Cassazione Penale, Ordinanza n. 02312/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non assenti profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il soggetto interessato ha impugnato l'ordinanza del tribunale che aveva respinto la sua richiesta di ricovero presso una R.E.M.S., misura di sicurezza già disposta nei suoi confronti con sentenza del 14 dicembre 2022. La richiesta era stata rigettata perché l'interessato si trovava ancora in espiazione della pena dell'ergastolo inflittagli per altra causa. Con il ricorso si contestava, in sostanza, la mancata immediata esecuzione della misura di sicurezza. La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che la misura di sicurezza può essere eseguita solo quando sia cessato lo stato detentivo del condannato e sempre che permanga la pericolosità sociale; pertanto, la richiesta di esecuzione immediata era priva di fondamento giuridico.
Norme richiamate
art. 211 c.p.
La misura di sicurezza non può essere eseguita immediatamente se la persona è ancora detenuta per l'espiazione di altra pena; l'esecuzione presuppone la cessazione dello stato detentivo e il permanere della pericolosità sociale.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, ove non sia esclusa la colpa nella proposizione del ricorso.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non siano assenti profili di colpa nella presentazione del ricorso.
Massime di principio
- La misura di sicurezza del ricovero in struttura adeguata non può essere eseguita immediatamente quando il destinatario sia ancora sottoposto all'espiazione di altra pena detentiva; l'esecuzione resta differita alla cessazione della detenzione.
- La richiesta di anticipare l'esecuzione di una misura di sicurezza, in presenza di un chiaro divieto normativo, è manifestamente infondata e conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- La condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue all'inammissibilità del ricorso, salvo che manchino profili di colpa nella sua proposizione.
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