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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28281/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate impugnava per cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che aveva accolto l'appello degli eredi di un contribuente e, in particolare, aveva annullato integralmente l'avviso di accertamento emesso per IRPEF, IVA e IRAP 2011 relativo a un'attività di trasporto merci su strada non dichiarata. La censura era concentrata sulla posizione di una coerede/legataria: secondo l'Ufficio, la contribuente aveva chiesto di rispondere solo nei limiti del legato ricevuto, mentre il giudice d'appello aveva esteso il decisum fino ad annullare del tutto la pretesa fiscale nei suoi confronti, pronunciando oltre i limiti della domanda e senza adeguata motivazione. Il ricorso deduceva quindi, da un lato, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione e, dall'altro, la nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa, richiamando anche la disciplina civilistica sulla responsabilità del legatario entro il valore del bene legato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, esaminandoli congiuntamente, i due motivi di ricorso. Ha affermato che il giudice d'appello, pur a fronte di una domanda tesa a delimitare la responsabilità della legataria ai soli limiti del legato, ha annullato integralmente la pretesa impositiva, incorrendo in ultrapetizione e in un vizio di motivazione, poiché la conclusione raggiunta era incompatibile con le premesse argomentative e con il principio secondo cui il legatario risponde nei limiti del valore della cosa legata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti del petitum e delle eccezioni dedotte; il vizio sussiste quando venga attribuito un bene non richiesto o si decida su questioni non devolute e non rilevabili d'ufficio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La violazione dell'art. 112 c.p.c. e il vizio di motivazione apparente sono stati fatti valere come errori processuali denunciabili in cassazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La sentenza deve essere motivata in modo sufficiente e intellegibile; la motivazione meramente apparente o inconciliabile integra nullità.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla quando manca la motivazione o questa è solo apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale parametro della necessaria chiarezza della motivazione.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54

    Sono richiamati in relazione alla struttura della motivazione e al regime delle impugnazioni nel processo tributario.

  • art. 671 c.c.

    È richiamato nel testo come norma civilistica pertinente al limite di responsabilità del legatario entro il valore della cosa legata.

Massime di principio

  • Il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice attribuisce alla parte un bene della vita non richiesto o si pronuncia oltre i limiti delle domande ed eccezioni proposte, mentre non ricorre se la decisione resta entro il perimetro delle allegazioni e si fonda su una valutazione unitaria delle risultanze processuali.
  • Nel processo tributario, se la parte chiede soltanto di circoscrivere la propria responsabilità fiscale ai limiti di un legato, il giudice non può trasformare tale domanda in un annullamento totale della pretesa senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • La motivazione è apparente quando enuncia conclusioni incompatibili con le premesse o non rende comprensibile la ratio decidendi; in tal caso la sentenza è nulla per difetto di motivazione.
  • In sede di legittimità il controllo sulla motivazione non consente un riesame del merito, ma solo una verifica della coerenza logico-giuridica e della correttezza formale dell'argomentazione del giudice di merito.
  • Il legatario risponde entro i limiti del valore della cosa legata e, in assenza di diverse basi normative, il giudice deve rispettare tale perimetro senza estendere né comprimere arbitrariamente la pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioTestamento
RamiProcesso civileTributiSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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