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Ordinanza

Ordinanza n. 3195/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell’ordinanza collegiale del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, L’Aquila, sezione prima, del 5 giugno 2026, n. 395.

Giustizia amministrativa202605914

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Abruzzo, L’Aquila, che aveva respinto il reclamo proposto in primo grado contro gli effetti del provvedimento del Commissario ad acta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Roccaraso ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. per la riforma dell’ordinanza collegiale del TAR Abruzzo, L’Aquila, del 5 giugno 2026, n. 395. L’appellante ha dedotto che il provvedimento del Commissario ad acta avrebbe arrecato un pregiudizio grave e irreparabile al proprio assetto urbanistico. Il testo non espone ulteriori motivi di appello né specifiche censure di legittimità.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il danno grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare. Il pregiudizio all’assetto urbanistico comunale è stato dedotto in termini generici e non è stato supportato da elementi di prova. Le spese della fase cautelare sono state poste, quanto alla società Siti s.r.l., a carico dell’appellante e liquidate in euro 1.500,00; sono state invece compensate tra il Comune di Roccaraso e la Prefettura dell’Aquila.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

  • art. 57 c.p.a.

    Il giudice ha applicato il principio della soccombenza nella regolazione delle spese della fase cautelare.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa quando il danno grave e irreparabile sia allegato in modo generico e non sia corroborato da elementi di prova idonei a dimostrarne l’effettiva sussistenza.
  • L’esigenza di sospendere gli effetti di un provvedimento amministrativo deve essere valutata sulla base di un pregiudizio concreto, attuale e specificamente dimostrato; la mera prospettazione di ricadute sull’assetto urbanistico dell’ente non è sufficiente.
  • Nel giudizio cautelare d’appello, l’assenza di prova del periculum in mora giustifica il rigetto della domanda cautelare, senza necessità che il giudice proceda a una valutazione favorevole del fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelarePiani regolatori e varianti
RamiProcesso amministrativoUrbanistica e governo del territorio
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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