Cassazione Penale, Sentenza n. 18907/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha confermato i decreti di sequestro probatorio su smartphone e supporti informatici (e copie forensi) relativi a presunte acquisizioni illecite di notizie/immagini attinenti alla vita privata (ipotesi di reato ex art. 615-bis c.p.), deducendo: 1) carenza di motivazione e violazione del principio di pertinenzialità/proporzionalità, anche alla luce di precedenti sequestri e di annullamenti intervenuti; 2) illegittimità della trattenuta e della copiatura integrale dei dati digitali oltre il tempo strettamente necessario per la selezione, violazione dell'art. 103 c.p.p. (protezione delle comunicazioni difensive) e mancanza del contraddittorio nella fase di acquisizione/selezione; 3) uso indebito di dati e acquisizioni originate da precedenti sequestri (anche relativi a terzi, in particolare Ravera) poi annullati, con conseguente possibile nullità a catena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha censurato il mancato rispetto dei principi di proporzionalità e pertinenza nell'adozione e modulazione dei sequestri di materiale digitale, nonché l'irregolarità della trattenuta prolungata della copia integrale dei dati senza tempestiva e organizzata selezione. Il provvedimento impugnato è stato annullato (con rinvio per nuovo esame al giudice di merito) e la Corte ha richiamato la necessità di osservare le regole sull'acquisizione e sulla restituzione dei dati non pertinenti, nonché la tutela delle comunicazioni difensive ex art. 103 c.p.p.
Norme richiamate
art. 615-bis c.p.
La norma incriminatrice contestata definisce l'oggetto della fattispecie (acquisizione indebità di notizie o immagini attinenti alla vita privata). La Corte rileva che i sequestri devono essere adeguatamente motivati rispetto al nesso tra i beni sequestrati e questa fattispecie.
art. 103 c.p.p.
La norma tutela le comunicazioni fra difensore e assistito; la Corte richiama che le operazioni di copia dei dati devono tener conto della protezione delle informazioni difensive e che la selezione deve evitare la conservazione indebità di materiali coperti da segreto difensivo.
art. 125 c.p.p.
Disposizione relativa ai provvedimenti di sequestro: la Corte richiama l'obbligo di adeguata motivazione circa la pertinenzialità e finalità del sequestro rispetto al reato contestato.
art. 253 c.p.p.
Norma che disciplina i requisiti del provvedimento di sequestro: la Corte evidenzia che l'ordinanza deve motivare la necessità del vincolo e la sua proporzionalità, specie se il materiale è di ampia portata.
art. 606 c.p.p.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ricorda che i ricorsi contro ordinanze di sequestro sono ammessi per violazione di legge e per vizi motivazionali tali da rendere il provvedimento incomprensibile o irragionevole.
art. 24 Cost.
Principio costituzionale della tutela della difesa: la Corte richiama che le garanzie del diritto di difesa impongono tutele specifiche nella gestione dei dati digitali e nelle acquisizioni che possono coinvolgere materiale riservato.
Massime di principio
- Il sequestro di dispositivi e la copia forense dei dati devono rispettare il principio di proporzionalità: bisogna motivare il nesso strumentale tra i beni e il reato e modulare la misura per ridurre al minimo l'ingerenza sui diritti.
- La copia integrale di dati digitali può essere acquisita, ma il pubblico ministero può trattenerla solo per il tempo strettamente necessario a selezionare le informazioni pertinenti e deve predisporre un'organizzazione efficiente per la selezione e la rapida restituzione delle parti non pertinenti.
- Se il materiale è già stato oggetto di precedenti sequestri o restituzioni, un nuovo provvedimento dovrà spiegare specificamente la necessità e l'ulteriorità dell'intervento rispetto a quanto già acquisito.
- Le acquisizioni che possono comprendere comunicazioni difensive devono rispettare l'art. 103 c.p.p.: occorre evitare l'annotazione e la conservazione di dati coperti dal segreto della difesa e garantire procedure di espunzione/filtraggio adeguate.
- L'utilizzo in fase investigativa di dati provenienti da provvedimenti poi annullati può inficiare gli atti successivi: l'eventuale nullità delle acquisizioni propedeutiche può determinare l'annullamento a catena dei provvedimenti che da esse dipendono.
- Il giudice del riesame deve valutare non solo l'esistenza di indizi, ma anche la proporzionalità temporale e materiale del sequestro e motivare compiutamente la persistenza della necessità del vincolo.
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