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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21795/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che li aveva confermati colpevoli per tre estorsioni (una consumata e due tentate) con l'aggravante del metodo mafioso. Le doglianze principali erano: 1) illegittimità del frazionamento dell'azione estorsiva in tre distinti reati (si sosteneva l'unitarietà della condotta, medesima causale e modalità, arco temporale continuo); 2) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n.6 (ristoro del danno) e delle attenuanti generiche; 3) vizi nella determinazione del trattamento sanzionatorio e degli aumenti per continuazione; 4) contestazione della valutazione di credibilità della persona offesa (per De Martino, si sosteneva che la vittima non l'avesse personalmente riconosciuto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati e ha quindi respinto le impugnative. In sintesi: 1) è stato confermato che le tre condotte erano valutabili come autonome (due assorbite tra loro solo parzialmente, la terza autonoma) sulla base della triade 'condotta-nesso causale-evento', dell'elemento temporale e delle modalità; 2) è stato ritenuto legittimo il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n.6 perché la somma offerta non era congrua rispetto alle modalità dell'azione e al gravissimo condizionamento esercitato mediante metodo mafioso; 3) il diniego delle attenuanti generiche è stato confermato perché mancavano elementi positivi idonei a giustificarle; 4) la valutazione del trattamento sanzionatorio e degli aumenti per continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile; 5) la valutazione della credibilità della persona offesa è stata ritenuta corretta (dichiarazioni corroborate da intercettazioni ambientali) e dunque idonea a fondare la condanna. I ricorrenti sono stati altresì condannati alle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma determinata in Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 15 cod. pen.

    citato nella doglianza sul frazionamento dell'azione delittuosa; la Corte richiama la giurisprudenza sul principio di distinzione tra atti ripetuti che integrano un unico reato e condotte autonome, valutando la triade condotta-nesso causale-evento

  • art. 629 cod. pen.

    norma che disciplina il reato di estorsione; il Collegio richiama i criteri per distinguere tentativi autonomi di estorsione rispetto a un unico tentativo frazionato nel tempo

  • art. 62, primo comma, n. 6) cod. pen.

    art. 62, primo comma, n. 6) cod. pen.

    l'attenuante per il risarcimento o riparazione del danno richiede un ristoro congruo e comprensivo anche del danno morale; la valutazione della congruità è rimessa al giudice di merito e, se motivata logicamente, non è censurabile in Cassazione

  • art. 62-bis cod. pen.

    riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che la loro concessione richiede elementi positivi a favore del reo e non è dovuta per il semplice mancato emersione di aspetti negativi

  • art. 133 cod. pen.

    criteri di determinazione della pena: la Corte ribadisce l'ampia discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena e l'ammissibilità di motivazioni sintetiche purché coerenti con i criteri previsti

  • art. 81 cod. pen.

    richiamato nelle doglianze in relazione agli aumenti per la continuazione; la Corte ha valutato la correttezza della quantificazione degli aumenti da parte del giudice di merito in base ai principi di proporzionalità

  • art. 192 cod. proc. pen.

    art. 192 cod. proc. pen., comma terzo

    la Corte sottolinea che le regole del comma terzo non si applicano alle dichiarazioni della vittima; la testimonianza della persona offesa può da sola fondare la condanna se il giudice di merito ne verifica la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che autorizza la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi; applicata per imporre il versamento di Euro 3.000,00

  • art. 7 D.I. 192 del 1991

    richiamato nella discussione sul controllo del territorio da parte di diversi clan; citazione utilizzata per argomentare che il subentro di un altro clan non esclude l'aggravante mafiosa rispetto a condotte precedenti

Massime di principio

  • La sussistenza di più atti intimidatori non determina automaticamente un unico reato di estorsione: occorre valutare caso per caso la triade condotta-nesso causale-evento, l'elemento temporale e la completezza individuale di ciascuna azione
  • L'assorbimento di più richieste estorsive in un unico reato richiede la prova di una unica e continua determinazione senza interruzioni di volontà; la mera identità di causale o modalità non è di per sé sufficiente
  • L'attenuante per il risarcimento (art. 62, n.6) richiede un ristoro concreto e congruo, comprensivo anche del danno morale; la valutazione della congruità spetta al giudice di merito e difficilmente è rivedibile in cassazione se ben motivata
  • Le attenuanti generiche non sono automatiche: è necessario dimostrare elementi positivi soggettivi a favore del reo, non basta l'assenza di elementi negativi
  • La determinazione della pena e la quantificazione degli aumenti per continuazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito entro i criteri dell'art. 133 cod. pen.; motivazioni sintetiche sono ammesse se coerenti
  • La testimonianza della persona offesa può da sola costituire base di condanna se il giudice di merito effettua una valutazione approfondita della credibilità e dell'attendibilità, eventualmente corroborando con altri riscontri (es. intercettazioni)
  • In contesti di metodo mafioso, l'intimidazione e il condizionamento delle vittime aumentano il grado di gravità della condotta e rendono più rigorosa la valutazione sulla congruità di eventuali risarcimenti

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