Cassazione Penale, Sentenza n. 21795/2022 del 06/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che li aveva confermati colpevoli per tre estorsioni (una consumata e due tentate) con l'aggravante del metodo mafioso. Le doglianze principali erano: 1) illegittimità del frazionamento dell'azione estorsiva in tre distinti reati (si sosteneva l'unitarietà della condotta, medesima causale e modalità, arco temporale continuo); 2) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n.6 (ristoro del danno) e delle attenuanti generiche; 3) vizi nella determinazione del trattamento sanzionatorio e degli aumenti per continuazione; 4) contestazione della valutazione di credibilità della persona offesa (per De Martino, si sosteneva che la vittima non l'avesse personalmente riconosciuto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati e ha quindi respinto le impugnative. In sintesi: 1) è stato confermato che le tre condotte erano valutabili come autonome (due assorbite tra loro solo parzialmente, la terza autonoma) sulla base della triade 'condotta-nesso causale-evento', dell'elemento temporale e delle modalità; 2) è stato ritenuto legittimo il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n.6 perché la somma offerta non era congrua rispetto alle modalità dell'azione e al gravissimo condizionamento esercitato mediante metodo mafioso; 3) il diniego delle attenuanti generiche è stato confermato perché mancavano elementi positivi idonei a giustificarle; 4) la valutazione del trattamento sanzionatorio e degli aumenti per continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile; 5) la valutazione della credibilità della persona offesa è stata ritenuta corretta (dichiarazioni corroborate da intercettazioni ambientali) e dunque idonea a fondare la condanna. I ricorrenti sono stati altresì condannati alle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma determinata in Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 15 cod. pen.
citato nella doglianza sul frazionamento dell'azione delittuosa; la Corte richiama la giurisprudenza sul principio di distinzione tra atti ripetuti che integrano un unico reato e condotte autonome, valutando la triade condotta-nesso causale-evento
art. 629 cod. pen.
norma che disciplina il reato di estorsione; il Collegio richiama i criteri per distinguere tentativi autonomi di estorsione rispetto a un unico tentativo frazionato nel tempo
art. 62, primo comma, n. 6) cod. pen.
art. 62, primo comma, n. 6) cod. pen.
l'attenuante per il risarcimento o riparazione del danno richiede un ristoro congruo e comprensivo anche del danno morale; la valutazione della congruità è rimessa al giudice di merito e, se motivata logicamente, non è censurabile in Cassazione
art. 62-bis cod. pen.
riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che la loro concessione richiede elementi positivi a favore del reo e non è dovuta per il semplice mancato emersione di aspetti negativi
art. 133 cod. pen.
criteri di determinazione della pena: la Corte ribadisce l'ampia discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena e l'ammissibilità di motivazioni sintetiche purché coerenti con i criteri previsti
art. 81 cod. pen.
richiamato nelle doglianze in relazione agli aumenti per la continuazione; la Corte ha valutato la correttezza della quantificazione degli aumenti da parte del giudice di merito in base ai principi di proporzionalità
art. 192 cod. proc. pen.
art. 192 cod. proc. pen., comma terzo
la Corte sottolinea che le regole del comma terzo non si applicano alle dichiarazioni della vittima; la testimonianza della persona offesa può da sola fondare la condanna se il giudice di merito ne verifica la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca
art. 616 cod. proc. pen.
norma che autorizza la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi; applicata per imporre il versamento di Euro 3.000,00
art. 7 D.I. 192 del 1991
richiamato nella discussione sul controllo del territorio da parte di diversi clan; citazione utilizzata per argomentare che il subentro di un altro clan non esclude l'aggravante mafiosa rispetto a condotte precedenti
Massime di principio
- La sussistenza di più atti intimidatori non determina automaticamente un unico reato di estorsione: occorre valutare caso per caso la triade condotta-nesso causale-evento, l'elemento temporale e la completezza individuale di ciascuna azione
- L'assorbimento di più richieste estorsive in un unico reato richiede la prova di una unica e continua determinazione senza interruzioni di volontà; la mera identità di causale o modalità non è di per sé sufficiente
- L'attenuante per il risarcimento (art. 62, n.6) richiede un ristoro concreto e congruo, comprensivo anche del danno morale; la valutazione della congruità spetta al giudice di merito e difficilmente è rivedibile in cassazione se ben motivata
- Le attenuanti generiche non sono automatiche: è necessario dimostrare elementi positivi soggettivi a favore del reo, non basta l'assenza di elementi negativi
- La determinazione della pena e la quantificazione degli aumenti per continuazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito entro i criteri dell'art. 133 cod. pen.; motivazioni sintetiche sono ammesse se coerenti
- La testimonianza della persona offesa può da sola costituire base di condanna se il giudice di merito effettua una valutazione approfondita della credibilità e dell'attendibilità, eventualmente corroborando con altri riscontri (es. intercettazioni)
- In contesti di metodo mafioso, l'intimidazione e il condizionamento delle vittime aumentano il grado di gravità della condotta e rendono più rigorosa la valutazione sulla congruità di eventuali risarcimenti
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