Cassazione Penale, Sentenza n. 11656/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 22/07/2022 del Tribunale di Ancona, che aveva confermato l'ordinanza del GIP di Macerata del 27/06/2022 relativa ai delitti di concorso in rapina e furto aggravato. La difesa deduceva vizi esiziali di motivazione in relazione alla scelta della misura cautelare (art. 275 c.p.p.), lamentando l'assenza di argomentazione sulla "ineludibilità" del carcere, e contestava altresì la gravità indiziaria riconosciuta dal giudice.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha rilevato che l'ordinanza è stata depositata e notificata all'avvocato via PEC il 22/07/2022 e alla detenuta il 26/07/2022; il ricorso è pervenuto alla cancelleria del Tribunale distrettuale di Ancona solo l'8/09/2022, oltre il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dall'ultima notificazione. La Corte ha richiamato la disciplina di cui all'art. 311 c.p.p. (deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione) e la giurisprudenza di legittimità sulla presentazione negli uffici diversi (Sez. U. n.1626/2020) precisando che, pur potendo ammettersi il deposito presso uffici diversi se l'atto perviene tempestivamente alla cancelleria competente, nel caso di specie il deposito è risultato tardivo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; la sentenza va comunicata alla detenuta.
Norme richiamate
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
indica la competenza della sezione distrettuale per il riesame; contestualizza quale giudice competente abbia deciso la conferma della misura
art. 275 cod. proc. pen.
norma sul contenuto della motivazione della misura cautelare; la difesa lamentava mancata argomentazione sull'ineludibilità del carcere
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
norma richiamata per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso in Cassazione
art. 311, comma 1 e comma 3, cod. proc. pen.
"il termine per proporre ricorso per cassazione ... è di dieci giorni"; "il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione (..)"
termine perentorio di 10 giorni decorre dalla comunicazione/ultima notificazione; il deposito deve avvenire nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (salvo interpretazione giurisprudenziale che ammette il deposito in altro ufficio purché pervenga tempestivamente alla cancelleria competente)
art. 128 cod. proc. pen.
regole sulla comunicazione degli avvisi di deposito; utilità per il computo del termine (la Corte ha considerato la data dell'ultima notificazione ex art.128 quale inizio del decorso)
art. 582 e art. 583 cod. proc. pen.
richiamate come norme generali sulla presentazione dell'impugnazione in cancellerie diverse, ma la Corte osserva che l'art.311 costituisce deroga specifica alla disciplina generale
Sez. U., sentenza n. 1626/2020 (giurisprudenza)
interpretazione giurisprudenziale secondo cui il deposito in cancelleria diversa non è automaticamente inammissibile se l'atto perviene comunque tempestivamente alla cancelleria competente; tuttavia grava sul ricorrente il rischio di inammissibilità per tardività se la pervenienza non è tempestiva
art. 616 cod. proc. pen.
prevede la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; applicata dalla Corte per liquidare le spese a carico della ricorrente
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
richiamata come principio di favor impugnationis e conservazione degli atti processuali non viziati, indicazione che la Corte tiene in conto nell'interpretare le regole formali
art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
norma procedurale che stabilisce l'obbligo di comunicare la sentenza alla detenuta a cura del direttore dell'istituto
Massime di principio
- Il termine per proporre ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è perentorio e decorre dall'ultima notificazione effettuata: la tempestività va calcolata con attenzione alla data effettiva di notifica al difensore o all'interessato detenuto.
- Secondo art. 311 c.p.p. il deposito deve essere effettuato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione; la giurisprudenza di legittimità ammette deposito presso altra cancelleria solo se l'atto perviene comunque tempestivamente alla cancelleria competente, ma ciò è a rischio dell'impugnante.
- In caso di impugnazione di misure cautelari, il ricorso deve contenere adeguata e specifica argomentazione sulla necessità della misura (es. ineludibilità del carcere) e sulla gravità indiziaria; l'assenza di motivazione può essere motivo di censura sostanziale ma la mancata tempestività processuale produce inammissibilità indipendente dal merito.
- Per evitare problemi di datazione e tardività è consigliabile utilizzare mezzi di trasmissione certificati (PEC, consegna a mani, deposito diretto nella cancelleria competente) e conservare le ricevute di trasmissione/avviso di deposito.
- La Corte tende a bilanciare il favor impugnationis con il rispetto delle regole speciali sulle impugnazioni cautelari: sebbene esista una certa flessibilità giurisprudenziale, il rispetto formale dei termini e della cancelleria competente rimane cruciale.
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