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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11565/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate, in relazione a una cessione di azienda stipulata il 23 maggio 2015, ha rettificato il valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro, rideterminando la base imponibile e richiedendo una maggiore imposta rispetto a quella autoliquidata dalle contribuenti. Dopo un precedente giudizio di legittimità che aveva cassato con rinvio la decisione di appello per motivazione apparente sul valore dei beni, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in sede di rinvio, ha rideterminato i valori dell'azienda e applicato le aliquote previste. Le contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione delle norme sul contenuto degli atti e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che l'Ufficio in rinvio avrebbe depositato mere controdeduzioni prive di specifiche ragioni di riforma; 2) nullità della motivazione per asserita contraddittorietà e incomprensibilità, sostenendo che il giudice avrebbe da un lato rilevato la carenza di prova dell'atto impositivo e dall'altro proceduto comunque alla rettifica dei valori senza spiegare il criterio seguito e senza considerare le passività aziendali; 3) violazione delle norme sull'onere della prova e sulla nuova regola dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, lamentando che spettasse all'Amministrazione provare in modo puntuale le rettifiche operate e che, in difetto, l'appello dell'Ufficio dovesse essere respinto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché le ricorrenti non avevano adeguatamente riprodotto il contenuto rilevante delle controdeduzioni dell'Agenzia; ha reputato infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione della sentenza di rinvio non era apparente né contraddittoria, perché il giudice tributario, in caso di invalidità sostanziale dell'atto impositivo, deve procedere alla rideterminazione del tributo entro i limiti delle domande, come imposto dal precedente di rinvio; ha respinto anche il terzo motivo, chiarendo che l'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 non si applica ai giudizi introdotti prima della sua entrata in vigore e che non vi era stata una indebita inversione dell'onere della prova, avendo la Corte territoriale valorizzato prove acquisite al processo per rideterminare il valore dell'azienda. Conseguentemente, le ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro evocato per denunciare la violazione di legge in relazione all'onere della prova e alla disciplina tributaria applicabile.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È il parametro evocato per denunciare nullità processuali e vizi della motivazione/sentenza.

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    Richiede l'autosufficienza del ricorso per cassazione; la mancata riproduzione del contenuto rilevante degli atti impedisce l'esame del motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per contestare l'asserita omissione di pronuncia, ma la Corte esclude la sussistenza del vizio.

  • art. 132, secondo comma, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se la motivazione non consente di percepire le ragioni della decisione; non basta il difetto di sufficienza o la mancata confutazione di ogni argomento difensivo.

  • art. 163 c.p.c.

    È richiamato insieme alle altre norme processuali nella doglianza sul contenuto delle controdeduzioni.

  • art. 164 c.p.c.

    È richiamato insieme alle altre norme processuali nella doglianza sul contenuto delle controdeduzioni.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato nella censura relativa alla ritualità delle controdeduzioni in grado di rinvio.

  • art. 63 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato nella censura relativa alla fase di rinvio nel processo tributario.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria deve consentire di comprendere l'iter decisorio; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    È il parametro costituzionale del 'minimo costituzionale' della motivazione, che la Corte esclude sia stato violato.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    La norma, introdotta dalla L. n. 130/2022, ha natura sostanziale e si applica solo ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022; quindi non si applica al giudizio iniziato nel 2017.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata; non sussiste quando il giudice valuti le prove acquisite e ridetermini la pretesa tributaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti, impone il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.

  • art. 23 d.P.R. n. 131/1986

    Concorre, nel combinato disposto con la Tariffa, a giustificare l'aliquota applicata ai beni immobili.

  • artt. 1 e 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    Costituiscono la base normativa per l'applicazione delle aliquote del 3% o del 9% ai diversi cespiti della cessione di azienda.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudice che ritenga invalido l'atto impositivo per ragioni sostanziali non deve limitarsi ad annullarlo, ma deve procedere, nei limiti delle domande delle parti, a una motivata rideterminazione della pretesa fiscale secondo le risultanze processuali.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di percepire le ragioni della decisione; non è sufficiente lamentare una motivazione non esaustiva o il mancato esame di ogni argomento difensivo, purché il percorso logico-giuridico essenziale sia intelligibile.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice distribuisce l'onere probatorio in modo erroneo tra fatti costitutivi ed eccezioni; non ricorre quando il giudice fondi la decisione su prove acquisite e compia una diversa valutazione del merito.
  • Le norme processuali o sostanziali sopravvenute in materia di prova nel processo tributario si applicano solo ai giudizi introdotti dopo la loro entrata in vigore, salvo diversa previsione espressa.
  • In cassazione, il motivo è inammissibile se non riproduce in modo autosufficiente il contenuto degli atti processuali rilevanti sui quali la censura si fonda.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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