Cassazione Penale, Sentenza n. 31800/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Allocca ha impugnato la sentenza di condanna sostenendo che la sua responsabilità non era provata oltre ogni ragionevole dubbio. Ha contestato l'attribuzione a lui dello stupefacente rinvenuto nell'abitazione, affermando che la droga e gli strumenti per il confezionamento erano riferibili esclusivamente a Gavino Pilo, cui era stata concessa una stanza in uso. Ha rilevato che nella sua stanza era stata trovata solo una modica quantità di marijuana e che la valutazione della Corte, fondata sul principio che egli "non poteva non sapere" e sulla presenza di un impianto di videosorveglianza, non dimostra la sua partecipazione al reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e per motivi non consentiti. Ha richiamato la "doppia conforme" (coincidenza delle motivazioni di primo e secondo grado) e ritenuto che le decisioni di merito, lette congiuntamente, costituiscono un corpo argomentativo coerente. Ha confermato la valutazione che gli elementi probatori (ritrovamenti in aree d'uso comune, presenza di bilancini e sostanza da taglio, effetti personali dell'imputato in varie stanze, impianto di videosorveglianza e precedenti specifici) giustificano l'attribuzione della detenzione in concorso e l'uso della formula interpretativa "non poteva non sapere". Conseguentemente il ricorso è stato respinto; si è confermata la condanna (in appello: 6 mesi di reclusione e Euro 2.000 di multa, con confisca e distruzione dei beni sequestrati salvo somma restituita) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
comma 5 (riqualificazione da comma 1)
Norma sostanziale che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte ha confermato la ricostruzione che ha portato alla condanna per il reato ricompreso in tale articolo, ritenendo provata la detenzione in concorso degli stupefacenti rinvenuti
Codice di procedura penale - art. 606
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso era fondato su tale lettera (vizio di motivazione/manifesta illogicità) ma la Corte lo ha ritenuto generico e inammissibile
D.L. 137/2020 - art. 23
Richiamato come norma procedurale in ordine alla definizione del ricorso; la sentenza indica che il ricorso è stato definito ai sensi di questo articolo (valenza procedurale per la definizione)
Codice di procedura penale - art. 533
introdotto dalla legge n. 46 del 2006 (principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio)
La Corte ha richiamato il principio dell'onere della prova ma precisato che esso non muta la portata del sindacato di legittimità: la Cassazione verifica la persistenza di una motivazione effettiva senza rinnovare il giudizio di merito o rivedere la valutazione delle prove
Codice di procedura penale - art. 616
Norma che disciplina le spese del procedimento in cassazione; applicata per imporre al ricorrente l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata in relazione al criterio di quantificazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende e alla valutazione sulla colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- Il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non autorizza la Corte di cassazione a riesaminare il merito o a sostituirsi al giudice di merito: Cassazione verifica la sussistenza di una motivazione effettiva e congrua, non la migliore interpretazione dei fatti
- La "doppia conforme" (coincidenza di motivazioni tra primo e secondo grado) rafforza la tenuta della ricostruzione di merito e rende più difficile l'ammissibilità del ricorso per vizi di motivazione
- La formula interpretativa "non poteva non sapere" può sorreggere l'attribuzione di responsabilità per detenzione in concorso se supportata da elementi fattuali concreti (es. stupefacente in aree comuni, bilancini, sostanza da taglio, effetti personali diffusi, precedenti specifici)
- Elementi quali impianti di videosorveglianza non sono automaticamente neutri: possono essere interpretati come indice di attività illecita se inseriti in un contesto fattuale coerente, ma la loro sola esistenza non è sempre sufficiente a fondare la responsabilità
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e argomentate: ripetere pedissequamente le stesse critiche già rigettate in appello senza nuovi elementi espone all'inammissibilità per genericità
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o genericità, possono essere imposte spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle Ammende) se non sussiste colpa grave nella proposizione
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