Ordinanza n. 4179/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: della nota di CSEA prot. reg. uff. 2026U0030046, recante “esito negativo delle verifiche effettuate dal GSE, ai sensi degli articoli 7 e 14 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA 619/2023/R/eel e s.m.i., relative all’istanza di accesso al meccanismo di riconoscimento dell’agevolazione per le imprese a forte consumo di energia elettrica - annualità 2024 - D.L. del 29 settembre 2023, n. 131 e deliberazione ARERA 619/2023/R/eel e s.m.i. – revoca totale” ricevuta via PEC da Lincoln Electric Italia S.r.l. in data 26/06/2026; comunicazione di CSEA prot. Reg.Uff 2026-0022908-U ricevuta via PEC da Lincoln Electric Italia S.r.l. in data 04/05/2026; comunicazione di ENEA del 15/05/2026 acquisita al protocollo CSEA con prot. CSEA-Reg.Uff.2026E0023993, ancorché non conosciuta; di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; in subordine, ove occorrer possa e nei limiti dell’interesse di parte ricorrente, della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 27 dicembre 2023, n. 619/2023/R/EEL.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca totale dell’agevolazione per imprese a forte consumo di energia elettrica relativa all’annualità 2024, con richiesta di restituzione delle somme percepite ed esclusione dall’elenco delle imprese energivore
Esito
La controversia
Nel giudizio promosso contro la revoca totale dell’agevolazione riconosciuta per l’annualità 2024, la società ricorrente aveva chiesto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, evidenziando che la restituzione di circa 386.117,49 euro avrebbe inciso gravemente sulla liquidità, sull’equilibrio economico-finanziario e sulla capacità di sostenere i costi di esercizio e programmare investimenti. Con la precedente ordinanza cautelare n. 867/2026 il TAR aveva ritenuto non implausibili le censure e aveva accolto la domanda cautelare, ravvisando il periculum in mora derivante dalla pretesa restitutoria, fissando la trattazione del merito in tempi ravvicinati. CSEA ha chiesto chiarimenti sulla portata di tale ordinanza, domandando se essa imponesse soltanto il differimento del recupero delle somme oppure anche la reiscrizione provvisoria della società nell’elenco delle imprese energivore. La società ha sostenuto invece che l’accoglimento integrale della domanda cautelare comportasse la sospensione complessiva della revoca e, quindi, l’insussistenza del titolo per l’esclusione dall’elenco, intervenuta il 18 luglio 2026.
La decisione
Il TAR ha interpretato e precisato la precedente ordinanza cautelare alla luce della sua motivazione e del contenuto della domanda cautelare originaria. Ha stabilito che la misura era circoscritta alla sospensione della pretesa di CSEA di recuperare le somme già corrisposte o riconosciute mediante riduzioni tariffarie e sconti in fattura, per circa 386.000 euro. L’ordinanza n. 867/2026 non ha invece sospeso, né direttamente né implicitamente, l’esclusione della società dall’elenco delle imprese energivore e non ha imposto la reiscrizione, il reinserimento o il mantenimento provvisorio della società nell’elenco. Il TAR ha valorizzato il fatto che la domanda cautelare era incentrata sul differimento della restituzione delle somme e ha richiamato la previsione dell’Allegato A, punto 14.12, alla deliberazione ARERA n. 619/2023/R/eel, secondo cui, in caso di revoca totale, CSEA esclude l’impresa dall’elenco per l’annualità interessata. Sono stati confermati per il resto gli effetti della precedente ordinanza cautelare; il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 16 dicembre 2026 e le spese della fase sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della tutela cautelare nel giudizio amministrativo; la precedente misura è stata confermata e interpretata quanto alla sua portata ed effetti.
deliberazione ARERA n. 619/2023/R/eel, Allegato A, punto 14.12
in caso di revoca totale, CSEA esclude l’impresa dall’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità in relazione alla quale l’impresa ha assunto l’impegno ad adempiere agli obblighi
La disposizione è stata utilizzata dal TAR per confermare che la revoca totale comporta l’esclusione dall’elenco per l’annualità interessata e che la precedente misura cautelare, limitata al recupero delle somme, non impone la reiscrizione provvisoria.
Massime di principio
- La portata di una misura cautelare deve essere ricostruita coordinando dispositivo, motivazione e contenuto della domanda cautelare; il dispositivo non può essere interpretato in modo più ampio rispetto alla tutela concretamente richiesta e motivata.
- Quando la domanda cautelare è diretta esclusivamente a sospendere il recupero di somme richieste dall’amministrazione, l’accoglimento della misura comporta il differimento dell’obbligo restitutorio, ma non determina automaticamente la sospensione di ulteriori effetti amministrativi della revoca né la reiscrizione o il reinserimento del beneficiario in un elenco amministrativo.
- In presenza di una revoca totale di un’agevolazione per imprese energivore, la sospensione cautelare della pretesa restitutoria non produce, salvo espressa statuizione giudiziale, effetti propulsivi o conformativi diretti al mantenimento o alla reiscrizione provvisoria dell’impresa nell’elenco degli aventi diritto.
- La fissazione ravvicinata dell’udienza di merito può costituire modalità di tutela dell’interesse pubblico nella fase cautelare, senza trasformare una misura cautelare meramente conservativa in un ordine di riammissione o di reiscrizione amministrativa.
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