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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36028/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere. I motivi principali: (1) nullità o inutilizzabilità del decreto di perquisizione del 21/10/2024 e dei verbali del 25/10 e 28/10/2024 per presunta violazione dell'art.4 Direttiva UE 2016/680 e della pronuncia CJUE C-548/21, con conseguente inutilizzabilità della corrispondenza telematica (messaggistica online) che costituirebbe l'unica prova a carico; (2) violazione dell'art.254 c.p.p. e della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n.170/2023) in ordine alla tutela della corrispondenza telematica e alle cautele tecniche nel sequestro dei dispositivi; (3) carenza motivazionale e illogicità nella valutazione dell'assenza di misure alternative meno afflittive (es. arresti domiciliari con divieto di uso di internet) rispetto alla custodia carceraria, nonché mancata valutazione ai sensi dell'art.275 c.p.p.; (4) motivazione insufficiente sulla sussistenza del pericolo di reiterazione (art.274, comma 1, lett. c) c.p.p.), ritenendo la decisione fondata solo sulla gravità del fatto senza esame degli elementi personali e contestuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: i primi due motivi (nullità/inutilizzabilità delle acquisizioni probatorie) sono stati ritenuti dedotti per la prima volta in sede di legittimità e quindi inammissibili, anche perché i precedenti giurisprudenziali citati erano già noti e potevano essere discussi in sede di riesame; inoltre la Corte ha ritenuto non sussistere nullità assoluta, sostenendo la legittimità della procedura di sequestro di corrispondenza secondo gli artt.253 ss. c.p.p. e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità. I motivi terzo e quarto sono stati considerati inammissibili: il Tribunale del Riesame aveva correttamente applicato la doppia presunzione di cui all'art.275, comma 3, c.p.p. per reati della specie e aveva motivato, in maniera non manifestamente illogica, la sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; oscuramento dati identificativi degli imputati per tipologia del reato.

Norme richiamate

  • Direttiva UE 2016/680, art.4

    La difesa invocava una violazione dell'art.4; la Corte però non ha accolto la tesi di nullità assoluta fondata su tale norma, ritenendo la questione sollevabile anteriormente e non invece decisiva in questa sede di legittimità.

  • Codice di procedura penale, art.253 ss.

    Gli artt.253 ss. disciplinano il sequestro di corrispondenza; la Corte ha ritenuto legittima la procedura di sequestro disposta dal pubblico ministero per la corrispondenza telematica, conformemente alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

  • Codice di procedura penale, art.254

    L'art.254 tutela la corrispondenza; il ricorrente deduceva violazioni relative all'apertura e alla manipolazione di dispositivi. La Corte ha escluso la nullità assoluta invocata, richiamando la giurisprudenza che ammette il sequestro da parte del PM secondo la procedura degli artt.253 ss.

  • Codice di procedura penale, art.274, comma 1, lett. c)

    Norma che disciplina il pericolo di reiterazione. La Corte ha richiamato il principio per cui il pericolo deve essere concreto e attuale e può essere desunto anche dalla personalità e dalle modalità del fatto, senza necessità di specifiche occasioni di delitto.

  • Codice di procedura penale, art.275, comma 3

    Prevede una presunzione rafforzata di necessità della custodia cautelare per taluni reati. La Cassazione ha confermato che tale presunzione, se applicabile, prevale e richiede elementi specifici e nuovi per essere vinta; il Tribunale del Riesame ha correttamente ritenuto non superata la presunzione.

  • Codice di procedura penale, art.273

    Riguarda i gravi indizi di colpevolezza: la Corte ha ritenuto che l'esame del Riesame sull'esistenza di gravi indizi non è stata viziata da motivazione illogica tale da giustificare la cassazione.

  • Costituzione, art.15

    Richiamato in relazione alla tutela della corrispondenza; la Corte ha interpretato che la protezione costituzionale non esclude la procedura di sequestro prevista dal codice per la corrispondenza telematica, diversa dalle intercettazioni.

  • Costituzione, art.13 e art.27

    Richiamati dalla difesa in tema di libertà personale e proporzionalità delle misure, ma la Corte ha ritenuto che il Riesame abbia adeguatamente bilanciato le esigenze cautelari con i diritti dell'indagato nell'ambito della normativa vigente.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.170/2023

    La difesa invocava questa sentenza per qualificare la messaggistica come corrispondenza protetta; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte Costituzionale consideri legittima la procedura di sequestro prevista dal codice per la corrispondenza telematica e che non comporti automaticamente inutilizzabilità.

  • Giurisprudenza della Corte di giustizia UE, causa C-548/21 (sentenza 4/10/2024)

    Richiamata dalla difesa per sostenere incompatibilità con normativa UE; la Corte ha osservato che tale questione andava sollevata in sede di appello e non è utilizzabile per la prima volta in Cassazione; inoltre non ha ritenuto che ne risultasse nullità assoluta insuperabile.

  • Sez. U. Cass. n.28997/2012 (Pasqua)

    Riferimento giurisprudenziale che distingue il sequestro della corrispondenza dalle intercettazioni; la Corte ha confermato la possibilità di applicare la procedura di sequestro senza le garanzie proprie delle intercettazioni.

Massime di principio

  • Eccezioni sulla nullità o inutilizzabilità di atti di indagine (perquisizioni/sequestri) devono essere sollevate tempestivamente nelle fasi di merito e d'appello; formularle per la prima volta in Cassazione espone a rischio di inammissibilità.
  • La corrispondenza telematica (email, messaggi WhatsApp, sms) è riconosciuta come oggetto di tutela costituzionale, ma la giurisprudenza consente il sequestro tramite la procedura prevista dagli artt.253 ss. c.p.p. senza richiedere l'autorizzazione preventiva del giudice come per le intercettazioni; contestazioni circa le modalità tecniche di acquisizione devono essere specifiche e provate.
  • Per superare la presunzione rafforzata di necessità della custodia prevista dall'art.275, comma 3, c.p.p., la difesa deve produrre elementi nuovi, concreti e specifici (non meri rilievi generici su età, lavoro, incensuratezza) che dimostrino l'assenza di pericolo di reiterazione o la idoneità di misure meno afflittive.
  • Nelle impugnazioni cautelari il sindacato della Cassazione è limitato: non rivede valutazioni di merito compiute dal giudice del riesame in assenza di vizi di motivazione manifesti; bisogna puntare a dimostrare carenze specifiche e decisive nella motivazione del giudice di merito.
  • Quando si contestano acquisizioni da dispositivi elettronici, è utile documentare la violazione delle cautele tecniche (es. mancanza di hash, manomissione, assenza di procedure di imaging forense) e chiedere accertamenti tecnici o perizie per rendere la censura rilevabile nelle fasi di appello.
  • Nelle richieste di sostituzione della custodia cautelare proporre misure alternative concrete e misure cautelari specifiche (divieto di utilizzo di Internet, limitazioni di comunicazione, controllo tecnico dei dispositivi) e motivare come tali misure possano effettivamente neutralizzare il pericolo di reiterazione.

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