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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 844/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della condanna per più violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 riferite a una cessione di hashish del 9/01/2013 (capo G) e a cessioni continuate negli anni 2012-2013 (capo H). Il ricorrente contestava la carenza probatoria: dichiarazioni testimoniali generiche dei presunti cessionari, mancata prova dell'effettiva cessione (distinzione tra offerta e acquisto), assenza di accertamento dell'efficacia drogante della sostanza, vaghezza temporale delle dichiarazioni, insufficiente prova del mandato collettivo per acquisti di gruppo; inoltre censurava la mancata motivazione circa il rigetto dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità) e la mancata concessione del beneficio della non menzione nel casellario. In memoria ha poi chiesto in subordine la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati risultano estinti per prescrizione, avendo valutato le date dei fatti (9/01/2013 per il capo G; anni 2012-2013 per il capo H) e la natura del reato (art. 73, c.5, d.P.R. 309/1990) in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen. La Corte ha osservato che la non manifesta infondatezza dei motivi e l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di esclusione della punibilità ex art. 131-bis hanno reso ammissibile l'impugnazione dinanzi alla Cassazione, con conseguente rilevanza dell'evento estintivo; tuttavia, una volta dichiarata l'estinzione per prescrizione, la Corte di cassazione non ha proceduto ad un esame volto ad accertare vizi della motivazione della decisione impugnata oltre i limiti consentiti. Sentenza emessa l'11/01/2022: annullamento senza rinvio per estinzione dei reati per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma che punisce il traffico e la cessione di sostanze stupefacenti; la corte ha considerato la qualificazione dei fatti alla stregua di questa disposizione ma ha ritenuto irrilevante il merito per l'intervenuta prescrizione.

  • art. 157 cod. pen.

    Rilevante per il calcolo del termine di prescrizione; la Corte ha applicato le regole sui termini prescrizionali per valutare l'estinzione dei reati commessi nel 2012-2013.

  • art. 161 cod. pen.

    Norma integrativa sul computo della prescrizione; utilizzata congiuntamente all'art. 157 per accertare la scadenza del termine prescrizionale.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Istituto della particolare tenuità del fatto; la Corte ha rilevato l'omessa motivazione del giudice di merito sulla richiesta formulata, circostanza che ha inciso sulla legittimazione all'impugnazione dinanzi alla Cassazione, pur non impedendo la declaratoria di estinzione per prescrizione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato nel principio che, se emerge una causa di proscioglimento più favorevole come la prescrizione, la Corte di cassazione è vincolata ai limiti del controllo del provvedimento impugnato; la decisione evidenzia che, in presenza di estinzione per prescrizione, la Cassazione non può estendere lo scrutinio motivazionale oltre quanto dedotto nel ricorso e riscontrabile nel provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Se il termine di prescrizione è maturato per i fatti e l'imputazione, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato: in tali casi il processo penale si conclude favorevolmente per l'imputato anche se permangono censure sulla motivazione dei giudici di merito.
  • La mancata o insufficiente motivazione del giudice di merito su richieste rilevanti (es. applicazione dell'art. 131-bis) può rendere ammissibile l'impugnazione in Cassazione per non manifesta infondatezza del motivo, ma non impedisce che l'intervenuta prescrizione determini l'estinzione del reato.
  • Le impugnazioni fondate su dichiarazioni testimoniali generiche (mancanza di prova dell'effettiva cessione vs. mera offerta, vaghezza temporale, assenza di accertamento della natura della sostanza) sono argomenti validi per il ricorso, ma l'efficacia pratico-processuale dipende anche dall'eventuale decorso dei termini prescrizionali.
  • Quando si chiede l'applicazione di benefici (art. 131-bis, non menzione), è importante sollecitare una motivazione esplicita del giudice di merito; l'omissione lascia aperta la censura in sede di legittimità.
  • La declaratoria di estinzione per prescrizione limita l'esame della Cassazione: essa non può procedere a un controllo esteso sulla motivazione della sentenza impugnata oltre i vizi espressamente dedotti e riscontrabili nel provvedimento impugnato.

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