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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03667/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Con il primo motivo ha denunciato vizi di motivazione sulla qualificazione come distrattiva della condotta contestata a titolo di bancarotta patrimoniale, sostenendo che il contratto di locazione dei beni acquisiti in leasing dalla società fallita fosse effettivo e che fosse stato versato almeno il primo canone; ha inoltre contestato che la curatela non si fosse attivata per recuperare i beni. Con il secondo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla configurabilità della bancarotta fraudolenta documentale, lamentando che il fatto sarebbe stato al più riconducibile alla bancarotta semplice e che non vi sarebbe stata adeguata motivazione sul disegno fraudolento nella mancata consegna della contabilità alla curatela.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici e manifestamente infondati. Ha osservato che i giudici di merito avevano logicamente escluso la prova dell'effettiva stipulazione del contratto di locazione e dell'attendibilità del documento prodotto, e che, anche a voler considerare il pagamento della prima mensilità, restava decisiva la mancata riscossione dei canoni successivi, indice della distrazione penalmente rilevante. Ha poi ritenuto irrilevante l'omessa attivazione della curatela per il recupero dei beni, trattandosi di eventuali negligenze sopravvenute alla consumazione del reato. Quanto alla bancarotta documentale, ha rilevato che, una volta affermata la bancarotta fraudolenta ex art. 216 l. fall., non era dovuto uno specifico onere motivazionale sul diniego della riqualificazione in bancarotta semplice ex art. 217 l. fall., essendo state già illustrate le ragioni del disegno fraudolento sotteso alla mancata consegna della contabilità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fall.

    È richiamato come norma incriminatrice della bancarotta fraudolenta, comprensiva delle condotte patrimoniali e documentali; una volta ritenuta configurabile tale fattispecie, non occorre un autonomo onere motivazionale sul diniego della riqualificazione in bancarotta semplice.

  • art. 217 legge fall.

    È indicato come fattispecie meno grave rispetto alla quale la difesa chiedeva la riqualificazione; la Corte esclude che, nel caso concreto, la motivazione dovesse soffermarsi ulteriormente sul mancato accoglimento di tale ricostruzione.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure assertive o congetturali.
  • In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la distrazione può essere desunta anche dalla mancata effettività dell'operazione negoziale apparentemente posta a base della disponibilità dei beni e dalla mancata riscossione di corrispettivi dovuti, quando ciò riveli l'ingiustificata sottrazione del bene o del valore alla garanzia dei creditori.
  • Eventuali negligenze o inerzie della curatela successive alla consumazione della condotta distrattiva non incidono sulla configurabilità del reato, poiché non elidono l'illecito già perfezionato.
  • Quando la sentenza di merito abbia già ritenuto integrata la bancarotta fraudolenta ai sensi dell'art. 216 l. fall., non è necessario un ulteriore e autonomo apparato motivazionale sul mancato accoglimento della riqualificazione in bancarotta semplice ex art. 217 l. fall., se le ragioni del disegno fraudolento risultano già esplicitate.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale

Testo integrale

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