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Sentenza

Sentenza n. 7604/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento - del decreto di rigetto di visto di reingresso, notificato dall’Ambasciata d’Italia ad -OMISSIS- in data 24.8.2022; - di ogni altro provvedimento antecedente e/o conseguente e/o presupposto, direttamente e/o indirettamente connesso con il decreto impugnato e che sia lesivo dei diritti e/o interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202303492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto del visto di reingresso notificato il 24 agosto 2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di visto di reingresso, deducendo: violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 24 Cost., per mancata corrispondenza e trasparenza tra il preavviso di rigetto, il provvedimento definitivo e il parere della Questura, nonché per mancata effettiva instaurazione del contraddittorio procedimentale; violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 8, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999, con eccesso di potere per falsità dei presupposti, difetto di istruttoria, perplessità e motivazione apparente; violazione e falsa applicazione della disciplina relativa all’assenza dell’istante dal territorio nazionale, con ulteriori censure di eccesso di potere, carenza di motivazione e difetto di istruttoria.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo, ritenendo violato l’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La comunicazione dei motivi ostativi, notificata l’8 agosto 2022, aveva la struttura sostanziale di un provvedimento definitivo: non informava adeguatamente il destinatario della facoltà di presentare memorie e indicava il parere sfavorevole della Questura senza riportarne le motivazioni né allegarlo. Il ricorrente non aveva quindi potuto conoscere prima dell’adozione del provvedimento negativo le ragioni ostative né instaurare un effettivo contraddittorio procedimentale. Il successivo rigetto aveva inoltre contenuto testuale identico al preavviso, sia nel preambolo sia nel dispositivo, confermando che quest’ultimo non aveva svolto la funzione partecipativa prevista dalla legge. L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento delle ulteriori censure. Il giudice ha precisato che le modifiche all’art. 4 del d.lgs. n. 286/1998 introdotte dal d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024, non erano applicabili alla domanda di visto di reingresso presentata anteriormente alla loro entrata in vigore. Il decreto impugnato è stato annullato e il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.500 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto deve consentire al destinatario di conoscere effettivamente i motivi ostativi e di presentare memorie prima dell’adozione del provvedimento negativo; non può limitarsi a riprodurre sostanzialmente un rigetto definitivo né omettere le ragioni del parere sfavorevole richiamato.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento e gli atti procedimentali rilevanti devono rendere conoscibili le ragioni della decisione amministrativa.

  • art. 24 Cost.

    La garanzia del diritto di difesa è richiamata in connessione con l’esigenza di conoscibilità delle ragioni ostative e di effettivo contraddittorio procedimentale.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998

    La norma è stata invocata dal ricorrente in relazione alla disciplina del visto di reingresso; le modifiche successive richiamate in sentenza non sono state applicate ratione temporis.

  • art. 8, comma 4, d.P.R. 394/1999

    La norma è stata invocata dal ricorrente in relazione alla disciplina del visto di reingresso.

  • art. 4 d.lgs. 286/1998, come modificato dal d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024

    Le modifiche normative successive non si applicano a una domanda di visto di reingresso presentata anteriormente alla loro entrata in vigore.

Massime di principio

  • Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 deve avere effettiva funzione partecipativa: deve indicare in modo conoscibile e completo i motivi ostativi e informare il destinatario della possibilità di presentare osservazioni; un atto che abbia contenuto e struttura sostanzialmente definitivi non soddisfa tale obbligo.
  • Quando l’amministrazione fonda il diniego su un parere sfavorevole di altra autorità, il preavviso deve rendere conoscibili le motivazioni del parere, mediante la loro esposizione o l’allegazione dell’atto, così da consentire una partecipazione procedimentale effettiva e non meramente formale.
  • La riproduzione testuale del preavviso nel provvedimento definitivo, senza una distinta valutazione delle eventuali osservazioni dell’interessato e senza un reale contraddittorio, non sana la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 quando il preavviso non abbia previamente consentito la conoscenza delle ragioni ostative.
  • Le modifiche normative incidenti sulla disciplina del visto di reingresso non si applicano alle domande presentate anteriormente alla loro entrata in vigore, dovendosi valutare la legittimità del provvedimento sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione dell’istanza.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

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