Cassazione Civile, Ordinanza n. 23752/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente proprietario)
La controversia
La lite nasce da una vendita all'asta di un complesso immobiliare agricolo. L'ente proprietario aveva messo in vendita un lotto; il ricorrente, che aveva in precedenza detenuto il compendio in forza di affitto agrario e vantava una prelazione convenzionale, aveva stipulato con una società partecipante all'asta una scrittura privata finalizzata, secondo la prospettazione accolta dai giudici di merito, a "monetizzare" il proprio diritto di prelazione e a consentire alla società di ottenere il bene con un solo rilancio, a danno del venditore. L'ente agiva chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da turbativa d'asta. Il tribunale condannava il ricorrente e la società al risarcimento e rigettava la domanda di manleva proposta dal ricorrente contro il proprio avvocato, chiamato poi in garanzia con la sua assicurazione. La corte d'appello confermava la responsabilità del ricorrente, escludeva quella del difensore e riteneva corretta la liquidazione equitativa del danno. Con il ricorso per cassazione il ricorrente denunciava: 1) violazione degli artt. 1176, 1710 e 2697 c.c. per avere la corte escluso la responsabilità professionale dell'avvocato Piccardi; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e vizio motivazionale per avere la corte escluso l'omessa informativa professionale sulla base dello stato soggettivo del cliente, invece di valutare il dovere informativo del legale; 3) violazione dell'art. 115 e dell'art. 91 c.p.c. in relazione alla regolazione delle spese della fase cautelare, sostenendo che la corte avrebbe dovuto porle a carico dell'ente che aveva chiesto il sequestro conservativo, respinto per difetto di periculum.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo perché non chiarivano in modo specifico l'oggetto della censura, tendevano a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito e non illustravano adeguatamente le asserite violazioni di legge; ha ritenuto il terzo motivo in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato, osservando che la regolazione delle spese della fase cautelare era corretta alla luce dell'esito complessivo del giudizio e del potere discrezionale di compensazione esercitato dal giudice di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente, oltre alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, anche al pagamento di una somma equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo, ritenendo le doglianze complessivamente inammissibili o manifestamente infondate. È stata altresì disposta, se dovuto, la debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1176, comma 2, c.c.
richiamato dal ricorrente come parametro della diligenza professionale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per mancata adeguata critica della motivazione di merito
art. 1710 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di mandato/professione, senza che la Corte ravvisasse una critica idonea a censurare la decisione di merito
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente, ma il motivo è stato reputato generico e non idoneo a spiegare l'asserito errore sul riparto dell'onere probatorio
art. 115 c.p.c.
invocato nei motivi di ricorso, ma la Corte ha rilevato che la censura tendeva in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito
art. 91 c.p.c.
la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione delle spese in base all'esito complessivo del giudizio, pur in presenza di un errore materiale sulla fase cautelare poi corretto in appello
art. 366, nn. 3 e 4, c.p.c.
utilizzato per dichiarare inammissibile il primo motivo per insufficiente esposizione dei fatti e dei motivi di ricorso
art. 360 n. 5 c.p.c.
richiamato in modo non pertinente dal ricorrente nella formulazione previgente; la Corte ha evidenziato l'erroneità del richiamo
art. 1226 c.c.
richiamato dai giudici di merito per la liquidazione equitativa del danno, ritenuta ammissibile perché il danno era provato ma di difficile quantificazione precisa
art. 96, comma 3, c.p.c.
applicato per sanzionare l'abuso del mezzo di impugnazione con una condanna equitativa aggiuntiva in favore delle parti controricorrenti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso
art. 6 CEDU
evocato nel ragionamento sull'esigenza di bilanciare accesso alla tutela e strumenti dissuasivi contro impugnazioni pretestuose
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione l'oggetto della censura, la statuizione impugnata e le ragioni dell'asserito errore di diritto; una doglianza generica o confusamente mista di fatto e diritto è inammissibile.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una lettura alternativa dei fatti accertati dal giudice di merito, salvo i limiti del vizio denunciabile nei modi di legge.
- La censura relativa alla responsabilità professionale del difensore deve essere coerente con il titolo della pretesa dedotta e con l'effettivo contenuto della domanda; se non chiarisce se si contesti la responsabilità verso il cliente o verso il terzo danneggiato, difetta di specificità.
- La liquidazione equitativa del danno è legittima quando l'esistenza del pregiudizio sia provata ma risulti impossibile o particolarmente difficile dimostrarne il preciso ammontare.
- La regolazione delle spese va effettuata con riferimento all'esito complessivo del giudizio; l'esito favorevole di una fase o di un subprocedimento non impedisce che le spese siano poste a carico della parte integralmente soccombente, salva la discrezionalità del giudice nella compensazione.
- La proposizione di impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili può integrare abuso del processo e giustificare la condanna equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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