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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28377/2022 del 29/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

Un cliente aveva agito contro una banca chiedendo, in via principale, l'accertamento della nullità del contratto quadro di investimento e dei successivi contratti esecutivi di acquisto e vendita di strumenti finanziari, per difetto di forma scritta; in subordine la risoluzione per inadempimento degli obblighi informativi; in ulteriore subordine l'accertamento del solo inadempimento informativo; in ogni caso il risarcimento delle perdite subite nelle operazioni del 1999. Il Tribunale aveva rigettato le domande ritenendo esistente un contratto scritto sottoscritto anche dalla madre dell'attore. In appello il cliente aveva poi dedotto un diverso profilo di nullità del contratto del 9 settembre 1997, perché non sottoscritto dalla banca, ma la Corte territoriale aveva dichiarato il motivo inammissibile come domanda nuova ex art. 345, comma 1, c.p.c. Con il ricorso per cassazione il cliente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 1421 c.c. e dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità di protezione e convertirne la deduzione in eccezione; (2) violazione delle norme sulla forma e validità del contratto per non avere dichiarato la nullità per mancanza di sottoscrizione della banca; (3) violazione dei criteri ermeneutici nell'interpretazione del contratto; (4) violazione delle norme sugli obblighi informativi dell'intermediario nelle singole operazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che la domanda nuova di nullità proposta in appello era sì inammissibile ex art. 345, comma 1, c.p.c., ma che il giudice di gravame avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità di protezione e trattarla come eccezione di nullità legittimamente proponibile, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, esaminandone il merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non investiva una statuizione effettivamente resa dalla sentenza impugnata, mentre il terzo e il quarto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'appello attenendosi al principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1421 c.c.

    La nullità del contratto è rilevabile d'ufficio dal giudice, anche quando si tratti di nullità di protezione.

  • art. 345, primo comma, c.p.c.

    In appello non possono proporsi domande nuove; la domanda di accertamento della nullità proposta per la prima volta in appello è quindi inammissibile.

  • art. 345, secondo comma, c.p.c.

    La domanda nuova di nullità può essere convertita in eccezione di nullità rilevabile d'ufficio e scrutinata nel merito dal giudice di appello.

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    Il giudice, prima di rilevare d'ufficio una nullità, deve indicarla alle parti per consentire il contraddittorio.

  • art. 18 d.lgs. n. 415 del 1996

    Per i contratti relativi ai servizi di investimento era richiesta la forma scritta, con nullità in caso di inosservanza; la nullità poteva essere fatta valere solo dal cliente.

  • art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998

    Riproduce il precetto sulla forma scritta dei contratti di investimento e sulla nullità di protezione azionabile solo dal cliente.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la validità del contratto sotto il profilo degli elementi essenziali e della forma.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla formazione del contratto e alla sottoscrizione dell'accordo.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della forma scritta e della sottoscrizione.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma generale di nullità del contratto.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per la corretta interpretazione del contenuto del contratto.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per l'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali.

  • art. 1854 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito dell'interpretazione del rapporto contrattuale con la banca.

  • art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998

    Richiamato dal ricorrente come fonte degli obblighi informativi dell'intermediario.

  • art. 23, comma 6, d.lgs. n. 58 del 1998

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei servizi di investimento e ai doveri dell'intermediario.

  • artt. 28 e 29 regolamento CONSOB n. 11522 del 1998

    Richiamati dal ricorrente come norme sugli obblighi informativi e di adeguatezza dell'intermediario.

Massime di principio

  • La domanda di accertamento della nullità contrattuale proposta per la prima volta in appello è inammissibile, ma il giudice di gravame deve comunque rilevare d'ufficio ogni possibile causa di nullità, ivi comprese le nullità di protezione, e può esaminarle come eccezione se ritualmente deducibile ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c.
  • La nullità di protezione dei contratti di investimento tutela interessi che trascendono il singolo contraente debole e, perciò, è soggetta al rilievo officioso del giudice.
  • Quando una statuizione d'appello si limita a dichiarare inammissibile una nuova domanda di nullità, restano assorbiti gli ulteriori profili di validità del contratto e di responsabilità dell'intermediario, che potranno essere riesaminati dal giudice di rinvio.
  • In presenza di una deduzione di nullità fondata su un diverso vizio rispetto a quello originariamente allegato, il giudice deve verificare d'ufficio la causa di nullità emersa dagli atti, senza arrestarsi alla qualificazione formale data dalla parte.
  • Il contraddittorio va assicurato anche quando il giudice intenda rilevare d'ufficio una nullità, mediante la previa indicazione alle parti del relativo rilievo.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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