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Sentenza

Sentenza del 31/03/2015 n. 6513 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto tempestivo l'appello della contribuente, proposto oltre il termine lungo, perché la società aveva dichiarato di aver conosciuto la sentenza di primo grado solo mediante la successiva notifica della cartella di pagamento. La ricorrente ha sostenuto che la società era costituita nel giudizio di primo grado e che l'omessa comunicazione della trattazione e del dispositivo costituiva, al più, una nullità da far valere entro il termine ordinario per impugnare, non un motivo per prorogare indefinitamente il termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbiti gli altri due. Ha stabilito che, nel processo tributario, l'impugnazione oltre il termine lungo previsto dall'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 è ammessa solo quando la parte dimostri di essere rimasta completamente all'oscuro del processo, come nel caso di omessa o invalida notificazione del ricorso e dell'avviso di fissazione dell'udienza nei confronti di un soggetto contumace incolpevole. La T.E.T. s.r.l. aveva invece partecipato al giudizio e quindi non poteva considerarsi ignara del processo. L'omessa comunicazione della data di trattazione avrebbe dovuto essere fatta valere come motivo di impugnazione entro il termine previsto dalla legge. La sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio perché l'appello era inammissibile per tardività. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 10.000 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese del giudizio d'appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 38, comma 3

    termine lungo per l'impugnazione delle sentenze tributarie

    L'impugnazione oltre il termine lungo è consentita solo alla parte che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per una sua mancata o invalida instaurazione, non alla parte che era già costituita in giudizio.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 17

    Disciplina le modalità di comunicazione e notificazione nel processo tributario, comprese le ipotesi di deposito presso la segreteria quando la comunicazione non viene recapitata.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 22

    Richiamato con riferimento alla comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 37

    Richiamato con riferimento alla comunicazione del dispositivo della sentenza di primo grado.

  • Codice di procedura civile, art. 161, comma 1

    Le nullità della sentenza e del procedimento, salvo specifiche eccezioni, devono essere fatte valere mediante impugnazione; se non vengono tempestivamente dedotte, la decisione può diventare definitiva.

  • Codice di procedura civile, art. 327, comma 1

    Prevede il termine lungo per impugnare decorrente dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla notificazione, salvo i casi eccezionali di effettiva ignoranza del processo.

  • Codice di procedura civile, art. 382

    Consente la cassazione senza rinvio quando il processo non poteva essere proseguito, come nel caso di appello inammissibile per tardività.

  • Costituzione, artt. 3 e 24

    La disciplina rigorosa dei termini è stata ritenuta compatibile con l'eguaglianza e con il diritto di difesa, perché bilancia tale diritto con l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6

    La Corte ha escluso che tale disposizione imponga, nelle controversie fiscali, una deroga generalizzata ai termini di impugnazione e al principio di stabilità del giudicato.

Massime di principio

  • La parte che ha validamente instaurato o conosce il processo non può normalmente impugnare oltre il termine lungo sostenendo di aver appreso solo successivamente il contenuto della sentenza.
  • L'omessa comunicazione dell'udienza o del dispositivo costituisce, di regola, un vizio processuale da denunciare mediante impugnazione tempestiva; non determina automaticamente la decorrenza del termine dalla conoscenza di fatto della sentenza.
  • L'impugnazione tardiva è ammessa in via eccezionale soprattutto per il contumace incolpevole che dimostri di non aver avuto alcuna conoscenza del processo per vizi di notificazione o di instaurazione del contraddittorio.
  • Il termine lungo per impugnare decorre normalmente dalla pubblicazione della sentenza e tutela la certezza del giudicato, anche quando la parte non abbia ricevuto una comunicazione informale o il dispositivo.
  • Chi è parte costituita deve vigilare sull'andamento del giudizio e rispettare i termini legali, senza poter attendere la notifica di atti successivi, come una cartella di pagamento, per riaprire i termini di impugnazione.

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