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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44711/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) sollevando cinque motivi principali: 1) violazione degli artt. 648 c.p. e 256, comma 1, lett. b) d.lgs. 3/4/2006 n.152 e vizio di motivazione, con rilievo di una presunta antinomia tra la qualità di "res derelictae" dei rifiuti e la fattispecie di acquisto/possesso punita dall'art. 648 c.p.; sostiene che il rottame fosse rinvenuto fra rifiuti e quindi non possa configurarsi ricettazione; 2) errata qualificazione del fatto come ricettazione e non come ipotesi ai sensi dell'art. 712 c.p.; 3) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (sospensione condizionale/irrisorio valore) trattandosi di veicolo inservibile e di scarso valore; 4) mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p., nonostante il riconoscimento della forma attenuata di cui all'art. 648, quarto comma; 5) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, per l'atteggiamento dell'imputato prima e dopo il fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero nella sostanza ripetizione di doglianze già valutate e rigettate in sede d'appello e che il ricorso non si confronti adeguatamente con la motivazione della Corte distrettuale. La sentenza di merito era congrua nel ritenere sussistente l'elemento soggettivo (anche in forma di dolo eventuale) alla luce delle circostanze del rinvenimento del bene e dei precedenti specifici dell'imputato. È stata inoltre confermata l'esclusione della particolare tenuità del fatto in considerazione del danno alla persona offesa e della abitualità del comportamento; la Corte ha precisato che la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere cumulata con la forma attenuata del reato se il danno è stato già valutato nel giudizio sulla particolare tenuità (evitando così un doppio beneficio). Le attenuanti generiche sono state escluse per mancanza di elementi positivamente valutabili e la giustificazione addotta dalla difesa è stata ritenuta apologetica. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione: la corte ha confermato che la condotta contestata rientra in tale fattispecie e che l'elemento soggettivo può sussistere anche in forma di dolo eventuale quando le circostanze del rinvenimento rendono implausibile l'ignoranza della provenienza illecita.

  • art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Normativa sui rifiuti; invocata dal ricorrente per sostenere la natura di "res derelictae" del bene trovato fra rifiuti. La Corte ha ritenuto però che la sola collocazione fra rifiuti non escluda di per sé la responsabilità per ricettazione se sussistono indizi contrari.

  • art. 712 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come possibile diversa qualificazione del fatto; la Corte ha invece ritenuto corretta la qualificazione come ricettazione sulla base degli elementi probatori e della motivazione d'appello.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma relativa alla sospensione condizionale o a misure alternative/criteri di determinazione della pena per fatti di modesta gravità: la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile nel caso concreto, non essendovi elementi tali da giustificare l'attenuazione invocata (valore dubbio/insufficiente).

  • art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.

    Circostanza prevista dal codice penale (richiesta dal ricorrente): la Corte ha ritenuto non applicabile tale diminuente in assenza di elementi concreti e distinti rispetto a quanto già valutato nella forma attenuata del reato.

  • art. 648, quarto comma, cod. pen.

    Forma attenuata della ricettazione: la Corte ha riconosciuto la relazione tra questa attenuazione e la valutazione delle circostanze attenuanti, sottolineando che non possono essere conteggiati due benefici sulla stessa valutazione del danno.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. U, n. 12433/2009; Sez. 5, n. 13213/2024; Sez. 2, n. 25439/2017; Sez. 2, n. 51255/2023; altre pronunce)

    La Corte ha richiamato precedenti che confermano la possibilità di ritenere l'elemento soggettivo anche in forma di dolo eventuale in presenza di circostanze compatibili con la consapevolezza della provenienza illecita; e principi secondo cui la particolare tenuità e la circostanza del danno patrimoniale di speciale tenuità non possono essere utilizzate duplicemente.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per riformulare divergenti ricostruzioni fattuali: i fatti e la valutazione probatoria svolti dalla corte d'appello sono sindacabili limitatamente a errori di diritto; riproporre la medesima critica fattuale già valutata in appello conduce all'inammissibilità.
  • La qualificazione della condotta come ricettazione può essere giustificata anche dal dolo eventuale quando il contesto del rinvenimento del bene rende implausibile l'ignoranza della sua provenienza illecita (es. rinvenimento in circostanze sospette, elementi di collegamento, precedenti specifici).
  • La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere cumulata con la forma attenuata del reato se il danno è già stato preso in considerazione nella valutazione della tenuità: evitare il doppio vantaggio è principio consolidato.
  • La mera affermazione di buona fede o di giustificazione del possesso, senza elementi probatori positivi e verificabili, difficilmente convince il giudice e non porta automaticamente al riconoscimento di attenuanti generiche.
  • Per ottenere misure come l'applicazione dell'art. 131-bis o il riconoscimento di attenuanti occorrono elementi specifici e documentali sul valore economico del bene, sulla sproporzione del danno o su circostanze personali positive; la semplice descrizione teorica dell'inservibilità non è sufficiente.

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