Sentenza n. 1606/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento (i) della Determinazione n. 292 / 2025 del 7 agosto 2025, avente ad oggetto "Revoca della procedura aperta avente ad oggetto la gestione in concessione, della durata di 15 anni, mediante finanza di progetto ad iniziativa privata, del servizio di riqualificazione energetica e normativa dell'impianto di illuminazione pubblica di proprietà del comune di Barlassina (MB), ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. 36/2023 tramite piattaforma Sintel di Aria s.p.a., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.LGS. 36/2023 - CIG: AO1D2D3D1B - CUP: E41C18000160002 - CUI: _01516690151202000002, a firma del geom. Elena Boffi; (ii) laddove occorrer possa, della comunicazione del 7 agosto 2025 a firma del geom. Elena Boffi; (iii) laddove occorrer possa, dell'art. 3.4 del disciplinare di gara; (iv) laddove occorrer possa, della convenzione tra Comune di Barlassina e Provincia di Monza e della Brianza approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 14/03/2022; (v) laddove occorrer possa, della deliberazione n. 27 del 17/03/2025 della giunta del Comune di Barlassina; (vi) ogni altro provvedimento o atto connesso, presupposto, conseguente o comunque collegato con quelli impugnati, ivi inclusi, laddove occorre possa, quelli non conosciuti dal ricorrente, tra cui i pareri dell'avv. Battiston del 13/01/2023 e del 19/09/2024, il verbale di verifica del 17/10/2024 di Energy Project System assunto a protocollo comunale il 17/10/2024, prot. n. 1001, e il parere di Energy Project System del giorno 25/07/2025 assunto a protocollo comunale n. 7783 del 04/08/2025; e per l'accertamento (i) della perdurante efficacia della Determinazione Dirigenziale RG n. 852 del 15/04/2024 (rettificata con Determinazione Dirigenziale RG n. 1004 del 03/05/2024 su un errore materiale) adottata dal RUP della Provincia di Monza e della Brianza; (ii) dell'obbligo del Comune alla stipula del contratto allegato all'offerta di A2A Illuminazione Pubblica S.r.l.; nonché per la condanna (i) al risarcimento dei danni subiti dal provvedimento illegittimo, nella somma quantificata nel testo del ricorso o nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà accertata nel corso del giudizio oltre interessi e rivalutazione monetaria; (ii) in subordine, al risarcimento dei danni subiti dalla condotta precontrattuale, nella somma quantificata nel testo del ricorso o nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà accertata nel corso del giudizio oltre interessi e rivalutazione monetaria; (iii) in ulteriore subordine, all'indennizzo per revoca del provvedimento ex art. 21 quinquies della l. n. 241/1990, nella somma quantificata nel testo del ricorso o nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà accertata nel corso del giudizio oltre interessi e rivalutazione monetaria; (iv) in subordine, se del caso, al risarcimento dei danni o al pagamento dell'indennizzo previa fissazione dei criteri ex art. 34 co. 4 c.p.a. oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di revoca in autotutela della procedura e degli atti comunali di approvazione dell'aggiudicazione e del progetto esecutivo
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione comunale di revoca della procedura di affidamento in concessione, chiedendo anche l'accertamento della perdurante efficacia dell'aggiudicazione disposta dalla centrale unica di committenza e dell'obbligo di stipulare il contratto, nonché il risarcimento del danno, in subordine il risarcimento precontrattuale e, ulteriormente, l'indennizzo da revoca. Ha dedotto, tra l'altro, l'incompetenza dell'amministrazione comunale, sostenendo che la procedura avrebbe dovuto essere integralmente gestita dalla centrale unica di committenza, l'incompetenza del funzionario firmatario della revoca, la violazione della legge sul procedimento amministrativo, della disciplina dei contratti pubblici e del codice civile, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di motivazione, travisamento e difetto di istruttoria. Quanto alla responsabilità, ha prospettato danni emergenti per i costi di partecipazione, lucro cessante per il mancato profitto e danno curriculare, assumendo di avere perso definitivamente la chance derivante dall'aggiudicazione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto limitatamente all'annullamento della determinazione di revoca. Il primo motivo, relativo alla pretesa incompetenza del Comune rispetto alla centrale unica di committenza, è stato respinto: il Comune aveva annullato propri precedenti atti di approvazione dell'aggiudicazione, senza formalmente annullare la determinazione di aggiudicazione della SUA, sicché la censura è risultata infondata in fatto. È stata invece accolta la censura di incompetenza del firmatario. Il decreto sindacale n. 20 del 2025, mai annullato, aveva nominato quale RUP un funzionario diverso dal soggetto che ha adottato la revoca. La permanenza formale di tale atto impediva al precedente RUP di esercitare nuovamente il potere; l'eventuale illegittimità o inefficacia del decreto non poteva essere affermata incidentalmente dall'autore della revoca per radicare la propria competenza. Sarebbe stata necessaria una nuova e formale nomina del RUP competente. Il vizio di incompetenza ha assorbito gli ulteriori motivi, imponendo al Comune il riesercizio del potere da parte dell'organo competente, senza che il giudice potesse anticipare la valutazione sul contenuto della futura decisione ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a. Sono rimasti validi gli atti endoprocedimentali acquisiti e i precedenti provvedimenti di aggiudicazione. La domanda risarcitoria è stata respinta: l'annullamento della revoca ha escluso, allo stato, il danno prospettato come perdita definitiva della chance di guadagno, mentre non erano stati dedotti danni da ritardo o da perdita di chance connessi al ritardo nell'esecuzione. Anche la domanda subordinata di indennizzo da revoca è stata dichiarata inammissibile, poiché l'annullamento della revoca escludeva il presupposto della revoca legittima. Il Comune è stato condannato al pagamento di 3.500 euro, oltre accessori, per le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. 36/2023
La ricorrente ha richiamato la disciplina della qualificazione delle stazioni appaltanti per sostenere che la procedura dovesse essere interamente gestita dalla centrale unica di committenza; il motivo è stato respinto in fatto, poiché il Comune aveva adottato propri atti di approvazione dell'aggiudicazione.
art. 193 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale disciplina della finanza di progetto a iniziativa privata oggetto della procedura di concessione.
art. 108 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale disposizione relativa al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
art. 5, comma 2, l. 241/1990
Il giudice ha escluso che la disciplina applicabile al mancato originario conferimento della responsabilità del procedimento potesse restituire automaticamente il potere al precedente RUP, in presenza di un decreto sindacale successivo che aveva nominato un diverso responsabile.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La domanda di indennizzo da revoca è stata ritenuta inammissibile in conseguenza dell'annullamento della revoca impugnata.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice non può pronunciarsi preventivamente sul contenuto dell'azione amministrativa futura quando, annullato l'atto per incompetenza, l'amministrazione deve riesercitare correttamente il potere.
art. 34, comma 4, c.p.a.
Richiamato dalla domanda subordinata della ricorrente per la fissazione dei criteri di liquidazione del danno o dell'indennizzo; la domanda non è stata accolta.
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo adottato da un soggetto che ha perso la competenza in forza di un precedente atto organizzativo formalmente vigente è viziato da incompetenza, anche se l'autore dell'atto ritiene quell'atto inefficace o contrario alla legge; tale valutazione non può sostituire la formale rimozione o caducazione dell'atto attributivo della competenza.
- La cessazione o rimozione della qualifica di RUP non può essere superata mediante il ripristino automatico del precedente responsabile; occorre una nuova e formale nomina del soggetto competente, soprattutto quando un atto successivo abbia attribuito espressamente l'incarico a un diverso funzionario.
- L'annullamento di un atto per incompetenza impone all'amministrazione il riesercizio del potere da parte dell'organo competente, ma non consente al giudice di anticipare la decisione sul contenuto della futura determinazione amministrativa.
- L'annullamento di una revoca amministrativa esclude, in linea generale, il presupposto per ottenere l'indennizzo previsto per la revoca legittima.
- Quando il danno è prospettato come perdita definitiva della chance derivante dall'aggiudicazione, l'annullamento dell'atto che aveva paralizzato gli effetti dell'aggiudicazione può escludere, allo stato, il danno risarcibile, salvo la specifica allegazione e prova di pregiudizi diversi, quali danni da ritardo o da perdita di chance connessi al ritardo nell'esecuzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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