Sentenza n. 3571/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter, 26 maggio 2025, n. 10060, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l’impugnazione del rigetto GSE di un progetto standardizzato per l’accesso ai certificati bianchi
Esito
Favorevole al resistente (autorità concedente incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante contestava il rigetto del progetto standardizzato relativo alla sostituzione con tecnologia LED dei sistemi di illuminazione stradale del Comune di Fasano. Il GSE aveva ritenuto che il progetto non rispettasse l’art. 9, comma 1, lettera b), del d.m. 11 gennaio 2017, poiché tutti gli impianti risultavano già dotati di misuratori di energia elettrica, e aveva inoltre rilevato la mancata produzione di un documento d’identità valido del soggetto titolare. L’appellante sosteneva che la mera presenza di misuratori non escludesse il metodo standardizzato, dovendosi verificare piuttosto la convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi. Deduceva inoltre che il d.m. 10 maggio 2018 fosse illegittimo per non aver previsto una disciplina di salvaguardia che consentisse, nel periodo indicato come vuoto normativo, la presentazione di progetti a consuntivo per interventi LED. Contestava, infine, la mancata richiesta del documento d’identità durante il procedimento e la violazione del soccorso istruttorio. Il TAR aveva respinto la censura principale, dichiarato inammissibile quella sulla conversione in progetto a consuntivo e ritenuto non esaminabili le doglianze relative al documento d’identità perché il provvedimento era sorretto da una motivazione autonoma e sufficiente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha rilevato che il d.m. 11 gennaio 2017 distingue il metodo a consuntivo, fondato sulla misurazione puntuale dei consumi ex ante ed ex post, dal metodo standardizzato, basato sulla misurazione di un campione rappresentativo e sull’estensione statistica dei risultati. Il metodo standardizzato è ammissibile solo quando ricorrano congiuntamente la ripetitività degli interventi in contesti assimilabili e la non convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati rispetto al valore dei certificati bianchi ottenibili. Poiché nel caso concreto tutti gli impianti disponevano già di misuratori idonei a rilevare i consumi ante e post intervento, non occorreva procedere a nuove installazioni e mancava quindi il presupposto della non convenienza economica dell’investimento: il progetto non poteva essere ammesso con metodo standardizzato. L’eventuale presenza parziale o il malfunzionamento dei misuratori avrebbe richiesto al proponente la prova della non economicità degli interventi di integrazione o sostituzione, prova non fornita nel caso concreto. Il dedotto vuoto normativo non rendeva ammissibile un progetto privo dei requisiti previsti dalla disciplina vigente. La censura sulla conversione in progetto a consuntivo è stata ritenuta comunque priva di interesse, poiché un progetto a consuntivo non era mai stato formalmente presentato; inoltre, la conversione era stata menzionata dal GSE come considerazione ulteriore e non come autonoma causa di rigetto. Il GSE aveva correttamente escluso anche la qualificazione sostanziale della domanda come progetto a consuntivo, poiché la domanda era stata presentata dopo l’avvio della realizzazione dell’intervento. Le doglianze relative al documento d’identità non sono state esaminate per carenza d’interesse, essendo già sufficiente a sorreggere il rigetto la legittimità della prima motivazione. Spese del grado compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera b), d.m. 11 gennaio 2017
«metodo standardizzato [...] che consente di quantificare il risparmio addizionale [...] per cui sia dimostrata la ripetitività dell’intervento in contesti simili e la non convenienza economica del costo relativo all’installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi»
Il metodo standardizzato richiede la contemporanea ricorrenza della ripetitività degli interventi e della non convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati; quando i sistemi di misurazione sono già presenti, tale presupposto non sussiste.
art. 7, comma 5, d.m. 11 gennaio 2017
I certificati bianchi sono emessi in misura corrispondente ai risparmi energetici verificati e certificati dal GSE, giustificando la preferenza regolatoria per la misurazione puntuale.
Allegato 1, capitolo 1, d.m. 11 gennaio 2017
Disciplina il metodo a consuntivo, basato sulla misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche nella situazione ante e post intervento.
Allegato 1, capitolo 2, d.m. 11 gennaio 2017
Disciplina il metodo standardizzato, basato sulla misurazione di un campione rappresentativo e sull’estensione dei risultati all’intero progetto.
art. 2, comma 1, lettera o), d.m. 11 gennaio 2017
Limita l’accesso al meccanismo incentivante ai progetti la cui realizzazione sia iniziata dopo la presentazione dell’istanza di accesso.
d.m. 10 maggio 2018
La scelta del regime temporale e delle condizioni di accesso ai progetti a consuntivo rientra nella discrezionalità del regolatore e, nel caso esaminato, non è stata ritenuta irragionevole.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
I principi di collaborazione e buona fede non consentono di qualificare come progetto a consuntivo una domanda presentata fuori dai relativi limiti temporali.
art. 34 c.p.a.
Richiamato in relazione alla domanda di condanna dell’amministrazione all’adozione delle misure conseguenti all’eventuale annullamento.
art. 2058 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla richiesta di risarcimento in forma specifica.
Massime di principio
- Nel sistema dei certificati bianchi, il metodo standardizzato è utilizzabile solo se il progetto presenta interventi ripetitivi in contesti assimilabili e l’installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi non è economicamente conveniente rispetto al valore degli incentivi ottenibili.
- La presenza di sistemi di misurazione già idonei a rilevare i consumi nella situazione ante e post intervento esclude, in linea di principio, il presupposto della non convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati e impedisce l’accesso al metodo standardizzato.
- Quando i misuratori siano presenti solo parzialmente o risultino parzialmente non funzionanti, il proponente deve dimostrare la non economicità dell’intervento di integrazione o sostituzione della rete di misurazione rispetto all’incentivo conseguibile.
- I metodi di valutazione a consuntivo e standardizzato non sono fungibili: il secondo opera come metodologia eccezionale o sostitutiva della misurazione puntuale quando questa non sia economicamente praticabile, mentre la misurazione puntuale costituisce il metodo prioritario perché assicura una verifica più esatta dei risparmi energetici.
- La deduzione di un vuoto normativo non rende ammissibile un progetto che non possieda comunque i requisiti sostanziali e temporali previsti dalla disciplina vigente per il metodo di accesso prescelto.
- In presenza di una motivazione plurima, autonoma e sufficiente a sorreggere il provvedimento, le censure contro le ulteriori motivazioni diventano improcedibili o inammissibili per carenza di interesse.
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