Sentenza n. 339/2026 - Napoli, Sezione 7
per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli sull’adozione del parere definitivo ai sensi dell’art. 146, comma 8, del d.lgs. 42/2004, in relazione all’istanza di riesame paesaggistico presentata da Iliad Italia S.p.A. il 25 luglio 2024; nonché per l’accertamento dell’obbligo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli di adottare il parere definitivo ai sensi dell’art. 146, comma 8, del d.lgs. 42/2004, in relazione all’istanza di riesame paesaggistico presentata da Iliad Italia S.p.A. il 25 luglio 2024; e per la conseguente condanna della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli ad adottare il parere definitivo ai sensi dell’art. 146, comma 8, del d.lgs. 42/2004, in relazione all’istanza di riesame paesaggistico presentata da Iliad Italia S.p.A. il 25 luglio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’adozione del nuovo parere paesaggistico ha soddisfatto l’interesse della ricorrente a ottenere una decisione amministrativa sulla propria istanza. Le spese di lite sono state compensate; il contributo unificato è stato posto a carico della parte obbligata al relativo rimborso secondo quanto indicato nel dispositivo. La sentenza ordina all’autorità amministrativa di eseguirla.
Atto impugnato: silenzio serbato dalla Soprintendenza sull’istanza di riesame paesaggistico del 25 luglio 2024, relativa all’adozione del parere definitivo ai sensi dell’art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004
Esito
Favorevole al resistente (Soprintendenza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia della Soprintendenza e dell’obbligo di provvedere sull’istanza di riesame paesaggistico presentata il 25 luglio 2024, successivamente all’annullamento, da parte della stessa Sezione, di un precedente parere paesaggistico. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato il nuovo parere della Soprintendenza del 14 ottobre 2025 e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’obbligo della Soprintendenza di adottare il parere definitivo nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’adozione del provvedimento richiesto nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa l’interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia amministrativa sulla propria istanza.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche quando il provvedimento sopravvenuto intervenga dopo la proposizione del ricorso e renda attuale e concreta la decisione amministrativa richiesta, eliminando l’utilità della pronuncia giudiziale sull’inerzia.
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