Sentenza n. 2243/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno subito dalla Steigen s.r.l. in conseguenza dell’adozione del provvedimento prot. PG/2021/720419 del 05.10.2021, con il quale il Comune di Napoli ha annullato la S.C.I.A prot. 826/2020, caducato con sentenza del T.A.R. Campania – Napoli n. 5056 depositata il 20.09.2024, notificata in data 27.09.2024 e divenuta cosa giudicata in data 26.11.2024. NONCHÉ PER LA CONDANNA del Comune di Napoli al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Steigen s.r.l. in conseguenza dell’adozione del provvedimento prot. PG/2021/720419 del 05.10.2021 sopra emarginato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di annullamento della SCIA edilizia relativa all’ampliamento dei varchi di collegamento tra locali destinati ad attività di intrattenimento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall’annullamento della SCIA edilizia, disposto dal Comune di Napoli con provvedimento del 5 ottobre 2021 e successivamente annullato dal TAR con sentenza passata in giudicato. La SCIA riguardava opere di ampliamento dei varchi di collegamento tra alcuni locali utilizzati per attività di trattenimento danzante e musica dal vivo. Il precedente giudizio di annullamento aveva ritenuto illegittimo l’intervento comunale tardivo sulla SCIA per carenza di motivazione in ordine all’interesse pubblico concreto e attuale, alla ponderazione con l’interesse privato e agli interessi dei destinatari, facendo salva la riedizione del potere. La società ha dedotto di avere subito, a causa della chiusura dei locali protrattasi per oltre tre anni, danni patrimoniali quantificati in euro 1.123.579,00, oltre ai danni connessi a mutui e finanziamenti e al danno all’immagine. Il Comune ha prodotto documentazione oltre il termine processuale, che il TAR ha stralciato ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a. Nel merito, il giudice ha verificato se l’illegittimità accertata nel precedente giudizio fosse idonea a dimostrare la spettanza del bene della vita e, quindi, l’ingiustizia del danno. È emerso che alla SCIA mancava il parere preventivo della Soprintendenza archeologica richiesto dall’art. 58, comma 2, secondo paragrafo, delle N.T.A. della Variante al PRG di Napoli. La tesi della società, secondo cui l’immobile sarebbe stato di recente formazione e il parere sarebbe stato necessario soltanto per opere di scavo, non è stata ritenuta provata ed è risultata contraddetta dalla documentazione relativa a precedenti pratiche edilizie, che qualificava l’unità come edilizia di base preottocentesca originaria o di ristrutturazione a blocco. Il nulla osta della Soprintendenza era stato acquisito soltanto successivamente all’annullamento della SCIA. Secondo il TAR, pertanto, la SCIA era incompleta e il titolo non avrebbe comunque potuto essere mantenuto, sicché la società non ha dimostrato l’ingiustizia del danno né la spettanza del bene della vita. Non sono stati quindi riconosciuti i danni richiesti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda risarcitoria. Ha preliminarmente disposto lo stralcio della documentazione depositata tardivamente dal Comune. Nel merito, ha ricordato che la responsabilità della pubblica amministrazione richiede cumulativamente l’illegittimità dell’atto, il danno-conseguenza, il nesso causale e la colpa dell’amministrazione, e che l’annullamento giurisdizionale di un provvedimento non determina automaticamente il diritto al risarcimento. Poiché la precedente sentenza aveva annullato l’atto comunale soltanto per carenza di motivazione sull’interesse pubblico e aveva fatto salva la riedizione del potere, essa non aveva accertato in via definitiva la spettanza del titolo edilizio né del bene della vita. In sede risarcitoria, il TAR ha autonomamente verificato tale spettanza e ha rilevato l’assenza del parere preventivo della Soprintendenza archeologica richiesto dalla disciplina urbanistica comunale. Ne ha tratto la conclusione che la SCIA fosse incompleta e non idonea a legittimare il mantenimento delle opere, anche se il parere era stato successivamente rilasciato. Mancando la prova dell’ingiustizia del danno, elemento costitutivo della responsabilità aquiliana, la domanda è stata ritenuta infondata. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell’estrema peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 30, comma 5, c.p.a.
Rende ammissibile la domanda risarcitoria proposta nel giudizio amministrativo in relazione alla lesione derivante dall’attività amministrativa.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il deposito documentale effettuato dal Comune oltre il termine processuale è stato dichiarato tardivo e la relativa documentazione è stata stralciata.
art. 2043 c.c.
La responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione richiede l’illegittimità dell’azione amministrativa, un danno ingiusto, il danno-conseguenza, il nesso causale e la colpa; il solo annullamento dell’atto non è sufficiente.
art. 2697 c.c.
Grava sul danneggiato la prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, inclusa la spettanza del bene della vita e l’ingiustizia del danno.
art. 19, commi 3, 4 e 6-bis, l. 241/1990
Disciplina i poteri dell’amministrazione sulla SCIA edilizia: entro trenta giorni sono esercitabili i poteri inibitori ordinari; decorso tale termine, l’intervento è possibile soltanto alle condizioni dell’art. 21-nonies.
art. 21-nonies l. 241/1990
L’intervento tardivo sulla SCIA richiede le condizioni dell’autotutela, tra cui ragioni di interesse pubblico concreto e attuale, considerazione degli interessi dei destinatari e rispetto del termine ragionevole; il mero ripristino della legalità non è sufficiente.
art. 58, comma 2, N.T.A. della Variante al P.R.G. di Napoli
Per gli interventi che ricadono in detta perimetrazione ... è necessario acquisire il parere preventivo della soprintendenza archeologica della provincia di Napoli e Caserta.
Per gli interventi ricadenti nella zona e nella tipologia edilizia interessate, il parere archeologico preventivo costituisce requisito necessario; la sua mancanza rende la SCIA incompleta e impedisce di ritenere spettante il mantenimento del titolo.
Massime di principio
- L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo per soli vizi formali, motivazionali o istruttori, con salvezza della riedizione del potere, non dimostra di per sé la spettanza del bene della vita né fonda automaticamente il diritto al risarcimento.
- In sede risarcitoria, il giudice può effettuare un autonomo accertamento della spettanza del bene della vita, distinto dalle questioni coperte dal giudicato di annullamento, allo scopo di verificare i presupposti della responsabilità aquiliana.
- Quando la domanda risarcitoria deriva dall’annullamento di un provvedimento che aveva inciso su una SCIA, il danneggiato deve provare che, indipendentemente dal vizio formale dell’atto di ritiro, la SCIA possedeva tutti i presupposti sostanziali e documentali necessari al mantenimento del titolo.
- La carenza di un parere preventivo richiesto dalla disciplina urbanistica per l’intervento edilizio esclude la prova della spettanza del bene della vita, anche se il parere venga acquisito successivamente all’adozione del provvedimento amministrativo.
- La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione non consegue automaticamente all’illegittimità dell’atto: devono essere provati anche il danno ingiusto, il danno-conseguenza, il nesso causale e la colpa dell’amministrazione.
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