i soggetti interessati, non riconducibili alla categoria dei dati personali sensibili (quali definiti dall’art. 9 del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento e del Consiglio) o dei dati giudiziari (quali definiti dall’art. 10 del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento e del Consiglio) oppure, ancora, dei dati super-sensibili (art. 60, d.lgs. n. 196/2003).
Gli elementi identificativi oscurati non sono dati super-sensibili per i quali opera il particolare criterio di bilanciamento richiamato dalla disposizione.
art. 116, comma 4, c.p.a.
In conclusione, il ricorso è fondato nei sensi innanzi esposti e va pertanto in parte accolto; per l’effetto, va ordinato all’amministrazione resistente di consentire, in favore della ricorrente, l’accesso tramite la trasmissione dei documenti richiesti con il ricorso e non ancora ostesi, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Nel giudizio in materia di accesso il giudice può ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti non ancora ostesi, fissando un termine per adempiere.
Massime di principio
- La regola nelle procedure di gara è la disponibilità dell’offerta dell’aggiudicatario e degli atti presupposti all’aggiudicazione; l’oscuramento per segreti tecnici o commerciali costituisce eccezione e richiede che l’offerente individui in modo specifico e comprovi le informazioni riservate, dimostrandone i caratteri di segretezza e il rilievo economico-concorrenziale. Un richiamo generico al know-how o alla possibilità di replicare un modello organizzativo non è sufficiente.
- L’onere relativo all’accesso per finalità difensive si articola in successione: il richiedente deve dimostrare l’indispensabilità dei documenti per la difesa in giudizio solo dopo che l’aggiudicatario abbia motivato e comprovato l’esistenza di specifici segreti tecnici o commerciali.
- Quando l’accesso è necessario per la tutela giurisdizionale di interessi connessi alla gara, la relativa esigenza può prevalere sulla riservatezza commerciale e può riguardare l’intera offerta dell’aggiudicatario, anche le parti non utilizzate dalla commissione per la valutazione.
- I dati identificativi comuni contenuti nella documentazione di gara non sono, per ciò solo, dati sensibili, giudiziari o super-sensibili. Per bilanciare l’accesso difensivo con la riservatezza dei dati comuni si applica il criterio della necessità per la cura o la difesa di un interesse giuridico; l’accesso accolto non rende tuttavia i dati liberamente utilizzabili per finalità diverse da quelle difensive.
- L’allegato che contiene referenze richiamate nel DGUE dell’aggiudicatario appartiene alla documentazione di gara e deve essere ricompreso nell’ostensione, salvo che ricorrano e siano comprovati specifici presupposti di segretezza.
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