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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37927/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La lite nasce da un'azione proposta per ottenere il rimborso pro quota di somme anticipate per il pagamento di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione relativi a un'operazione edilizia realizzata nell'interesse di più familiari comproprietari. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda nei confronti dei convenuti, salvo una parte che aveva transatto, valorizzando scritture private con cui alcuni partecipanti avrebbero assunto l'impegno di rimborsare all'attore quanto da lui anticipato. In appello alcuni convenuti, quali eredi di due dei originari destinatari della domanda, avevano dedotto di avere rinunciato all'eredità dei rispettivi danti causa. La corte territoriale aveva però dichiarato inammissibile e comunque respinto l'appello, ritenendo che la condotta processuale dei ricorrenti fosse incompatibile con la rinuncia e integrasse accettazione tacita dell'eredità, oltre a reputare non specificamente censurata la ratio decidendi della sentenza di primo grado. Con il ricorso per cassazione si denuncia, in sintesi, la violazione delle norme sulla prova e sulla legittimazione passiva, nonché delle norme successorie sulla rinuncia all'eredità: secondo i ricorrenti la corte d'appello avrebbe invertito l'onere della prova e avrebbe erroneamente desunto una revoca tacita della rinuncia da mere difese processuali. Si contesta anche la motivazione apparente e la violazione delle norme processuali richiamate nel ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo secondo cui la rinuncia all'eredità, essendo un atto formale soggetto a forma solenne, non può essere revocata tacitamente mediante comportamenti processuali o difese incompatibili. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. La censura ulteriore è rimasta assorbita.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per denunciare l'asserita inversione dell'onere della prova sulla loro legittimazione passiva

  • art. 115 c.p.c.

    invocato quale parametro di valutazione delle prove e del materiale processuale

  • art. 116 c.p.c.

    invocato quale parametro di valutazione delle prove da parte del giudice

  • art. 229 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che solo gli atti personalmente sottoscritti possono rilevare nei loro confronti

  • art. 519 c.c.

    la rinuncia all'eredità deve essere resa con dichiarazione ricevuta da notaio o cancelliere e inserita nel registro delle successioni; la forma è solenne e ad substantiam

  • art. 521 c.c.

    richiamato nel quadro degli effetti della rinuncia all'eredità

  • art. 525 c.c.

    richiamato per affermare che, prima dell'acquisto dell'eredità da parte degli altri chiamati, il rinunciante può ancora accettare

  • art. 476 c.c.

    invocato dai ricorrenti per contestare la configurabilità di un'accettazione tacita dell'eredità

  • art. 110 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla successione nel processo

  • art. 111 Cost.

    invocato per denunciare la motivazione apparente della sentenza d'appello

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per la struttura e la motivazione della sentenza

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di nullità degli atti e dei provvedimenti

  • art. 2041 c.c.

    richiamato nei gradi di merito come domanda subordinata di arricchimento senza causa, ma ritenuto assorbito perché la decisione si è fondata sulla domanda principale

Massime di principio

  • La rinuncia all'eredità è un atto unilaterale soggetto a forma solenne: deve essere resa nelle forme previste dall'art. 519 c.c. e non può essere sostituita da comportamenti concludenti o da una scrittura privata.
  • Una revoca tacita della rinuncia all'eredità è inammissibile: la perdita del diritto successorio non può essere rimossa per implicito attraverso difese processuali o altre condotte incompatibili, dovendo l'eventuale mutamento di volontà rispettare le forme previste dalla legge.
  • Il giudice di merito non può desumere l'accettazione tacita dell'eredità da una mera costituzione in giudizio o dalla richiesta di rigetto nel merito, se tali attività processuali non integrano, secondo legge, un atto di accettazione concludente idoneo a superare una rinuncia formalmente già effettuata.
  • Quando la decisione d'appello si fonda sull'erronea qualificazione della posizione successoria di una parte, la sentenza va cassata con rinvio, poiché viene meno il presupposto della legittimazione passiva su cui si è basata la condanna.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamento
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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