Ordinanza n. 3195/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell’ordinanza collegiale del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, L’Aquila, sezione prima, del 5 giugno 2026, n. 395.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Abruzzo, L’Aquila, che aveva respinto il reclamo proposto in primo grado contro gli effetti del provvedimento del Commissario ad acta
Esito
Favorevole al resistente (società e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Roccaraso ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. per la riforma dell’ordinanza collegiale del TAR Abruzzo, L’Aquila, del 5 giugno 2026, n. 395. L’appellante ha dedotto che il provvedimento del Commissario ad acta avrebbe arrecato un pregiudizio grave e irreparabile al proprio assetto urbanistico. Il testo non espone ulteriori motivi di appello né specifiche censure di legittimità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il danno grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare. Il pregiudizio all’assetto urbanistico comunale è stato dedotto in termini generici e non è stato supportato da elementi di prova. Le spese della fase cautelare sono state poste, quanto alla società Siti s.r.l., a carico dell’appellante e liquidate in euro 1.500,00; sono state invece compensate tra il Comune di Roccaraso e la Prefettura dell’Aquila.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
art. 57 c.p.a.
Il giudice ha applicato il principio della soccombenza nella regolazione delle spese della fase cautelare.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa quando il danno grave e irreparabile sia allegato in modo generico e non sia corroborato da elementi di prova idonei a dimostrarne l’effettiva sussistenza.
- L’esigenza di sospendere gli effetti di un provvedimento amministrativo deve essere valutata sulla base di un pregiudizio concreto, attuale e specificamente dimostrato; la mera prospettazione di ricadute sull’assetto urbanistico dell’ente non è sufficiente.
- Nel giudizio cautelare d’appello, l’assenza di prova del periculum in mora giustifica il rigetto della domanda cautelare, senza necessità che il giudice proceda a una valutazione favorevole del fumus boni iuris.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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