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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27068/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per la gestione di servizi di organizzazione di soggiorni/viaggi estivi destinati ai figli degli iscritti all'ente previdenziale per le stagioni 2009 e 2010. L'impresa affidataria, in proprio e quale mandataria del RTI, domandava l'accertamento del diritto alla revisione prezzi ex art. 115 d.lgs. n. 163/2006 e la condanna dell'ente al pagamento della differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente corrisposto, sostenendo che l'amministrazione avesse illegittimamente riconosciuto solo un incremento dell'1% invece dell'ulteriore 0,6% richiesto. Con motivi aggiunti aveva anche impugnato la nota con cui l'ente chiedeva la restituzione di quanto pagato a titolo di revisione prezzi per la stagione 2010, chiedendo il risarcimento dei danni per condotta abusiva e contraria a buona fede e correttezza. In appello la corte territoriale ha escluso la revisione prezzi sia perché l'art. 115 non si applica ai servizi dell'allegato II B del codice dei contratti pubblici, sia perché i rapporti contrattuali non avevano natura periodica o continuativa; ha inoltre escluso la fondatezza della domanda risarcitoria. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato: omessa pronuncia sul quantum e violazione dei principi di buona fede, correttezza, legittimo affidamento e divieto di venire contra factum proprium; violazione dell'art. 115 d.lgs. n. 163/2006 e degli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo la natura imperativa e generale della revisione prezzi per tutti gli appalti; violazione degli artt. 20, 27 e 115 d.lgs. n. 163/2006, contestando l'inapplicabilità della revisione agli appalti di servizi dell'allegato II B e la qualificazione del servizio come non continuativo. La Cassazione ha respinto tutti i motivi, ritenendo corretta l'esclusione della revisione prezzi e insindacabile in sede di legittimità la valutazione di fatto sulla natura del servizio; ha inoltre considerato non specificamente censurata la ratio autonoma posta a base del rigetto della pretesa risarcitoria.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi era omessa pronuncia: il rigetto dell'an della pretesa implicava anche il rigetto del quantum. Ha inoltre affermato che le ulteriori censure non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la corte d'appello aveva escluso il risarcimento per mancanza di specifiche doglianze avverso quella parte della decisione. Quanto ai motivi sulla revisione prezzi, la Cassazione ha rilevato che i servizi oggetto della gara rientravano tra quelli dell'allegato II B del d.lgs. n. 163/2006, esclusi dall'ambito di applicazione del codice, e che quindi l'art. 115 non era applicabile; ha inoltre osservato che la valutazione della corte d'appello sulla non periodicità/non continuità del servizio era una valutazione di merito non rivedibile in cassazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 d.lgs. n. 163/2006

    "tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo"

    La revisione prezzi opera solo per i contratti rientranti nel suo ambito applicativo; non si applica ai servizi dell'allegato II B esclusi dall'ambito del codice, né quando il contratto non sia qualificabile come ad esecuzione periodica o continuativa.

  • art. 20 d.lgs. n. 163/2006

    "l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 ... dall'articolo 65 ... dall'articolo 225"

    Gli appalti di servizi elencati nell'allegato II B sono esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice e soggetti solo alle norme espressamente richiamate.

  • art. 27 d.lgs. n. 163/2006

    "l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità"

    La disposizione regola i contratti esclusi dal codice, ma non estende a tali contratti la disciplina della revisione prezzi dell'art. 115.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per lamentare omessa pronuncia, ma la Corte esclude il vizio perché il rigetto dell'an implica quello del quantum.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come base formale dei motivi di ricorso per cassazione, che però vengono respinti perché non colgono la ratio decidendi o investono accertamenti di fatto.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione di buona fede e correttezza, ma la Corte non ravvisa nel caso una violazione idonea a sovvertire l'esito della lite.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione di buona fede e correttezza, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 2 Cost.

    Invocato dal ricorrente in connessione ai principi di solidarietà, affidamento e correttezza, senza esito favorevole.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla disciplina della revisione prezzi, ma non ritenuto leso dalla decisione.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, ma la censura viene respinta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito, rigettando la domanda sull'an, renda implicitamente incompatibile anche il riconoscimento del quantum richiesto.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurarle tutte in modo specifico; l'omessa impugnazione di una ratio autonoma rende inammissibili o comunque prive di interesse le censure sulle altre.
  • La revisione prezzi prevista dall'art. 115 del codice dei contratti pubblici opera solo entro il suo specifico ambito applicativo: non si estende automaticamente ai servizi esclusi in tutto o in parte dal codice, come quelli dell'allegato II B.
  • La qualificazione di un contratto come ad esecuzione periodica o continuativa è un accertamento che dipende dagli elementi di fatto e dalla comune volontà delle parti, ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla motivazione e sulla corretta applicazione dei canoni ermeneutici.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze di fatto o una diversa interpretazione del contenuto contrattuale, poiché tale operazione appartiene al giudice di merito.
  • La domanda di risarcimento fondata su asserita condotta abusiva della controparte richiede una specifica censura della ratio con cui il giudice di merito ha escluso il nesso tra quella condotta e il preteso danno.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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