Ordinanza n. 27/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della Deliberazione di Giunta n. -OMISSIS-, comunicata a mezzo PEC in data 1.9.2025 con cui, in esito al procedimento disciplinare per agenti immobiliari n. -OMISSIS-, la Camera di Commercio dell’Umbria ha irrogato la sanzione disciplinare, a carico della società ricorrente e dell’agente immobiliare legale rappresentante, della sospensione dell’attività per un periodo di mesi quattro sia nella sede legale sia nelle eventuali unità locali o altre posizioni in cui l’agente risulta essere preposto; - della decisione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso gerarchico improprio proposto dalla società ricorrente; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusi per quanto di ragione: la Relazione Istruttoria del RUP del-OMISSIS- il “Regolamento per il procedimento disciplinare e l’applicazione delle sanzioni amministrative nell’ambito dell’esercizio dell’attività di Agenti di Affari in Mediazione di cui alla legge n. 39/1989 della Camera di Commercio dell’Umbria” approvato con Delibera del Consiglio camerale n. 17 del 26 aprile 2021 e s.m.i., nella parte in cui prevede che “In caso di utilizzo di collaboratori non in regola da parte di agente iscritto: sospensione dell’agente compresa tra un minimo di 4 ed un massimo di 6 mesi, in base alla natura dell’attività svolta dall’abusivo nell’agenzia la sanzione disciplinare della sospensione dell’attività per un minimo di quattro mesi in caso di utilizzo di collaboratori non in regola da parte di agente iscritto”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di sospensione dell’attività per quattro mesi, nonché decisione ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico improprio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la deliberazione della Giunta della Camera di Commercio dell’Umbria con cui, all’esito di un procedimento disciplinare relativo all’attività di agenti immobiliari, è stata irrogata alla società e al suo agente immobiliare legale rappresentante la sospensione dell’attività per quattro mesi presso la sede legale e le eventuali unità locali o altre posizioni in cui l’agente risultasse preposto. È stata altresì impugnata la decisione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha respinto il ricorso gerarchico improprio, oltre agli atti presupposti e al regolamento camerale nella parte concernente la sospensione dell’agente che utilizzi collaboratori non in regola. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a dare atto della domanda cautelare e della necessità di rinviare la valutazione della fondatezza al merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese della fase. Il Collegio ha ritenuto che la fondatezza delle censure dovesse essere esaminata nella sede di merito, per la quale potrà essere fissata un’udienza in tempi rapidi. Ai fini cautelari ha escluso il periculum in mora: la Camera di Commercio aveva comunicato che la decorrenza della sospensione sarebbe stata indicata entro quindici giorni dalla definitività del provvedimento, ma tale comunicazione non risultava ancora intervenuta nonostante il rigetto del ricorso gerarchico improprio. Ne consegue che il periodo di sospensione doveva ritenersi non ancora iniziato. L’ordinanza ha inoltre precisato che, qualora la comunicazione intervenisse prima dell’esame del merito, essa avrebbe dovuto contenere un adeguato termine dilatorio, così da consentire la proposizione tempestiva di un’eventuale ulteriore domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR ha escluso la sussistenza, allo stato, del periculum in mora.
art. 2.6 del Regolamento per il procedimento disciplinare e l’applicazione delle sanzioni amministrative della Camera di Commercio dell’Umbria
Una volta divenuto esecutivo il provvedimento, entro i 15 giorni successivi sarà comunicata, a cura di questo ufficio e come disposto dall’art. 2.6 del Regolamento, la data di decorrenza del periodo di sospensione
La decorrenza della sospensione richiede una successiva comunicazione amministrativa; in assenza di tale comunicazione, il periodo sanzionatorio è stato ritenuto non ancora iniziato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea richiamata, per disporre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione subordina l’avvio della decorrenza di una sanzione a una successiva comunicazione della data di esecuzione, l’omessa comunicazione impedisce di ritenere iniziato il periodo sanzionatorio e può escludere, allo stato, il periculum in mora della domanda cautelare proposta contro la sanzione.
- Anche dopo la definitività del provvedimento sanzionatorio, la comunicazione con cui l’amministrazione individua la decorrenza della sanzione deve consentire un adeguato termine dilatorio, quando ciò sia necessario per permettere all’interessato di formulare tempestivamente un’ulteriore domanda cautelare.
- Il rigetto della domanda cautelare per carenza del periculum in mora non implica una valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure di legittimità, che resta riservata alla decisione di merito.
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