Cassazione Penale, Sentenza n. 21922/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per nullità del provvedimento per eccessiva compressione del tempo concesso alla difesa: il provvedimento del Questore era stato notificato il 09/11/2021 alle 16:47, la nomina del difensore di fiducia è stata formalizzata il 10/11/2021 alle 13:35 e, secondo il ricorrente, la convalida sarebbe intervenuta il 12/11/2021 alle 12:27, sicché non sarebbe stato rispettato un tempo utile per l'attività difensiva (memorie, accesso agli atti, ecc.)
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha affermato che il termine di 48 ore previsto dall'art. 6 L. n. 401/1989 decorre dalla notifica del provvedimento all'interessato e non dalla formalizzazione della nomina del difensore; il momento rilevante della convalida è il deposito in cancelleria (non la data di mera stesura). Nel caso concreto il provvedimento era stato notificato il 09/11/2021 alle 16:47 e la convalida è risultata depositata il 13/11/2021 alle 11:50, quindi il termine di 48 ore è stato rispettato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 6 L. n. 401/1989
La convalida del provvedimento impositivo ai sensi dell'art. 6 deve avvenire dopo il decorso di 48 ore dalla notifica all'interessato; l'inosservanza di tale termine è causa di nullità per lesione del diritto di difesa.
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020 (Pedretti)
Conferma il principio secondo cui la convalida non può intervenire prima delle 48 ore dalla notifica perché l'inosservanza impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016 (Sangrelli)
Il momento di emissione del provvedimento giudiziale è il deposito presso la cancelleria; la data di mera stesura non ha rilevanza intersoggettiva.
Principio operativo richiamato dal P.G. (accesso agli atti)
Il destinatario può accedere agli atti anche presso la Segreteria del P.M. prima della richiesta di convalida, rendendo possibile l'esercizio di attività difensive anche prima della formale nomina del difensore di fiducia.
Massime di principio
- Il termine di 48 ore per la convalida del provvedimento del Questore decorre dalla notifica all'interessato e non dalla formalizzazione della nomina del difensore.
- Il momento rilevante ai fini della convalida è il deposito del provvedimento in cancelleria (deposito), non la data apposta nel testo della pronuncia o la sua redazione materiale.
- La scelta del destinatario di nominare un difensore in un momento successivo alla notifica non abbrevia il termine di 48 ore: la discrezionalità temporale nella nomina non può essere usata per invalidare la convalida se questa avviene oltre le 48 ore dalla notifica.
- Se la convalida viene effettuata prima delle 48 ore dalla notifica, la misura è viziata per violazione del diritto di difesa e può essere annullata.
- È possibile per il destinatario accedere agli atti presso gli uffici giudiziari o la Segreteria del P.M. prima della convalida, consentendo al difensore di svolgere attività istruttorie anche se nominato poco prima della scadenza del termine.
- In impugnazioni in Cassazione fondate su motivi temporali, i punti decisivi sono la data/ora di notifica e la data/ora di deposito in cancelleria; occorre comprovare che la convalida sia intervenuta materialmente entro le 48 ore per ottenere l'annullamento.
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