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Ordinanza

Ordinanza n. 10992/2026 - Roma, Sezione 3B

istanza di revoca del commissario ad acta nominato con sentenza n. 9243 del 15 maggio 2025, resa in accoglimento del ricorso n. RG 9697 del 2024 per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, n. 447 del 5 giugno 2023, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202409697

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, n. 447 del 5 giugno 2023, con riferimento all'attivazione della carta elettronica spettante al ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza relativo all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, n. 447 del 5 giugno 2023, passata in giudicato, il TAR aveva ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di attivare in favore del ricorrente la carta elettronica spettantegli e aveva nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega. Con istanza depositata il 13 gennaio 2026, il ricorrente ha chiesto la sostituzione o revoca del commissario ad acta, previo accertamento della mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 10738 del 3 giugno 2025. Non emergono ulteriori motivi articolati nell'istanza dal testo dell'ordinanza.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di revoca del commissario ad acta. Prima di procedere a un'eventuale revoca o sostituzione dell'organo commissariale, ha ritenuto necessario acquisire una relazione aggiornata sulle attività svolte dal commissario nominato per l'adempimento, da depositare entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La decisione istruttoria è stata motivata con esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa. Il giudizio è stato quindi rinviato alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026, senza una definizione conclusiva della controversia sull'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la revoca o sostituzione del commissario ad acta può essere disposta dopo l'acquisizione di una relazione aggiornata sulle attività svolte dall'organo commissariale, quando tale verifica sia necessaria per valutare l'effettivo stato di esecuzione del giudicato.
  • Prima di modificare l'assetto commissariale, il giudice dell'ottemperanza può disporre specifici incombenti istruttori, anche in funzione dei canoni di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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