Cassazione Civile, Ordinanza n. 28286/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta dalla curatela fallimentare per far dichiarare inefficace, ai sensi degli artt. 66 e 67 l. fall., la vendita da parte di un imprenditore poi fallito della quota del 50% di un opificio industriale con cella frigorifera e locali accessori. In primo grado il tribunale aveva rigettato la domanda revocatoria, ritenendo non provati i presupposti dell'eventus damni e, per l'art. 67 l. fall., l'atto fuori dal termine annuale. La corte d'appello ha invece accolto parzialmente l'impugnazione della curatela, dichiarando inefficace l'atto a titolo di revocatoria ordinaria ex art. 66 l. fall. limitatamente alla quota trasferita. La società acquirente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 66 l. fall. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe applicato in modo improprio i presupposti dell'azione revocatoria, omettendo di verificare concretamente la situazione patrimoniale del debitore al momento dell'atto e il reale pregiudizio arrecato ai creditori; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 66 l. fall., 2901, 2542, 2697 e 2729 c.c., censurando la valutazione presuntiva della scientia damni dell'acquirente, la qualificazione della rappresentanza della cooperativa, alcuni dati di prezzo e valore del bene, nonché l'uso degli indizi a fondamento dell'accertamento presuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha chiarito che l'azione del curatore ex art. 66 l. fall. è un'azione revocatoria ordinaria retta dai presupposti sostanziali dell'art. 2901 c.c., ma che, quando è esercitata dal fallimento, l'onere di provare l'eventus damni grava sul curatore e comprende la dimostrazione della consistenza del credito, della anteriorità delle ragioni creditorie rispetto all'atto e della modificazione qualitativa o quantitativa del patrimonio del debitore, tale da rendere più difficile il soddisfacimento dei creditori. Ha poi rilevato che la corte d'appello aveva effettivamente svolto tale verifica, valorizzando l'elevata esposizione debitoria, la preesistenza dei crediti, la pluralità di atti dispositivi contestuali e la sproporzione tra prezzo e valore del bene. Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha confermato che, nel caso di società, la scientia damni va accertata in capo al legale rappresentante; ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva correttamente valutato gli indizi nel loro complesso, senza limitarsi a un esame atomistico, e che le censure della ricorrente tendevano in sostanza a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 66 l. fall.
"il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile"
L'azione del curatore è una revocatoria ordinaria esercitata nel contesto fallimentare: resta soggetta ai requisiti sostanziali dell'art. 2901 c.c., ma con regole peculiari quanto a legittimazione, effetti e competenza.
art. 67 l. fall.
Richiamato per la diversa revocatoria fallimentare e per il tema del termine annuale; nel caso concreto la pretesa ex art. 67 era stata respinta in primo grado perché l'atto risultava fuori dal periodo sospetto.
art. 2901 c.c.
Costituisce il parametro sostanziale della revocatoria ordinaria cui rinvia l'art. 66 l. fall.; richiede la prova dell'eventus damni e, nei casi pertinenti, della scientia damni.
art. 2697 c.c.
È la norma sull'onere della prova richiamata per affermare che, nell'azione revocatoria promossa dal curatore, la prova dell'eventus damni deve essere fornita dalla curatela.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici devono essere valutate nel loro complesso, con giudizio di gravità, precisione e concordanza; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura degli indizi a quella del giudice di merito.
art. 2542 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla rappresentanza della cooperativa; la Corte ha applicato il principio secondo cui l'elemento soggettivo della revocatoria, quando il terzo è una società, va accertato in capo al suo rappresentante legale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come base formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per ribadire che in cassazione non basta lamentare una diversa lettura del materiale fattuale, occorrendo un omesso esame di un fatto decisivo nei rigorosi limiti delle Sezioni Unite.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica il rito camerale accelerato seguito per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo ai fini dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'azione revocatoria esercitata dal curatore fallimentare ex art. 66 l. fall. rinvia ai presupposti sostanziali dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., ma, nel giudizio promosso dalla procedura, l'onere di provare l'eventus damni resta a carico della curatela.
- Per dimostrare l'eventus damni in una revocatoria promossa dal fallimento occorre provare complessivamente la consistenza del credito, la sua anteriorità rispetto all'atto e la modificazione del patrimonio del debitore, tale da rendere oggettivamente più difficile il soddisfacimento dei creditori.
- Nella revocatoria ordinaria promossa dal fallimento, il curatore non può limitarsi ad allegare il pregiudizio: deve fornire una prova rigorosa del nesso tra atto dispositivo e pregiudizio della garanzia patrimoniale.
- Quando il terzo acquirente è una società, la scientia damni rilevante ai fini dell'art. 2901 c.c. va accertata in capo al suo rappresentante legale.
- La valutazione delle presunzioni semplici è rimessa al giudice di merito, che deve apprezzare congiuntamente tutti gli indizi secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura del materiale probatorio, salvo radicale illogicità o omesso esame di un fatto decisivo.
- La censura di violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia tratto la presunzione da fatti storici privi, in sé, dei requisiti di gravità, precisione o concordanza; non basta prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti.
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