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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24208/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 23/06/2021 che ha revocato ex tunc l'affidamento in prova ai servizi sociali (concesso il 13/01/2021) relativo a pena per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La revoca si è fondata sulla sopravvenuta ordinanza di custodia cautelare (30/04/2021) che ha contestato al ricorrente ulteriori condotte delittuose in materia di stupefacenti (commesse fino a novembre 2018) inserite in un contesto criminale organizzato. Il ricorrente deduce errore di diritto e vizio di motivazione perché il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato il comportamento corretto tenuto durante il periodo di prova e non avrebbe spiegato perché le contestazioni sopravvenute, pur riferite a fatti anteriori alla concessione, escludono l'adesione al processo rieducativo.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima la revoca ex tunc disposta dal Tribunale di Sorveglianza, poiché la nuova ordinanza cautelare che ha attribuito al ricorrente ulteriori reati in ambito di un vasto e organizzato traffico di stupefacenti rappresenta un fatto grave che, se noto al momento della decisione originaria, avrebbe indotto al rigetto della misura alternativa. La Corte ha confermato che il giudice di sorveglianza, nell'esercizio della sua ampia discrezionalità, ha motivato in modo congruo e coerente la valutazione prognostica. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 47

    citato con riferimento ai poteri del Tribunale di sorveglianza in tema di misure alternative e alla revoca

    La Corte richiama la necessità che il giudice di sorveglianza motivi la valutazione prognostica basandosi sull'esame della personalità e sui fatti di reato; riconosce al giudice ampia discrezionalità nel determinare l'efficacia retroattiva della revoca purché sorretta da adeguata motivazione.

  • Ordinamento penitenziario, art. 47, comma 11

    menzionato nel motivo di ricorso (inosservanza ed erronea applicazione)

    Riferimento normativo impiegato dal ricorrente per contestare la revoca; la Corte ritiene invece che la norma consente la valutazione discrezionale del giudice e che la motivazione data è adeguata.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    reato principale per cui è stata inflitta la pena (produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti)

    Indica la natura del reato contestato al ricorrente; rilevanza della gravità del fatto nel giudizio prognostico sul recupero.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    richiamato nel descrivere la gravità dei fatti addebitati ad alcuni coindagati (art. 74 T.U. stupefacenti)

    Usato per evidenziare il contesto aggravato e il rilievo dei reati commessi nell'ambito dell'organizzazione criminale che ha influenzato la valutazione negativa del Tribunale.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    menzionato in ordine alla condanna alle spese processuali

    Norma applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Il Tribunale di Sorveglianza ha ampia discrezionalità nel concedere o revocare misure alternative alla detenzione, ma ogni decisione deve essere adeguatamente motivata con riferimento ai fatti concreti e al trattamento individualizzato del condannato.
  • La scoperta di fatti criminosi anteriori alla concessione della misura, ma emersi successivamente, può legittimare la revoca ex tunc se è plausibile che tali fatti, se conosciuti, avrebbero impedito la concessione della misura.
  • Il buon comportamento tenuto durante il periodo di prova è elemento rilevante, ma non è determinante se emergono prove di gravità e collegamenti con contesti criminali che sconsigliano l'affidamento.
  • La revoca retroattiva non è automatica né proibita: il giudice valuta discrezionalmente la decorrenza della revoca (scomputo del tempo in prova) e deve motivare la scelta in modo coerente.
  • In ricorsi simili conviene contestare non tanto la discrezionalità in astratto, quanto la specificità e la coerenza della motivazione del giudice, richiedendo che siano valutati separatamente la gravità del fatto nuovo e la condotta tenuta durante il periodo di prova.

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