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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32357/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2013, con cui il Comune contestava il parziale versamento dell’imposta su vari fabbricati appartenenti all’Azienda sanitaria locale, tra cui il Padiglione Michelotti-Bertone. In primo e secondo grado era stata riconosciuta l’esenzione, ritenendo che gli immobili fossero ancora destinati a fini istituzionali nonostante il temporaneo inutilizzo. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011, 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 504/1992, e 2697 c.c., sostenendo che il giudice di appello avesse errato nel considerare ancora operante l’esenzione IMU per immobili non più effettivamente utilizzati per finalità istituzionali, ma solo temporaneamente inutilizzati. La Corte ha invece valorizzato la necessità di verificare in concreto se il mancato uso fosse solo transitorio e reversibile oppure espressione di una cessazione della strumentalità del bene, rilevando che nel caso concreto vi erano elementi incompatibili con una mera fase temporanea (necessità di ingenti lavori di ristrutturazione e possibile alienazione dei beni).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Comune, ha cassato la sentenza della CTR Piemonte e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione perché compia gli accertamenti di fatto necessari, in particolare sulla durata dell’inutilizzo, sulla concreta possibilità di recupero del fabbricato e sull’eventuale immissione sul mercato ai fini di alienazione. La decisione richiama il principio per cui l’esenzione IMU per immobili degli enti pubblici o degli enti non commerciali presuppone una destinazione effettiva e attuale ai compiti istituzionali; il temporaneo inutilizzo non basta a far cessare l’agevolazione solo se è davvero transitorio e non indica una perdita della strumentalità del bene.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 8, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato ... dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali

    L’esenzione IMU per gli enti del servizio sanitario nazionale opera solo per immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

  • art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    esenzione ... per gli immobili ... destinati esclusivamente ai compiti istituzionali

    La disposizione è letta come richiedente una relazione soggettiva di appartenenza del bene all’ente e una relazione oggettiva di strumentalità diretta e immediata alle funzioni istituzionali.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato dal ricorrente nel quadro della censura sull’erronea valutazione della prova e dei fatti rilevanti ai fini dell’esenzione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 3, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Richiamato per ricostruire l’evoluzione della natura giuridica delle ASL, inizialmente considerate enti strumentali e poi dotate di propria soggettività.

  • art. 4, comma 1, d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 571

    Ha eliminato la qualificazione dell’ASL come ente strumentale della Regione, attribuendole personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale.

  • art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in Aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale

    È richiamato per ribadire la natura di azienda pubblica autonoma delle ASL.

  • art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Serve a individuare gli enti non commerciali cui si collega il regime agevolativo richiamato dalla disciplina sull’esenzione.

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    gli immobili utilizzati ... destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie...

    L’esenzione richiede sia il requisito soggettivo del soggetto non commerciale sia il requisito oggettivo dell’effettivo utilizzo/destinazione dell’immobile alle attività indicate.

  • art. 7, comma 2-bis, d.l. 30 settembre 2005, n. 203

    Richiamato per ribadire che le attività agevolate devono avere natura non esclusivamente commerciale.

  • art. 39, d.l. n. 223 del 2006

    È menzionato come intervento modificativo della disciplina dell’esenzione ICI.

  • art. 1, comma 71, l. 30 dicembre 2023, n. 213

    È richiamato come disposizione interpretativa che conferma l’attualità della nozione di immobile strumentale anche in assenza di esercizio attuale dell’attività, purché non vi sia cessazione definitiva della strumentalità.

  • art. 1, comma 759, lett. g), l. 27 dicembre 2019, n. 160

    Norma richiamata dalla disposizione interpretativa del 2023 sull’esenzione degli immobili degli enti non commerciali e pubblici.

  • art. 1, comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212

    È il parametro richiamato per la natura interpretativa delle norme sopravvenute.

Massime di principio

  • L’esenzione IMU per gli immobili degli enti pubblici o degli enti del servizio sanitario nazionale non dipende dalla sola appartenenza soggettiva del bene, ma richiede anche che il bene sia concretamente e attualmente destinato ai compiti istituzionali dell’ente.
  • Il temporaneo mancato utilizzo dell’immobile non fa venir meno l’agevolazione solo se è davvero transitorio e reversibile; l’esenzione cessa quando il mancato uso è indice della perdita della strumentalità del bene o della definitiva cessazione della destinazione istituzionale.
  • Ai fini dell’esenzione, il giudice di merito deve accertare in concreto la situazione fattuale dell’immobile, senza fermarsi a una valutazione astratta della sua vocazione funzionale.
  • La mera idoneità statica del bene allo svolgimento dell’attività agevolata non basta: occorre un comportamento attivo dell’ente volto a mantenere o recuperare la destinazione istituzionale, mentre l’inerzia prolungata o la prospettiva di alienazione sono elementi incompatibili con la permanenza del beneficio.
  • Quando la controversia riguarda un immobile inutilizzato da tempo e bisognoso di rilevanti lavori di ristrutturazione, il tema decisivo è verificare se l’inattività sia fase strumentale al recupero oppure sintomo di una cessazione definitiva della destinazione esente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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