Cassazione Penale, Sentenza n. 21998/2026 del 15/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva riformato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale e aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione. Il ricorso per cassazione sollevava due motivi principali: (1) vizio di motivazione e manifesta illogicità per avere la Corte d'appello ritenuto necessario il "vaglio" o la documentazione certificativa CITES anche per esemplari in avorio lavorati e acquisiti da oltre 50 anni, senza indicare la fonte normativa di tale obbligo e senza confrontarsi compiutamente con la valutazione del primo giudice e con gli artt. 61-62 del Regolamento CE n. 865/2006; denunciate anche contraddizioni e travisamento della prova e mancata considerazione dell'elemento soggettivo (dolo). (2) violazione di legge in ordine all'art. 1 comma 1 lett. f) L. 150/1992 e alle disposizioni comunitarie (art. 2 lett. w) e art. 8 del Reg. CE n. 338/97; artt. 61-62 del Reg. CE n. 865/2006), sostenendo che la normativa europea non richiederebbe certificazione CITES per la commercializzazione degli oggetti in avorio acquistati/lavorati oltre 50 anni e che l'art. 62 avrebbe eliminato la necessità di certificati, rendendo l'assenza di documentazione non punibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la ricostruzione del quadro normativo effettuata dalla Corte d'appello: l'art. 2 lett. w) del Reg. CE n. 338/97 richiede comunque il "giudizio dell'organo di gestione dello Stato membro interessato" per qualificare un bene come "esemplare lavorato acquisito da oltre cinquant'anni"; l'art. 8 prevede che l'esenzione sia concessa con rilascio di certificato da parte dell'organo di gestione; gli artt. 61 e 62 del Reg. 865/2006 disciplinano esenzioni generali, ma il richiamo all'art. 2 implica il ruolo dell'organo di gestione. Inoltre la Corte osserva che il successivo Regolamento UE 2021/2280 ha ulteriormente inasprito la disciplina escludendo le esenzioni generali per gli esemplari contenenti avorio di elefante. Le doglianze del ricorrente sono state considerate, in massima parte, come mera rivalutazione degli elementi di fatto e delle prove, materia non sindacabile in Cassazione; inoltre la sentenza di merito ha dichiarato intervenuta la prescrizione e il ricorso non ha dimostrato in modo specifico l'evidenza della causa di non punibilità (ex art. 129 c.p.p.), rendendolo perciò inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Legge 7.2.1992, n. 150 (attuazione CITES)
"art. 1 lett. f) ... detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione"
La legge punisce la detenzione e la commercializzazione di esemplari protetti senza la documentazione prescritta dal Regolamento CE n. 338/97; è applicativa della Convenzione di Washington e distingue tra reato e illecito amministrativo a seconda dei casi.
Regolamento (CE) n. 338/97
"art. 2 lett. w) 'esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni'... 'a giudizio dell'organo di gestione dello Stato membro interessato'"
La definizione di "esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni" rimanda al giudizio dell'organo di gestione nazionale: pertanto la qualificazione non è puramente oggettiva e richiede l'intervento dell'autorità competente.
Regolamento (CE) n. 338/97
"art. 8 par. 3 'Un'esenzione dai divieti ... con il rilascio di un certificato in tal senso da parte dell'organo di gestione dello Stato membro'"
L'esenzione dai divieti di commercializzazione può essere concessa mediante certificato rilasciato dall'organo di gestione; quindi l'assenza di certificato non esclude automaticamente responsabilità, salvo casi espressamente previsti.
Regolamento (CE) n. 865/2006
"art. 61" e "art. 62 ... 3) esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni ai sensi dell'articolo 2, lettera w)"
Gli articoli regolano esenzioni generali dall'applicazione dell'art. 8: l'art. 62 prevede che per certe categorie (tra cui gli esemplari lavorati acquisiti da oltre 50 anni) non sia richiesto alcun certificato, ma il riferimento all'art. 2 implica che la qualificazione dipende comunque dal giudizio dell'organo di gestione.
Regolamento (UE) 2021/2280 della Commissione
"modifica l'art. 62 del Reg. 865/2006: '... a eccezione degli esemplari contenenti avorio di elefante'"
La modifica ha rimosso la possibilità di esenzioni generali per esemplari contenenti avorio di elefante, rafforzando l'obbligo di certificazione e il controllo sul commercio di avorio elefantino.
Convenzione di Washington (CITES)
Trattato internazionale che la normativa nazionale e comunitaria attua; il regime sanzionatorio e le definizioni normative nazionali si riferiscono alla Convenzione.
Comunicazione della Commissione Europea n. 2017/C 154/07
Richiamata dalla Corte d'appello come elemento di supporto alla necessità del vaglio CITES; la Corte di Cassazione non ha ritenuto che il suo richiamo costituisca un errore di diritto.
Massime di principio
- La qualificazione di un oggetto in avorio come "esemplare lavorato acquisito da oltre cinquant'anni" richiede il giudizio dell'organo di gestione nazionale (autorità CITES): non è sufficiente la sola documentazione privata o una valutazione di parte.
- L'assenza di certificato CITES non comporta automaticamente l'illiceità solo se ricorre una esenzione prevista dalla normativa; tuttavia anche le esenzioni generali previste dall'art. 62 rinviano alla definizione dell'art. 2 e, quindi, al ruolo dell'organo di gestione.
- Dal 2021 la normativa UE ha inasprito i controlli sull'avorio di elefante eliminando le esenzioni generali per tali esemplari: per oggetti contenenti avorio elefantino è dunque prudente richiedere certificazione preventiva.
- In sede di cassazione non è possibile una semplice rivalutazione del materiale probatorio: le critiche alla valutazione delle prove vanno rivolte ai giudici di merito e devono essere presentate con specificità; questioni di fatto difficilmente superano il filtro di inammissibilità.
- Se la sentenza di merito dichiara la prescrizione, il ricorso per cassazione deve indicare puntualmente l'evidenza della causa di non punibilità (art. 129 c.p.p.); altrimenti è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- Prassi consigliata per chi commercializza oggetti in avorio: ottenere preventivamente il parere/ certificato dall'organo di gestione nazionale (autorità CITES), conservare prove documentali dell'acquisizione e della lavorazione, e consultare un legale esperto prima della vendita.
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