Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 96/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’annullamento 1.dell’atto ultimativo di diffida del Comune di Limana prot. n. 0002863/2021 notificato in data 17.03.2021 avente ad oggetto “opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica in località Praloran”, nella parte in cui è rivolto nei confronti della Regione del Veneto; 2.di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo, anche non noto alla ricorrente;

Giustizia amministrativa202100474

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atto ultimativo di diffida rivolto alla Regione Veneto e all’Agenzia del Demanio per la demolizione e il ripristino di opere realizzate sul demanio idrico in assenza di titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione Veneto ha impugnato la diffida comunale deducendo: violazione dell’art. 35 d.P.R. 380/2001, poiché la motivazione dell’atto riguardava principalmente l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica, mentre la diffida era stata adottata nell’ambito della disciplina edilizia sugli interventi abusivi realizzati su suoli pubblici; violazione dell’art. 35 d.P.R. 380/2001, perché la demolizione avrebbe dovuto essere imposta al responsabile dell’abuso e non alla Regione, che non era proprietaria dei beni demaniali ma soltanto ente gestore e non disponeva di poteri dominicali sui manufatti; violazione dell’art. 167 d.lgs. 42/2004 ed eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento, sostenendo che la rimessione in pristino per abuso paesaggistico avrebbe dovuto essere ordinata esclusivamente al responsabile materiale dell’abuso; ulteriore violazione dell’art. 167 d.lgs. 42/2004 e difetto di istruttoria, per non avere l’amministrazione considerato che alcuni manufatti sarebbero stati anteriori all’imposizione del vincolo paesaggistico e, quindi, non assoggettabili a un ordine di rimessione in pristino. La controversia si inseriva nel contesto di precedenti pronunce del Consiglio di Stato che avevano escluso la possibilità di imporre direttamente al privato concessionario la demolizione di manufatti insistenti su bene altrui e avevano ordinato al Comune di rinnovare l’azione amministrativa nei confronti dei soggetti interessati, differenziandone le posizioni.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha delimitato il thema decidendum alla sola legittimità della diffida impugnata dalla Regione Veneto, adottata dal Comune in attuazione delle indicazioni contenute nelle precedenti sentenze del Consiglio di Stato n. 580/2018 e n. 756/2020. Secondo il Collegio, tali pronunce avevano imposto al Comune di riesaminare la vicenda nei confronti dei diversi soggetti interessati, applicando, per gli interventi abusivi su suoli pubblici, gli artt. 27, comma 2, e 35 d.P.R. 380/2001 e considerando anche l’eventuale assenza dell’autorizzazione paesaggistica. Il Comune si è conformato a tali indicazioni, indirizzando la diffida alla Regione quale ente gestore del demanio idrico e all’Agenzia del Demanio quale soggetto preposto alla titolarità dell’area, senza reiterare nei confronti del privato concessionario la precedente diffida dichiarata nulla per violazione del giudicato. Ne consegue che le censure relative alla violazione dell’art. 35 d.P.R. 380/2001 sono state ritenute infondate. Il TAR ha inoltre rilevato che l’atto richiamava anche l’art. 167 d.lgs. 42/2004, ma ha dichiarato precluso l’esame delle ulteriori questioni concernenti l’eventuale autorizzabilità postuma di parte delle opere, in quanto estranee ai limitati confini del giudizio. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa

    La disposizione costituisce il parametro per l’azione comunale in presenza di opere eseguite senza titolo su aree sottoposte a tutela paesaggistica, consentendo il coinvolgimento delle amministrazioni competenti e l’eventuale intervento demolitorio.

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo

    La norma disciplina gli interventi abusivi realizzati su suoli pubblici e impone il coordinamento tra l’ordine rivolto al responsabile dell’abuso e la comunicazione all’ente proprietario o titolare dell’area; nel caso concreto il Comune ha applicato la disposizione secondo le indicazioni conformative del Consiglio di Stato.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    È stato richiamato dal Comune in relazione alla realizzazione delle opere prive di autorizzazione paesaggistica; il TAR non ha esaminato nel merito le questioni relative all’eventuale autorizzabilità postuma di parte delle opere.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell’ambito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione comunale rinnova l’azione repressiva in materia edilizia in attuazione delle indicazioni contenute in precedenti sentenze passate in giudicato, la legittimità del nuovo atto deve essere valutata considerando il thema decidendum e i limiti conformativi fissati da quelle pronunce.
  • Per gli interventi abusivi realizzati su suoli demaniali o appartenenti al patrimonio pubblico, l’art. 35 d.P.R. 380/2001 impone di distinguere la posizione del responsabile dell’abuso da quella dell’ente pubblico proprietario o gestore dell’area, secondo le rispettive attribuzioni e disponibilità giuridiche.
  • In presenza di opere eseguite senza titolo su aree sottoposte a tutela paesaggistica, l’amministrazione comunale può agire facendo riferimento anche all’art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001 e coinvolgendo le amministrazioni competenti per la demolizione e il ripristino.
  • In un giudizio avente a oggetto esclusivamente la legittimità di una diffida, non possono essere esaminate questioni ulteriori, come l’autorizzabilità postuma di parte delle opere, se non rientrano nell’oggetto concreto dell’impugnazione e nei limiti della cognizione del giudice.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.