Sentenza n. 5127/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione prima, -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso contro la nota ministeriale con cui era stato dichiarato nuovamente efficace e definitivo il collocamento in congedo illimitato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha dedotto un unico motivo di error in iudicando, sostenendo che la sentenza di primo grado avesse erroneamente qualificato la nota ministeriale del 10 ottobre 2018 come atto privo di autonoma lesività e meramente ricognitivo. Ha contestato la ritenuta inevitabilità e vincolatezza del collocamento in congedo, lamentando illogicità della motivazione, erronea valutazione dei fatti, difetto o erroneità dell'istruttoria, violazione della disciplina concorsuale e dell'art. 954 del codice dell'ordinamento militare, nonché dei principi costituzionali, compresa la presunzione di innocenza di cui all'art. 27 Cost. In particolare, ha invocato la sopravvenuta assoluzione nel procedimento penale, sostenendo che l'amministrazione avrebbe disposto l'esclusione dal concorso e il conseguente congedo sulla base del mero rinvio a giudizio e che di tale sopravvenienza si sarebbe dovuto tenere conto anche ai fini della legittimità della nota impugnata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Il Collegio ha distinto tra provvedimenti amministrativi, con i quali l'amministrazione esercita un potere pubblico incidendo unilateralmente sulle situazioni giuridiche, e atti meramente ricognitivi, che si limitano ad accertare effetti già derivanti direttamente dalla legge o da precedenti provvedimenti. La nota impugnata è stata qualificata come atto meramente ricognitivo e privo di autonoma lesività: essa si limitava a dare atto che, dopo la definizione sfavorevole del giudizio di appello e il rigetto dell'opposizione al decreto di perenzione, erano divenuti definitivi gli atti precedenti di esclusione dal concorso, decadenza dalla nomina e collocamento in congedo illimitato. Le misure cautelari che avevano temporaneamente sospeso tali effetti avevano natura strumentale e interinale e avevano perso efficacia con la sentenza di primo grado e con l'estinzione del giudizio di appello. Le censure relative alla sussistenza del requisito concorsuale e alla sopravvenuta assoluzione avrebbero dovuto essere rivolte contro gli atti originari o successivi che avevano disposto l'esclusione e il congedo, non contro la nota meramente ricognitiva. L'appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 3.000, oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 954, comma 2, d.lgs. 66/2010
La disposizione disciplinava, nel testo applicabile ratione temporis, l'ammissione con riserva alla rafferma biennale nelle more della conclusione del concorso per l'immissione in servizio permanente.
art. 27 Cost.
L'appellante ha invocato la presunzione di innocenza in relazione all'esclusione concorsuale fondata sulla pendenza del procedimento penale; il Consiglio di Stato ha ritenuto che la relativa censura non fosse utilmente proponibile contro la nota meramente ricognitiva impugnata.
art. 3 l. 241/1990
La violazione dell'obbligo di motivazione era stata dedotta nel ricorso originario, ma non è stata esaminata nel merito in relazione alla nota impugnata, qualificata come atto meramente ricognitivo e privo di autonoma lesività.
Massime di principio
- Un atto amministrativo è autonomamente impugnabile quando costituisce esercizio di un potere pubblico e produce una lesione propria e attuale; non è invece autonomamente lesivo l'atto che si limita a ricognire effetti già prodotti dalla legge o da precedenti provvedimenti, senza esprimere una nuova volontà amministrativa.
- Le contestazioni relative ai presupposti di un'esclusione concorsuale, della decadenza dalla nomina o del collocamento in congedo devono essere rivolte contro gli atti che hanno disposto tali misure, e non contro il successivo atto meramente ricognitivo che ne dichiari la definitiva efficacia.
- Le misure cautelari amministrative hanno natura strumentale e interinale: la sospensione dell'efficacia di un provvedimento non determina la sua definitiva rimozione e le misure perdono efficacia con la pronuncia che definisce il giudizio o con l'estinzione del processo cautelato.
- La sopravvenienza di fatti potenzialmente incidenti sulla legittimità dell'atto originario, come l'assoluzione in un procedimento penale, non può essere fatta valere contro un successivo atto meramente ricognitivo se non è quest'ultimo a produrre autonomamente la lesione.
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