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Sentenza

Sentenza n. 327/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata in data 8 luglio 2025; e per la conseguente condanna dell’Amministrazione all’ostensione dei documenti richiesti.

Giustizia amministrativa202501305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti relativa all’area giochi della Villa comunale, presentata dopo l’infortunio del minore

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore infortunatosi a causa della rottura di una catena dell’altalena comunale, hanno chiesto l’accesso a: elenco dei giochi presenti nell’area; schede tecniche e certificazioni di conformità; fatture di acquisto e installazione; schede di manutenzione e intervento; filmati di videosorveglianza del giorno dell’infortunio; indicazione del responsabile del trattamento dei dati e delle modalità di esercizio dei diritti previsti dal GDPR. La richiesta era motivata dalla necessità di tutelare i diritti del minore. Trascorso il termine di trenta giorni previsto dall’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990 senza risposta, i ricorrenti hanno impugnato il silenzio-diniego e chiesto l’ostensione. Nel giudizio il Comune ha dichiarato che le riprese non erano più disponibili, essendo soggette a un periodo di conservazione di sette giorni, e ha prodotto la prova dell’invio delle schede tecniche e degli attestati di conformità. I ricorrenti hanno quindi preso atto dell’intervenuta ostensione e dell’indisponibilità delle riprese, insistendo per la restante documentazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto in parte soddisfatta la pretesa conoscitiva per effetto della trasmissione delle schede tecniche e degli attestati di conformità e, limitatamente a tali documenti, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha accolto in parte il ricorso, ordinando al Comune di consentire entro trenta giorni l’accesso alle fatture di acquisto e installazione e alle schede di manutenzione e di intervento relative alla sola altalena coinvolta nell’infortunio. Ha escluso l’accesso all’elenco completo dei giochi e alla documentazione relativa agli altri giochi, perché manca il necessario nesso di strumentalità con la situazione sostanziale controversa e con l’interesse risarcitorio dedotto. Quanto alle riprese di videosorveglianza, il Collegio ha rilevato la loro materiale inesistenza nella disponibilità dell’amministrazione e ha considerato satisfattiva la presa d’atto dei ricorrenti, non più interessati alla relativa ostensione. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, in ragione della soccombenza anche virtuale.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Il termine di 30 giorni di cui all’art. 25, comma 4, l. n. 241 del 1990 è decorso senza riscontro da parte dell’Amministrazione, sicché sull’istanza si è formato il silenzio diniego.

    Il decorso di trenta giorni dalla richiesta di accesso senza risposta dell’amministrazione determina il silenzio-diniego impugnabile.

  • Regolamento (UE) 2016/679, art. 6, paragrafo 1, lettera f)

    Richiamato, insieme alle disposizioni in materia di dati relativi alla salute, quale fondamento dell’oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • Regolamento (UE) 2016/679, art. 9, paragrafi 2 e 4

    Richiamato per giustificare l’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • d.lgs. 196/2003, art. 52, commi 1, 2 e 5

    Impone, nel caso concreto, l’oscuramento delle generalità e dei dati sanitari in caso di diffusione della sentenza.

  • d.lgs. 196/2003, art. 2-septies

    Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di accesso difensivo, l’ostensione è subordinata alla verifica di un nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica sostanziale che il richiedente intende tutelare; la richiesta non può estendersi indiscriminatamente a documenti privi di collegamento con tale situazione.
  • Quando la pretesa risarcitoria deriva da un infortunio causato da uno specifico bene comunale, il diritto di accesso può riguardare la documentazione relativa a quel bene, come fatture di acquisto o installazione e schede di manutenzione e intervento, ma non necessariamente la documentazione riguardante tutti i beni analoghi presenti nell’area.
  • La materiale inesistenza dei documenti richiesti nella disponibilità dell’amministrazione rende inammissibile o comunque non eseguibile un ordine giudiziale di ostensione; in tal caso, la comunicazione dell’indisponibilità può soddisfare la pretesa conoscitiva quando il richiedente ne prende atto e non insiste sulla domanda.
  • L’intervenuta ostensione dei documenti richiesti nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a quei documenti, mentre il giudizio prosegue per le richieste ancora controverse.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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