Sentenza n. 8/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento ove occorrer possa: - dei provvedimenti del Direttore della divisione previdenza militare e della leva MD - E23858 prot. 0013295 in data 25/09/2014 e MD - E0012451 in data 08/09/2014; - dei provvedimenti del Direttore della divisione documentazione esercito Rif. n. M DE23858/0012831 in data 16/09/2014, Rif. n. M DE23858/0012126 in data 29/08/2014; aventi ad oggetto la declaratoria del diniego al riconoscimento dei benefici combattentistici al personale militare in servizio per conto dell'O.N.U. in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n.1746; nonché per l'annullamento di tutti gli atti e provvedimenti preparatori, presupposti, inerenti, conseguenti e/o comunque connessi, con i quali è stato negato il riconoscimento dei suddetti benefici; nonché per l'accertamento del diritto ai benefici combattentistici di cui all'articolo unico della legge n.1746/1962, in relazione all'art.3 della legge n.390/1950 ed all'art.18 del D.P.R. n.1092/1973.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità dei dinieghi né il merito della pretesa ai benefici combattentistici. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità del caso e della complessità in fatto della controversia.
Atto impugnato: provvedimenti del Ministero della Difesa recanti il diniego del riconoscimento dei benefici combattentistici previsti per il personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti del Ministero della Difesa con i quali era stato negato il riconoscimento dei benefici combattentistici previsti dall'articolo unico della legge n. 1746/1962, in relazione all'art. 3 della legge n. 390/1950 e all'art. 18 del d.P.R. n. 1092/1973. È stato inoltre chiesto l'annullamento degli atti preparatori, presupposti, connessi e conseguenti, nonché l'accertamento del diritto ai benefici. Nel corso del giudizio, con nota del 14 novembre 2025, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
La disposizione è richiamata nel provvedimento in relazione alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa.
articolo unico legge n. 1746/1962
Norma sostanziale invocata dai ricorrenti quale fonte dei benefici combattentistici per il servizio prestato per conto dell'ONU in zone di intervento; il giudice non ne esamina l'applicazione per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 3 legge n. 390/1950
Norma richiamata dai ricorrenti in collegamento con la legge n. 1746/1962; la relativa portata non è esaminata nel merito.
art. 18 d.P.R. n. 1092/1973
Norma richiamata dai ricorrenti quale ulteriore fondamento della pretesa; il giudice non procede al suo esame sostanziale.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e tale sopravvenuta carenza di interesse risulta riferibile alla domanda proposta, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame dei motivi di merito.
- In caso di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere integralmente compensate quando ricorrano peculiarità del caso concreto e complessità fattuali della controversia.
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