Sentenza n. 950/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 5038 del 06.02.2025 nonché della richiesta di integrazione ex art. 10 bis l. 241/90 del 11.12.2024; - a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Spagna rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Spagna ai fini dell'abilitazione all'insegnamento su una classe di concorso, unitamente alla richiesta di integrazione procedimentale ex art. 10-bis l. 241/1990
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito che aveva concluso negativamente il procedimento relativo al riconoscimento, ai fini dell'insegnamento nella scuola pubblica italiana, della formazione professionale conseguita in Spagna per una classe di concorso. È stata altresì impugnata la richiesta di integrazione adottata nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, nonché ogni atto presupposto, conseguente o connesso. Dal testo della sentenza non emergono ulteriori motivi di ricorso specificamente articolati.
La decisione
Il TAR, preso atto del deposito dell'Amministrazione del 13 novembre 2025 e del successivo deposito della ricorrente del 12 dicembre 2025, nonché delle memorie in atti, ha rilevato che entrambe le parti chiedevano la declaratoria della cessata materia del contendere. Conseguentemente ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito la legittimità del diniego ministeriale o della richiesta di integrazione. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della non univocità della giurisprudenza sul riconoscimento dei titoli di studio esteri ai fini dell'insegnamento nella scuola pubblica italiana.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La norma è richiamata quale base della richiesta di integrazione adottata dall'Amministrazione nel procedimento; la sentenza non ne esamina la legittimità.
Massime di principio
- Quando entrambe le parti chiedono che sia dichiarata la cessata materia del contendere e dagli atti processuali emerge il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice amministrativo definisce il giudizio con tale declaratoria senza esaminare nel merito la legittimità dell'atto impugnato.
- La non univocità della giurisprudenza su una determinata questione può giustificare la compensazione delle spese di lite, anche in presenza della cessata materia del contendere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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