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Sentenza

Sentenza n. 276/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 220/2024 emessa dal Tribunale di Ferrara il 19.10.2024.

Giustizia amministrativa202501400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 220/2024 del Tribunale di Ferrara, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza civile n. 220/2024 del Tribunale di Ferrara, divenuta definitiva, deducendo la perdurante inerzia del Ministero nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione. Ha inoltre richiesto il pagamento degli interessi legali sulle somme dovute, domanda non espressamente contemplata nel dispositivo della sentenza ottemperanda.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso quanto alla mancata esecuzione del giudicato e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza civile entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Ha invece respinto la domanda relativa agli interessi legali, rilevando che il giudice amministrativo dell'ottemperanza, quando il titolo da eseguire è una sentenza del giudice ordinario, è vincolato al comando contenuto nel titolo e non può integrarlo né interpretarlo estensivamente, poiché non dispone di giurisdizione sul rapporto sostanziale oggetto del giudicato. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o un funzionario delegato, da attivare su istanza di parte entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; è stato richiamato quale base processuale dell'azione proposta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve limitarsi a dare esecuzione al comando contenuto nel titolo e non può integrarlo o precisarlo su aspetti non espressamente decisi.
  • Il giudice amministrativo dell'ottemperanza non può riconoscere interessi legali o altri accessori non previsti dalla sentenza civile da eseguire, poiché ciò implicherebbe un'integrazione del giudicato e una cognizione sul rapporto sostanziale estranea alla sua giurisdizione.
  • La perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una sentenza definitiva giustifica l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine assegnato e la contestuale nomina di un commissario ad acta per l'eventuale successiva inadempienza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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