Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 771/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento A) Del provvedimento, inviato con raccomandata A.R. in data 03.01.2022 da parte dell'Ente datoriale, con il quale il ricorrente veniva invitato a produrre nel termine di cinque giorni la certificazione di avvenuta vaccinazione a seguito dell'obbligo introdotto dal D.L. 26.11.2021 n. 172 di vaccinazione covid-19, con decorrenza 15.12.21, per il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico quale requisito per l'esercizio della professione e lo svolgimento delle prestazioni lavorative. B) Del provvedimento datato 24.01.2022 emesso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con il quale si comunicava la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione notificato con racc. A.R. in data 2.02.2022; C) Di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, mai notificati al ricorrente, venuti a sua conoscenza a seguito della costituzione dell'Amministrazione del 28.12.2022 nel giudizio dinanzi al Giudice Ordinario sez. Lavoro del Tribunale della Spezia ed in particolare: D) disposizione Ministero dell'Interno, dip. Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile del 31.12.2021. E) Disposizione Ministero dell'Interno, dip. Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile del 21.02.2022 F) Disposizione Ministero dell'Interno, dip. Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile del 28.01.2022 G) Disposizione Ministero dell'Interno, dip. Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile del 25.03.2022. H) Disposizione Ministero dell'Interno, dip. Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile del11.12.2021. I) Disposizione Ministero dell'Interno, dip. Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile del16.12.2021. E PER LA CONDANNA Alla restituzione e/o pagamento delle somme trattenute e/o non corrisposte nonché per il risarcimento del danno ingiusto subito dal ricorrente derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa da liquidarsi in via equitativa ritenuta di giustizia; previa, ove necessario, disapplicazione dell'art. 2 del Decreto Legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in Legge n. 3 del 21.01.2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

Giustizia amministrativa202300156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta nei confronti di un dipendente dei Vigili del Fuoco per mancata produzione della certificazione di avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, nonché atti presupposti e connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'invito del datore di lavoro a produrre entro cinque giorni la certificazione di avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la successiva sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e varie disposizioni ministeriali presupposte o connesse. Ha inoltre chiesto la restituzione o il pagamento delle somme trattenute o non corrisposte e il risarcimento dei danni, prospettando l'illegittimità dell'attività amministrativa e chiedendo, ove necessario, la disapplicazione dell'art. 2 del d.l. n. 172/2021, convertito dalla l. n. 3/2022. Nel corso del giudizio è emerso che il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, pur operando quale datore di lavoro, non è competente per il pagamento dello stipendio, attribuito al MEF e in particolare alla Ragioneria Territoriale. Sono rimaste senza riscontro le censure relative alla decorrenza e all'ammontare delle trattenute.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario acquisire dal MEF, Ragioneria Territoriale della Spezia, documentati chiarimenti sulle trattenute operate nei confronti del ricorrente in conseguenza della sospensione dal servizio, anche con riferimento alla loro decorrenza e al loro ammontare. Ha assegnato alla Ragioneria Territoriale il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare i chiarimenti e ha fissato l'udienza di discussione del merito al 17 febbraio 2027. Le questioni di legittimità degli atti impugnati, la domanda restitutoria e quella risarcitoria restano quindi impregiudicate.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Richiamati quali disposizioni in materia di acquisizione di elementi istruttori e chiarimenti dall'amministrazione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione del giudizio nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 2 d.l. n. 172/2021, convertito dalla l. n. 3/2022

    Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

    La disposizione è indicata dal ricorrente quale norma della cui applicazione è stata chiesta, ove necessario, la disapplicazione; l'ordinanza non ne esamina il merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione che ha adottato o applicato una misura di sospensione retributiva dichiara di non essere competente alla gestione dei pagamenti, il giudice può acquisire dall'amministrazione effettivamente competente documentati chiarimenti sulle trattenute, sulla loro decorrenza e sul loro ammontare prima di decidere il merito.
  • La necessità di chiarimenti istruttori sulle conseguenze economiche dell'atto impugnato giustifica il rinvio della decisione di merito, lasciando impregiudicate le domande di annullamento, restituzione e risarcimento.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.