Ordinanza n. 4020/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della mancata ammissione della Rossetti S.p.a. alla procedura indetta da Cotral S.p.a. per l’affidamento della fornitura di gasolio per autotrazione per gli autobus della flotta Cotral S.p.a. e, in particolare: - della nota prot. U296195 del 18 marzo 2026 della Regione Lazio – Direzione Regionale Trasformazione Digitale e Procurment, avente ad oggetto “PA 6/2026 – Affidamento, suddiviso in quattro lotti, della fornitura di gasolio per autotrazione – Registro di sistema PI024431-26 – Riscontro vostra richiesta Prot. Regione Lazio n. 0277088 del 13/03/2026” e del relativo allegato avente ad oggetto “File “LOGRossetti S.p.A.xlsx” contente la registrazione cronologica delle operazioni eseguito dalla Rossetti S.p.a. nonché alla relativa nota di Cotral S.p.a. di trasmissione a mezzo p.e.c. alla Rossetti S.p.a. in data 19 marzo 2026; - della comunicazione a mezzo p.e.c. del 19 marzo 2026, a firma del P.O. Direzioni Operative e ICT, Dott.ssa Elisa Schiaffini, del Servizio Acquisti di Cotral S.p.a. di diniego alla Rossetti S.p.a. di presentazione dell’offerta oltre il termine stabilito dalla lex specialis di gara; - della nota prot. U330323 del 26 marzo 2026 della Regione Lazio – Direzione Regionale Trasformazione Digitale e Procurment, avente ad oggetto “Contestazione del riscontro tecnico relativo alla procedura PA 6/2026 – Registro di sistema PI024431-26 – Riscontro vostra richiesta Prot. Regione Lazio n. 0302281 del 20/03/2026” e del relativo allegato avente ad oggetto “File “LOGRossetti S.p.A.xlsx” contente la registrazione cronologica delle operazioni eseguito dalla Rossetti S.p.a. nonché della relativa nota di Cotral S.p.a. di trasmissione a mezzo p.e.c. alla Rossetti S.p.a. in data 27 marzo 2026, recante conferma del diniego dell’istanza di riammissione della Rossetti S.p.a.; - di tutti i messaggi comunque denominati con i quali sono stati presentati esiti di errore e, in particolare: - del “Messaggio utente - Operazione non consentita, è stata superata la data entro cui presentare le offerte”; - dei messaggi comunque denominati di “operazione non consentita”; - dei messaggi di anomalia; - di tutti gli atti della procedura, ivi compresi verbali, comunicazioni, comunque denominati, in quanto lesivi e in particolare del provvedimento, di estremi non noti da cui risulti l’esclusione della ricorrente dalla procedura, comunque denominato; - di ogni altro atto, provvedimento e/o comportamento ad essi presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non cognito, se ed in quanto illegittimi e lesivi degli interessi della ricorrente e comunque connessi all’esclusione della ricorrente; nonché, ove occorrer possa, - dell’art. 13 del Disciplinare che rinvia all’art. 1.1 del medesimo Disciplinare in parte qua; - dell’art. 2, comma 9, del Regolamento di utilizzo del Sistema Telematico Acquisti della Regione Lazio – S.TEL.LA (di seguito, anche solo “Regolamento STELLA”) nella parte in cui afferma che “Il Fornitore che intende inviare un’Offerta, sottoscrive a mezzo Firma Digitale i documenti richiesti e li carica sul Sistema entro il termine stabilito dalla Stazione Appaltante. Tale documento costituirà una proposta contrattuale rivolta al Soggetto Aggiudicatore valida, efficace ed irrevocabile sino alla data indicata nella documentazione di gara, ai sensi dell’art. 1329 del codice civile”; - dell’art. 10, comma 5, del Regolamento di utilizzo del Sistema Telematico Acquisti della Regione Lazio – S.TEL.LA nella parte in cui afferma che “è comunque onere dell’Operatore Economico rispettare i canoni di diligenza professionale nel caricamento dell’Offerta non a ridosso della scadenza, riducendo il rischio di mancato caricamento dovuto a variabili tecnologiche di carattere straordinario non prevedibili”; - di tutti i Manuali operativi per gli Operatori economici, richiamati nelle premesse del Disciplinare; nonché di tutti i successivi atti della procedura, ove nelle more intervenuti e segnatamente: - della nota prot. n. U5580 del 18 marzo 2026 della Cotral S.p.a. avente ad oggetto “Procedura Aperta n. 6/2026, suddivisa in quattro lotti, da esperirsi mediante richiesta di offerta in busta chiusa digitale, gestita interamente per via telematica, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 25, 108 comma 3, e 155 comma 3 lett. c) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di gasolio per autotrazione per gli autobus della flotta Cotral S.p.A. - RUP Dario Marcucci; DEC Alessandro De Palo – CPV 09134100-8 – CIG LOTTO A BA48B2E76A; CIG LOTTO B BA48B2F83D; CIG LOTTO C BA48B30910; CIG LOTTO D BA48B319E3 – Nomina Seggio di gara”; - degli eventuali provvedimenti di aggiudicazione per tutti i lotti ove medio tempore intervenuti; nonché infine per la condanna della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., alla reintegrazione in forma specifica mediante riapertura dei termini per il caricamento dell’offerta in relazione ai lotti per i quali la Società ha inteso partecipare e riammissione in gara della ricorrente, previa eventuale dichiarazione d’inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato; per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 2/7/2026: - della mancata ammissione della Rossetti anche a seguito della riapertura della finestra temporale per la presentazione dell’offerta e segnatamente: - del verbale n. 3 del 26.05.2026 di Cotral S.p.a.; - della nota di Cotral S.p.a. trasmessa a mezzo p.e.c. alla Rossetti S.p.a. in data 25.05.2026; - della nota del 22.05.2026 della Regione Lazio – Direzione Regionale Trasformazione Digitale e Procurment allegata alla nota Cotral S.p.a. trasmessa alla Rossetti S.p.a. a mezzo p.e.c. in data 25.05.2026; - del provvedimento con cui è stata disposta la mancata ammissione in ragione di quanto riscontrato con verbale n. 3 del 26.05.2026, allo stato non noto e di estremi non conosciuti; - di ogni altro atto, provvedimento e/o comportamento ad essi presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non cognito, se ed in quanto illegittimi e lesivi degli interessi della ricorrente e comunque connessi all’esclusione della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ammissione a una procedura telematica di gara e diniego di riapertura dei termini per il caricamento e l'invio dell'offerta
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato la mancata ammissione alla procedura aperta indetta dalla stazione appaltante per la fornitura di gasolio per autotrazione, deducendo che il mancato perfezionamento del caricamento e dell'invio delle offerte fosse riconducibile a un malfunzionamento della piattaforma telematica S.TEL.LA. Sono stati impugnati i messaggi di errore del sistema, i dinieghi dell'amministrazione alla presentazione dell'offerta oltre il termine e alla riammissione, nonché gli atti della procedura e le clausole del disciplinare e del regolamento della piattaforma che ponevano a carico dell'operatore economico l'onere di operare con adeguato anticipo rispetto alla scadenza. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato gli atti successivi adottati dopo la riapertura della finestra temporale, lamentando l'ulteriore mancata ammissione. Il TAR aveva già accolto la domanda cautelare con ordinanza del 4 maggio 2026, disponendo l'ammissione con riserva; tuttavia, la misura non era stata concretamente eseguita per il prospettato malfunzionamento della piattaforma. La nuova domanda cautelare è stata quindi proposta per ottenere la riapertura dei termini esclusivamente in favore della ricorrente, così da consentirle di sottoscrivere e inviare le offerte relative ai lotti di interesse.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, ritenendo meritevole di tutela il dedotto malfunzionamento della piattaforma telematica, che aveva impedito non solo la tempestiva presentazione dell'offerta, ma anche l'esecuzione della precedente ordinanza cautelare. Per mantenere integra la situazione di fatto sino alla decisione di merito, il Collegio ha disposto l'ammissione con riserva della ricorrente alla gara e ha ordinato alle amministrazioni resistenti di riaprire i termini sulla piattaforma S.TEL.LA esclusivamente per consentire alla ricorrente di sottoscrivere e inviare le offerte associate, risultate prive di firma, per ciascun lotto interessato. La trattazione del merito è stata fissata al 21 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo il rito cautelare amministrativo; il TAR l'ha accolta disponendo l'ammissione con riserva e le misure necessarie a renderla concretamente eseguibile.
art. 30 c.p.a.
È stato richiamato nella domanda della ricorrente quale fondamento della richiesta di reintegrazione in forma specifica mediante riapertura dei termini e riammissione alla gara; l'ordinanza non decide autonomamente sulla domanda risarcitoria.
art. 1329 codice civile
Il Fornitore che intende inviare un’Offerta, sottoscrive a mezzo Firma Digitale i documenti richiesti e li carica sul Sistema entro il termine stabilito dalla Stazione Appaltante. Tale documento costituirà una proposta contrattuale rivolta al Soggetto Aggiudicatore valida, efficace ed irrevocabile sino alla data indicata nella documentazione di gara, ai sensi dell’art. 1329 del codice civile
La disposizione è richiamata nel regolamento della piattaforma per disciplinare la presentazione dell'offerta; l'ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando il malfunzionamento della piattaforma telematica appare idoneo ad avere impedito la presentazione dell'offerta e anche l'esecuzione di una precedente misura cautelare, il giudice può disporre la riapertura dei termini esclusivamente in favore dell'operatore interessato, con ammissione con riserva alla gara, per mantenere integra la situazione di fatto sino alla decisione di merito.
- L'ammissione cautelare con riserva deve essere accompagnata, ove necessario, da modalità operative specifiche idonee a renderla effettiva, inclusa la riapertura della finestra temporale della piattaforma e la possibilità di sottoscrivere e inviare le offerte associate risultate prive di firma.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 446/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 447/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 1610/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 1611/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 1687/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 1694/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →