Sentenza n. 327/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata in data 8 luglio 2025; e per la conseguente condanna dell’Amministrazione all’ostensione dei documenti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti relativa all’area giochi della Villa comunale, presentata dopo l’infortunio del minore
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore infortunatosi a causa della rottura di una catena dell’altalena comunale, hanno chiesto l’accesso a: elenco dei giochi presenti nell’area; schede tecniche e certificazioni di conformità; fatture di acquisto e installazione; schede di manutenzione e intervento; filmati di videosorveglianza del giorno dell’infortunio; indicazione del responsabile del trattamento dei dati e delle modalità di esercizio dei diritti previsti dal GDPR. La richiesta era motivata dalla necessità di tutelare i diritti del minore. Trascorso il termine di trenta giorni previsto dall’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990 senza risposta, i ricorrenti hanno impugnato il silenzio-diniego e chiesto l’ostensione. Nel giudizio il Comune ha dichiarato che le riprese non erano più disponibili, essendo soggette a un periodo di conservazione di sette giorni, e ha prodotto la prova dell’invio delle schede tecniche e degli attestati di conformità. I ricorrenti hanno quindi preso atto dell’intervenuta ostensione e dell’indisponibilità delle riprese, insistendo per la restante documentazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto in parte soddisfatta la pretesa conoscitiva per effetto della trasmissione delle schede tecniche e degli attestati di conformità e, limitatamente a tali documenti, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha accolto in parte il ricorso, ordinando al Comune di consentire entro trenta giorni l’accesso alle fatture di acquisto e installazione e alle schede di manutenzione e di intervento relative alla sola altalena coinvolta nell’infortunio. Ha escluso l’accesso all’elenco completo dei giochi e alla documentazione relativa agli altri giochi, perché manca il necessario nesso di strumentalità con la situazione sostanziale controversa e con l’interesse risarcitorio dedotto. Quanto alle riprese di videosorveglianza, il Collegio ha rilevato la loro materiale inesistenza nella disponibilità dell’amministrazione e ha considerato satisfattiva la presa d’atto dei ricorrenti, non più interessati alla relativa ostensione. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, in ragione della soccombenza anche virtuale.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Il termine di 30 giorni di cui all’art. 25, comma 4, l. n. 241 del 1990 è decorso senza riscontro da parte dell’Amministrazione, sicché sull’istanza si è formato il silenzio diniego.
Il decorso di trenta giorni dalla richiesta di accesso senza risposta dell’amministrazione determina il silenzio-diniego impugnabile.
Regolamento (UE) 2016/679, art. 6, paragrafo 1, lettera f)
Richiamato, insieme alle disposizioni in materia di dati relativi alla salute, quale fondamento dell’oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
Regolamento (UE) 2016/679, art. 9, paragrafi 2 e 4
Richiamato per giustificare l’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
d.lgs. 196/2003, art. 52, commi 1, 2 e 5
Impone, nel caso concreto, l’oscuramento delle generalità e dei dati sanitari in caso di diffusione della sentenza.
d.lgs. 196/2003, art. 2-septies
Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di accesso difensivo, l’ostensione è subordinata alla verifica di un nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica sostanziale che il richiedente intende tutelare; la richiesta non può estendersi indiscriminatamente a documenti privi di collegamento con tale situazione.
- Quando la pretesa risarcitoria deriva da un infortunio causato da uno specifico bene comunale, il diritto di accesso può riguardare la documentazione relativa a quel bene, come fatture di acquisto o installazione e schede di manutenzione e intervento, ma non necessariamente la documentazione riguardante tutti i beni analoghi presenti nell’area.
- La materiale inesistenza dei documenti richiesti nella disponibilità dell’amministrazione rende inammissibile o comunque non eseguibile un ordine giudiziale di ostensione; in tal caso, la comunicazione dell’indisponibilità può soddisfare la pretesa conoscitiva quando il richiedente ne prende atto e non insiste sulla domanda.
- L’intervenuta ostensione dei documenti richiesti nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a quei documenti, mentre il giudizio prosegue per le richieste ancora controverse.
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