Sentenza del 21/11/2018 n. 2064 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ici - Trattamento agevolativo - Oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale - Sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'accertamento per parziale o omesso versamento dell'ICI relativa agli anni 2009-2011, sostenendo che il fabbricato possedesse i requisiti di ruralità e dovesse beneficiare dell'esenzione, pur risultando inizialmente accatastato in categoria D/1 anziché D/10. La domanda di variazione catastale era stata presentata soltanto il 24 luglio 2015. Il contribuente ha contestato che il riconoscimento dell'agevolazione soltanto dalla data della domanda producesse una disparità di trattamento rispetto a chi avesse regolarizzato l'accatastamento dopo il 2012.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello, ritenendo applicabile l'esenzione ICI anche al periodo d'imposta compreso nel quinquennio antecedente alla domanda di variazione catastale. La domanda, sebbene tardiva, consentiva di far valere retroattivamente la ruralità del fabbricato, purché sussistessero i requisiti previsti dalla legge. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate, considerata la complessità del quadro normativo.
Norme richiamate
Art. 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 1994
La ruralità dell'immobile dipende dalla sussistenza dei requisiti sostanziali previsti dalla norma e trova riscontro nella relativa classificazione catastale.
Art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2011
Consente al contribuente di presentare una domanda di variazione della categoria catastale sulla base di un'autocertificazione attestante i requisiti di ruralità dell'immobile.
Art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge n. 102 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 124 del 2013
Qualificata come norma di interpretazione autentica, stabilisce che gli effetti della variazione catastale diretta al riconoscimento della ruralità possono retroagire al quinquennio antecedente alla presentazione della domanda.
Cassazione civile n. 16280 del 2017
Afferma che, ai fini dell'esenzione ICI, rileva l'oggettiva classificazione catastale dell'immobile come rurale e che l'attribuzione di una diversa categoria deve essere specificamente impugnata; ammette inoltre gli effetti retroattivi della domanda di variazione nei limiti del quinquennio.
Principio costituzionale di uguaglianza e parità di trattamento fiscale
Le norme devono essere interpretate in modo da evitare che il contribuente diligente, che abbia regolarizzato solo imperfettamente la posizione catastale, sia trattato peggio di chi abbia provveduto alla regolarizzazione in epoca successiva.
Massime di principio
- Per l'esenzione ICI connessa alla ruralità, assume rilievo la classificazione catastale e la sussistenza sostanziale dei requisiti previsti dalla legge.
- La presentazione tardiva della domanda di variazione catastale può consentire il riconoscimento retroattivo dell'agevolazione entro il quinquennio antecedente alla domanda, se la normativa applicabile e la documentazione dimostrano la ruralità dell'immobile.
- Il contribuente deve verificare che la categoria catastale attribuita sia coerente con la ruralità; in caso contrario, la variazione catastale deve essere richiesta e, ove necessario, contestata nelle forme previste.
- Le norme sulle agevolazioni fiscali devono essere interpretate evitando disparità irragionevoli tra contribuenti che abbiano regolarizzato la propria posizione in momenti diversi.
- La retroattività non opera automaticamente: occorre una domanda di variazione catastale valida, un'autocertificazione o documentazione idonea e la prova della sussistenza dei requisiti di ruralità per il periodo richiesto.
- La decisione riflette un orientamento favorevole al contribuente, ma il quadro giurisprudenziale è stato oggetto di contrasti; in casi analoghi è quindi necessario verificare la giurisprudenza applicabile e la data degli atti catastali e tributari.
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