Cassazione Penale, Sentenza n. 36028/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere. I motivi principali: (1) nullità o inutilizzabilità del decreto di perquisizione del 21/10/2024 e dei verbali del 25/10 e 28/10/2024 per presunta violazione dell'art.4 Direttiva UE 2016/680 e della pronuncia CJUE C-548/21, con conseguente inutilizzabilità della corrispondenza telematica (messaggistica online) che costituirebbe l'unica prova a carico; (2) violazione dell'art.254 c.p.p. e della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n.170/2023) in ordine alla tutela della corrispondenza telematica e alle cautele tecniche nel sequestro dei dispositivi; (3) carenza motivazionale e illogicità nella valutazione dell'assenza di misure alternative meno afflittive (es. arresti domiciliari con divieto di uso di internet) rispetto alla custodia carceraria, nonché mancata valutazione ai sensi dell'art.275 c.p.p.; (4) motivazione insufficiente sulla sussistenza del pericolo di reiterazione (art.274, comma 1, lett. c) c.p.p.), ritenendo la decisione fondata solo sulla gravità del fatto senza esame degli elementi personali e contestuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: i primi due motivi (nullità/inutilizzabilità delle acquisizioni probatorie) sono stati ritenuti dedotti per la prima volta in sede di legittimità e quindi inammissibili, anche perché i precedenti giurisprudenziali citati erano già noti e potevano essere discussi in sede di riesame; inoltre la Corte ha ritenuto non sussistere nullità assoluta, sostenendo la legittimità della procedura di sequestro di corrispondenza secondo gli artt.253 ss. c.p.p. e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità. I motivi terzo e quarto sono stati considerati inammissibili: il Tribunale del Riesame aveva correttamente applicato la doppia presunzione di cui all'art.275, comma 3, c.p.p. per reati della specie e aveva motivato, in maniera non manifestamente illogica, la sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; oscuramento dati identificativi degli imputati per tipologia del reato.
Norme richiamate
Direttiva UE 2016/680, art.4
La difesa invocava una violazione dell'art.4; la Corte però non ha accolto la tesi di nullità assoluta fondata su tale norma, ritenendo la questione sollevabile anteriormente e non invece decisiva in questa sede di legittimità.
Codice di procedura penale, art.253 ss.
Gli artt.253 ss. disciplinano il sequestro di corrispondenza; la Corte ha ritenuto legittima la procedura di sequestro disposta dal pubblico ministero per la corrispondenza telematica, conformemente alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Codice di procedura penale, art.254
L'art.254 tutela la corrispondenza; il ricorrente deduceva violazioni relative all'apertura e alla manipolazione di dispositivi. La Corte ha escluso la nullità assoluta invocata, richiamando la giurisprudenza che ammette il sequestro da parte del PM secondo la procedura degli artt.253 ss.
Codice di procedura penale, art.274, comma 1, lett. c)
Norma che disciplina il pericolo di reiterazione. La Corte ha richiamato il principio per cui il pericolo deve essere concreto e attuale e può essere desunto anche dalla personalità e dalle modalità del fatto, senza necessità di specifiche occasioni di delitto.
Codice di procedura penale, art.275, comma 3
Prevede una presunzione rafforzata di necessità della custodia cautelare per taluni reati. La Cassazione ha confermato che tale presunzione, se applicabile, prevale e richiede elementi specifici e nuovi per essere vinta; il Tribunale del Riesame ha correttamente ritenuto non superata la presunzione.
Codice di procedura penale, art.273
Riguarda i gravi indizi di colpevolezza: la Corte ha ritenuto che l'esame del Riesame sull'esistenza di gravi indizi non è stata viziata da motivazione illogica tale da giustificare la cassazione.
Costituzione, art.15
Richiamato in relazione alla tutela della corrispondenza; la Corte ha interpretato che la protezione costituzionale non esclude la procedura di sequestro prevista dal codice per la corrispondenza telematica, diversa dalle intercettazioni.
Costituzione, art.13 e art.27
Richiamati dalla difesa in tema di libertà personale e proporzionalità delle misure, ma la Corte ha ritenuto che il Riesame abbia adeguatamente bilanciato le esigenze cautelari con i diritti dell'indagato nell'ambito della normativa vigente.
Sentenza Corte Costituzionale n.170/2023
La difesa invocava questa sentenza per qualificare la messaggistica come corrispondenza protetta; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte Costituzionale consideri legittima la procedura di sequestro prevista dal codice per la corrispondenza telematica e che non comporti automaticamente inutilizzabilità.
Giurisprudenza della Corte di giustizia UE, causa C-548/21 (sentenza 4/10/2024)
Richiamata dalla difesa per sostenere incompatibilità con normativa UE; la Corte ha osservato che tale questione andava sollevata in sede di appello e non è utilizzabile per la prima volta in Cassazione; inoltre non ha ritenuto che ne risultasse nullità assoluta insuperabile.
Sez. U. Cass. n.28997/2012 (Pasqua)
Riferimento giurisprudenziale che distingue il sequestro della corrispondenza dalle intercettazioni; la Corte ha confermato la possibilità di applicare la procedura di sequestro senza le garanzie proprie delle intercettazioni.
Massime di principio
- Eccezioni sulla nullità o inutilizzabilità di atti di indagine (perquisizioni/sequestri) devono essere sollevate tempestivamente nelle fasi di merito e d'appello; formularle per la prima volta in Cassazione espone a rischio di inammissibilità.
- La corrispondenza telematica (email, messaggi WhatsApp, sms) è riconosciuta come oggetto di tutela costituzionale, ma la giurisprudenza consente il sequestro tramite la procedura prevista dagli artt.253 ss. c.p.p. senza richiedere l'autorizzazione preventiva del giudice come per le intercettazioni; contestazioni circa le modalità tecniche di acquisizione devono essere specifiche e provate.
- Per superare la presunzione rafforzata di necessità della custodia prevista dall'art.275, comma 3, c.p.p., la difesa deve produrre elementi nuovi, concreti e specifici (non meri rilievi generici su età, lavoro, incensuratezza) che dimostrino l'assenza di pericolo di reiterazione o la idoneità di misure meno afflittive.
- Nelle impugnazioni cautelari il sindacato della Cassazione è limitato: non rivede valutazioni di merito compiute dal giudice del riesame in assenza di vizi di motivazione manifesti; bisogna puntare a dimostrare carenze specifiche e decisive nella motivazione del giudice di merito.
- Quando si contestano acquisizioni da dispositivi elettronici, è utile documentare la violazione delle cautele tecniche (es. mancanza di hash, manomissione, assenza di procedure di imaging forense) e chiedere accertamenti tecnici o perizie per rendere la censura rilevabile nelle fasi di appello.
- Nelle richieste di sostituzione della custodia cautelare proporre misure alternative concrete e misure cautelari specifiche (divieto di utilizzo di Internet, limitazioni di comunicazione, controllo tecnico dei dispositivi) e motivare come tali misure possano effettivamente neutralizzare il pericolo di reiterazione.
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